Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel procedimento promosso da NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso e dall’a vvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso principale; contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
sul l’istanza di ricusazione proposta, nel medesimo procedimento sub ricorso n. 4747-2021, da:
NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, quale consigliere relatore designato sul ricorso principale;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio partecipata del 6/11/2024;
sentito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO; sentito il Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.1. L’AVV_NOTAIO, con istanza proposta a norma dell’art. 52 c.p.c., ha chiesto alla Corte di provvedere alla sostituzione del consigliere NOME COGNOME e di designare in sua
sostituzione un diverso consigliere relatore nel procedimento 4747/2021 (RAGIONE_SOCIALE c. Fall. RAGIONE_SOCIALE).
1.2. L’istante, a fondamento di tale istanza, ha, in sostanza, dedotto che: – il consigliere NOME COGNOME, in qualità di giudice delegato al diverso RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto, nell’anno 2018, una riduzione dei compensi di cui l’AVV_NOTAIO COGNOME aveva chiesto la liquidazione per l’attività difensiva dallo stesso svolta in favore del la predetta procedura; l’AVV_NOTAIO COGNOME, una volta appres o che la liquidazione dei compensi richiesti era stata disposta per somme inferiori a quanto domandato, aveva, quindi, trasmesso al consigliere COGNOME un messaggio di posta elettronica con il quale, in data 15/6/2018, aveva dichiarato di ritenere ‘ immotivata e non congrua tale liquidazione ed avvilente per la professionalità prestata ‘, pregando il giudice delegato di ‘ non voler più autorizzare la … nomina ‘ dello stesso ‘ in alcuna procedura fallimentare ‘; – il diverso giudizio conseguente al ricorso n. R.G. 4747/2021, nel quale il consigliere COGNOME è stato designato in questa sede quale relatore, ha ad oggetto la riduzione dei compensi professionali dei quali l’AVV_NOTAIO COGNOME ha chiesto la liquidazione in una procedura concorsuale (e cioè il RAGIONE_SOCIALE) pendente, come l’altra, presso il Tribunale di Firenze; – sussistono dunque, ad avviso del ricorrente, ‘ gravi ragioni di convenienza tali da determinare che il AVV_NOTAIO si astenga dal trattare la controversia recante il NUMERO_DOCUMENTO, al fine di garantire una serena valutazione delle posizioni sostanziali nel processo che altrimenti potrebbe potenzialmente restare contaminata dalla oggettiva conflittualità creatasi nel 2018 tra il AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
attestata dal suddetto messaggio di posta elettronica 15/6/2018 ‘.
1.3. Il dottor COGNOME, sentito, ha precisato -tra l’altro -che i fatti descritti nell’istanza rientrano ‘in una normale dialettica processuale riconducibile ai poteri del giudice delegato’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. La Corte ritiene l’istanza in fondata.
2.2. Non sussiste, infatti, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51 , comma 1°, n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 4098 del 2017, in motiv.), essendo a tal fine necessario che il magistrato ricusato abbia conosciuto della stessa causa in altro grado del processo. La circostanza è, nella vicenda, pacificamente assente, riferendosi la narrata attività di liquidazione ad altra procedura, senza tra l’altro che siano stati indicati mezzi di impugnazione quali attivati o meno dall’interessato .
2.3. Né, del resto, può rilevare il fatto che l’istanza abbia segnalato, in modo del tutto generico, la sussistenza di gravi ragioni di convenienza, le quali, com’è noto, possono legittimare l’astensione facoltativa del giudice ma, come si evince dall’art. 52, comma 1°, c.p.c., non la sua ricusazione e sono, dunque, rimesse alla valutazione dello stesso e del capo del suo ufficio, che deve, appunto, autorizzarlo ad astenersi (art. 51, comma 2°, c.p.c.). In ogni caso, anche per questo secondo punto, nulla d’altro è emerso dagli atti, né è stato ulteriormente osservato all’udienza.
2.4. L’istanza di ricusazione dev’essere, dunque, respinta.
2.5. La decisione sul ricorso principale, già fissata ai sensi dell’art.380bis.1 c.p.c., è rimessa all’adu nanza in camera di consiglio del 14/1/2025.
2.6. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva ad opera del RAGIONE_SOCIALE.
2.7. La palese infondatezza delle ragioni addotte dall’istante induce la Corte a condannarlo, a norma dell’art. 54 , comma 3°, c.p.c., al pagamento della somma di €. 150,00 a titolo di pena pecuniaria.
2.8. Trattandosi di procedimento incidentale accedente a processo assoggettato al pagamento del contributo unificato (come si evince dal principio, precisato nel caso opposto, da Cass. s.u. n. 4098/2017), la Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tale titolo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’istanza di ricusazione; condanna l’istante al pagamento della somma di €. 150,00 a titolo di pena pecuniaria; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto; rimette la prosecuzione della causa sul ricorso principale alla trattazione all’adunanza in camera di consiglio del 14/1/2025.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima