Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2025
Oggetto: ricusazione
O R D I N A N Z A
sull’istanza di ricusazione proposta nel ricorso n. 21577/23 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE–COGNOME di NOME COGNOME COGNOME delle sorelle RAGIONE_SOCIALE in accomandita semplice, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) NOME COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Trani 7 giugno 2023 n. 936; udito, per la parte ricorrente, l’AVV_NOTAIO;
Rilevato che
-) la RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME NOME delle sorelle RAGIONE_SOCIALE in accomandita semplice ‘ ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Trani n. 936 del 7 giugno 2023, nei confronti di NOME COGNOME NOME e di NOME COGNOME NOME;
-) ha resistito con controricorso NOME COGNOME COGNOME COGNOME;
-) il ricorso è stato fissato per la trattazione nella camera di consiglio del 25.11.2025, dinanzi al collegio giudicante composto dal presidente NOME COGNOME e dai consiglieri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-) con istanza depositata il 12.11.2025 il difensore della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, AVV_NOTAIO, ha ricusato il giudice relatore e, ‘ per l’ipo tesi che siano componenti del collegio’ , il presidente NOME COGNOME ed il consigliere NOME COGNOME;
-) il Presidente titolare della terza sezione civile ha rimesso l’istanza di ricusazione al Primo Presidente, il quale con provvedimento del 21.11.2025 ha dichiarato la competenza della terza sezione civile a decidere sulla istanza di ricusazione;
-) con successiva istanza depositata il 21.11.2025 il medesimo difensore, richiamando il delitto di cui all’art. 328 c.p., ha chiesto di provvedere sull’istanza di ricusazione;
-) che a fondamento della suddetta istanza di ricusazione l’AVV_NOTAIO ha allegato in punto di fatto le seguenti circostanze:
nell’ambito d’un giudizio di divisione d’un immobile (‘ Villa COGNOME‘ ) di cui erano comproprietari la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME NOME , l’immobile f u venduto all’asta ed aggiudicato a NOME COGNOME NOME;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, rigettata dal Tribunale di Trani con la sentenza impugnata nella presente sede;
il ricorso da lui proposto dovrebbe essere assegnato tabellarmente, ratione materiae , alla II Sezione civile di questa Corte;
il collegio designato per la trattazione del ricorso è composto da tre magistrati i quali hanno già concorso a comporre due collegi giudicanti, i quali hanno esaminato e rigettato (o dichiarato inammissibili) due ricorsi per cassazione proposti dalla RAGIONE_SOCIALE col ministero dell’AVV_NOTAIO , anch’essi concernenti la lite sulla divisione e vendita di ‘ Villa COGNOME‘ ;
in particolare l’ordinanza 27.5.2025 n. 14158 ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale di immissione di NOME COGNOME nel possesso di immobili facenti parte della Masseria COGNOME in danno della RAGIONE_SOCIALE in accomandita semplice RAGIONE_SOCIALE;
la successiva ordinanza 6.6.2025 n. 15145 ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento con cui il giudice della divisione giudiziale aveva respinto l’istanza ex art. 586 c.p.c. di sospensione o chiusura anticipata delle operazioni di vendita in favore dell’aggiudicatario e unico offerente NOME COGNOME COGNOME;
Ritenuto che
in via preliminare il Collegio osserva che il presente procedimento si è svolto ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.;
che ai sensi del secondo comma dell’art. 738 c.p.c. si deve ritenere che il Pubblico Ministero debba essere sentito ai fini della decisione, in quanto la sua partecipazione ai procedimenti davanti alla Corte di cassazione è regola generale e deve ritenersi imposta anche quando la Corte proceda ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.;
che il Pubblico Ministero è stato regolarmente avvisato della presente adunanza camerale e non è comparso né ha depositato conclusioni scritte; che, quanto alle ragioni dell’istanza di ricusazione, sulla base delle circostanze sopra esposte in facto , la RAGIONE_SOCIALE istante ha ricusato i tre magistrati:
ai sensi dell’art. 51, n. 4, in quanto essi non sarebbero terzi ed imparziali, per avere già deciso ricorsi che, sebbene aventi ad oggetto questioni formalmente tra loro differenti, erano accomunati dal fatto che tutti erano sottesi da una ‘ questione giuridica centrale ed assorbente’, ovvero ‘la nullità radicale ed insanabile della decisione di disporre la vendita’ di ‘Villa COGNOME‘; sicché tutte le opposizioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE si dovrebbero ritenere ‘un unico processo’ di divisione;
b) ai sensi dell’art. 51 n. 3 e 52 c.p.c. ;
la tesi della ricorrente, a quest’ultimo riguardo, è che i tre magistrati sopra indicati, componendo il collegio giudicante che ha adottato l’ordinanza n. 15145/23, avrebbero pronunciato una decisione ‘abnorme’; si sarebbero ‘sottratti’ all’obbligo di esaminare il merito delle censure prospettate dalla ricorrente ‘ pur di non accogliere il motivo’ ; avrebbero ingiustamente dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c.;
prosegue la ricorrente osservando che, così facendo, i tre magistrati suddetti hanno manifestato ‘ astio nei confronti dello scrivente avvocato, di cui si pretende negare il reale lavoro, esponendolo ad ingiusto ludibrio’ nei confronti del cliente;
ancora, osserva la ricorrente che anche l’ordinanza 14158/25 di questa Corte sarebbe viziata da un evidente errore (avere ritenuto tardiva l’opposizione e non sanabile), e che pertanto ‘ occorrerà valutare se siamo dinanzi a un errore revocatorio, cui potrà essere posto riparo con ricorso che a breve si depositerà e che aprirà le porte al ricorso alla legge Vasalli , oppure ad un errore di diritto (doloso) che aprirà anche esso le porte alla azione di responsabilità’ ;
che tutti e due i motivi di ricusazione sono manifestamente inammissibili; che, quanto al primo, l’ipotesi di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c., non ricorre nella specie in quanto i giudizi in cui hanno prestato il loro ufficio i magistrati ricusati non costituiscono un ‘altro grado’ del presente procedimento;
che, ad abundantiam , l’ipotesi di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c. può dirsi ricorrente soltanto quando vi sia identità di personae, petitum e causa petendi tra la causa sottoposta al giudice ricusato e quella da lui già decisa, non certo quando il giudice sia chiamato a decidere plurimi ricorsi scaturenti a vario titolo dalla medesima fattispecie concreta;
che, quanto al secondo motivo di ricusazione, sarà sufficiente rilevare che l’inimicizia grave non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le “anomalie” denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l’atto come provvedimento giurisdizionale, caso non ricorrente nella specie (Cass. Sez. 6, 24/09/2015, n. 18976; Cass. Sez. U., 23/06/2015, n. 13018; Cass. Sez. U., 08/10/2001, n. 12345);
che il ricorrente, senza farne espressamente motivo dell’istanza di ricusazione, lamenta che il suo ricorso sarebbe stato assegnato alla terza sezione civile in violazione dei criteri tabellari di riparto;
che, ove il suddetto rilievo si volesse intendere come motivo di ricusazione, esso sarebbe estraneo alle previsioni dell’art. 51 c.p.c.; e che comunque il ricorso -inerendo ad una opposizione agli atti esecutivi -rientra nella competenza tabellare di questa sezione;
ritenuto che il processo dinanzi al giudice di legittimità è regolato dall’impulso d’ufficio, e che pertanto non trova applicazione l’art. 54, ultimo comma c.p.c., rileva il Collegio che per il ricorso riguardo al quale è stata proposta la presente ricusazione resta ferma l’adunanza già fissata del 25 novembre 2025;
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione;
(-) visto l’art. 54, terzo comma, c.p.c., condanna la ricorrente alla sanzione pecuniaria di euro 250.
Roma, 24 novembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)