Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21577/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
CORRADO CAPECE MINUTOLO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME – intimato avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 936 del 7/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO; lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME COGNOME NOME aveva chiesto la divisione di un complesso immobiliare di cui era comproprietario insieme con la società RAGIONE_SOCIALE–COGNOME di NOME COGNOME NOME delle RAGIONE_SOCIALE;
-con sentenza non definitiva n. 2168/2018, il Tribunale di Trani, ritenuta l ‘ indivisibilità del bene e condivisa la stima del bene operata dal C.T.U., respingeva la richiesta di assegnazione avanzata dalla società, poiché formulata per un importo inferiore al valore stimato, disponendo la vendita con delega ad un professionista; con successivo decreto n. 683/2022 del 21/3/2022 trasferiva l ‘ immobile all ‘ aggiudicatario, NOME COGNOME NOME;
-la società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il predetto decreto di trasferimento, emesso dal Tribunale di Trani nell ‘ ambito del giudizio di divisione n. 3680/2013 R.G.; lamentava l ‘ illegittimità del provvedimento, perché adottato prima del passaggio in giudicato della pronuncia n. 2168/2018, con cui era stata rigettata la sua istanza di attribuzione;
-respinta la richiesta di revoca ed esaurita la fase ‘ cautelare ‘ , il giudizio era riassunto per il merito e definito col rigetto dell ‘ opposizione;
-il Tribunale, con la sentenza n. 936 del 7 giugno 2023, rigettava l ‘ opposizione e condannava la società alle spese;
-il giudice, negata la riunione ad analoghe opposizioni proposte nel corso del giudizio di divisione, riteneva di non doversi astenere per aver già pronunciato sulle altre cause e osservava che la sentenza non definitiva n. 2168/2018 era estranea all ‘ opposizione e insuscettibile di riesame mediante l ‘ opposizione esecutiva; poi, la mera presenza di vincoli pregiudizievoli, suscettibili di cancellazione ex art. 586 c.p.c., non era ostativa alla vendita; priva di pregio era considerata la doglianza attinente a una pretesa invalidità derivata del decreto di trasferimento per vizi dei precedenti atti,
già oggetto di precedenti opposizioni che non avevano determinato la sospensione della procedura di vendita; infine, rilevava la genericità e, comunque, l ‘ infondatezza del motivo riguardante la pretesa collusione dell ‘ aggiudicatario;
-avverso la predetta sentenza del Tribunale di Trani n. 936 del 7/6/2023, la RAGIONE_SOCIALE ricorreva per cassazione, sulla base di dieci motivi;
–NOME COGNOME NOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
–NOME COGNOME COGNOME non formulava difese nel giudizio di legittimità;
-con istanza depositata il 12/11/2025 il difensore della ricorrente ha ricusato il AVV_NOTAIO relatore e, «per l ‘ ipotesi che siano componenti del collegio», il Presidente NOME COGNOME e il AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-con l ‘ ordinanza n. 30790 del 24/11/2025 l ‘ istanza di ricusazione era dichiarata inammissibile da questa Corte (in diversa composizione);
-con istanza depositata nel giorno fissato per l ‘ adunanza camerale (il 25/11/2025) la parte ricorrente ha chiesto che la Corte «voglia dare atto che il presente ricorso si è sospeso automaticamente (di tanto è dato atto anche nell ‘ ordinanza di rigetto del ricorso di ricusazione) in data 12 novembre 2025 e, quindi, accertato che non sono ancora decorsi dieci giorni dalla definizione del ricorso di ricusazione, con possibilità per il PG di fare reclamo, dare atto che il processo è ancora sospeso. In via gradata, previa adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali il ricorso non sarebbe ancora sospeso, fissare, comunque, una nuova udienza di camera di consiglio nel rispetto degli art. 111 e 24 art. 111 Cost. di modo da consentire alle parti di depositare valide ed ammissibili memorie difensive, il tutto nel rispetto del contraddittorio, così come prevede la Costituzione.»;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 25/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente esaminata l ‘ istanza di differimento dell ‘ adunanza avanzata dalla ricorrente, la quale sostiene che la presentazione dell ‘ istanza di ricusazione determina un ‘ automatica sospensione del giudizio sino alla scadenza del termine per un eventuale reclamo del Procuratore Generale e che, comunque, in ragione della predetta sospensione, l ‘ odierna adunanza camerale si è svolta senza il rispetto del termine per difese prescritto dall ‘ art. 380bis .1, comma 1, terzo periodo, c.p.c.;
-la tesi della ricorrente è infondata e la predetta istanza va respinta;
-già con la sentenza Cass. Sez. U., 30/09/1989, n. 3948, si è statuito che la semplice proposizione del ricorso per ricusazione di uno o più giudici componenti il Collegio investito del ricorso non determina la sospensione del giudizio in caso di inammissibilità della ricusazione stessa: «Il procedimento di ricusazione si pone come un procedimento incidentale nel corso del procedimento nel quale è inserito e ne determina la sospensione solo se – a prescindere dalla sua fondatezza – l ‘ istanza di ricusazione non sia inammissibile. Pertanto, ove un giudice diverso da quello ricusato accerti l ‘ inammissibilità dell ‘ istanza, il procedimento principale può continuare senza necessità di alcun atto di impulso di parte o d ‘ ufficio proprio perché l ‘ incidente processuale non ha l ‘ idoneità a sospendere il processo.»;
-negli stessi termini si è chiaramente espressa la sentenza di Cass. Sez. 1, 02/04/1998, n. 3400, Rv. 514138-01: « … l ‘ art. 52, ultimo comma, c.p.c., in virtù del quale ‘ la ricusazione sospende il processo ‘ , deve essere interpretato, alla stregua delle finalità perseguite da tale norma, nel senso che la sospensione non discende dalla mera presentazione di istanza di ricusazione, occorrendo che l ‘ istanza medesima sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell ‘ ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove il giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione ne accerti l ‘ inammissibilità, il proce-
dimento può continuare, senza necessità d ‘ impulsi di parte o d ‘ ufficio. Pertanto, con riguardo a processo per cassazione, in cui sia stata fissata l ‘ udienza ai sensi dell ‘ art. 377, primo comma, c.p.c., la declaratoria d ‘ inammissibilità della ricusazione di componenti del collegio, che sia stata resa dalla Suprema Corte (in diversa composizione) prima di detta udienza, consente la trattazione e decisione del ricorso, ancorché la declaratoria stessa sia intervenuta dopo la comunicazione e nel corso del termine previsti dal secondo comma del citato art. 377 c.p.c. L ‘ enunciato principio scaturisce dalla considerazione che gli istituti dell ‘ astensione e della ricusazione (costituenti la manifestazione processuale di quell ‘ esigenza di imparzialità che è nell ‘ istituzione stessa del giudice) non possono essere utilizzati illimitatamente, in quanto, se fosse consentito al giudice di astenersi un numero indeterminato di volte o alle parti di ricusare senza limite il giudice, si renderebbe impossibile l ‘ esercizio della giurisdizione, ossia si giungerebbe al diniego di giustizia, così da escludere la necessaria soggezione delle parti al giudizio. Una tale interpretazione dell ‘ ultimo comma dell ‘ art. 52 c.p.c. toglie, quindi, alla parte il potere di arrestare il processo a proprio piacimento e di impedire (anche se solo temporaneamente) al giudice di decidere la controversia, ma non reca alcun pregiudizio ai poteri della parte stessa, la quale ha diritto alla sospensione del processo solo se ponga in essere un ‘ attività conforme a quella prevista dalla norma, con la conseguenza che la presentazione di un c.d. istanza di ricusazione inammissibile non determina la sospensione proprio perché non realizza le condizioni necessarie ad integrare la fattispecie che tale sospensione impone. Venendo, dunque, alla fattispecie in esame, l ‘ applicazione dei sopra cennati principi comporta che, non essendosi prodotta alcuna sospensione processuale a seguito della proposta istanza di ricusazione dichiarata inammissibile, non si pongono problemi di riassunzione e la causa può essere legittimamente trattata nell ‘ odierna udienza, benché la declaratoria di inammissibilità di quella istanza sia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell ‘ udienza e nel corso del termine previsto dal secondo comma dell ‘ art. 377 c.p.c.»;
-in base ai principî espressi dalle citate pronunce, ai quali si intende dare continuità – non solo per il vincolo propriamente derivante dall ‘ autorità della pronuncia a Sezioni Unite per le Singole sezioni semplici, ma pure per la loro piena corrispondenza alle esigenze di ragionevole durata del processo (se non anche di doveroso contrasto all ‘ impiego inappropriato degli strumenti processuali a fini di sottrazione del singolo affare ai giudici precostituiti per legge o di indebita pressione sui medesimi) – l ‘ istanza di ricusazione della RAGIONE_SOCIALE, in quanto dichiarata inammissibile, non ha determinato alcun effetto sospensivo;
-a tanto, in via dirimente si aggiunga che la pendenza del procedimento di ricusazione può impedire che il processo sia definito dal giudice ricusato e, pertanto, preclude l’estrinsecazione della potestà giurisdizionale da parte di quegli (salvo il caso dell’inammissibilità dell’istanza) , ma non incide affatto, a maggior ragione o comunque quando la ricusazione stessa sia inammissibile (e tale dichiarata dal giudice competente a pronunciarvisi), sull’esercizio dei poteri delle parti e, quindi, sull’operatività dei relativi oneri: pertanto, la ricorrente aveva a disposizione l ‘ intero termine di dieci giorni prima dell ‘ odierna adunanza per depositare la memoria illustrativa in cui, nel rito camerale di legittimità, si estrinseca il diritto di difesa nella fase successiva all’instaurazione de l giudizio; e riguardo a tale termine non rilevava la pendenza del procedimento seguito all’istanza di ricusazione, nel caso di specie;
-la richiamata giurisprudenza di legittimità, oltretutto consolidata e ben conoscibile anche dal difensore della ricusante (e, pertanto, conforme anche ai canoni sovranazionali in primis , convenzionali – del principio del giusto processo), fonda un vero e proprio onere in capo a quest ‘ ultimo di espletare le attività defensionali a cui era abilitato, entro i relativi termini perentori, appunto non sospesi;
-pertanto, nessuna istanza tendente a non fare decidere il ricorso in esito all’odierna adunanza può essere accolta;
-è appena il caso di soggiungere che nessun reclamo è previsto, dalla vigente normativa processuale, avverso il provvedimento reso sull ‘ istanza di ricusazione nel giudizio di legittimità, a prescindere dalle argomentazioni sviluppate negli atti ad essa successivi: pertanto, neppure alcuna ulteriore istanza di riconsiderazione del relativo subprocedimento, definitivamente concluso in modo pienamente rituale anche per le ragioni indicate nella già richiamata ordinanza n. 30790 del 24/11/2025, può trovare accoglimento;
-passando all ‘ esame dell ‘ impugnazione, si osserva che – in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso può prescindersi dalla verifica dell ‘ integrità del contraddittorio e della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti degli intimati e dall ‘ illustrazione dei motivi dell ‘ impugnazione;
-l ‘ atto introduttivo viola l ‘ art. 366, comma 1, nn. 3 (che prescrive «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»), 4 (che richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione») e 6 (che impone «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l ‘ illustrazione del contenuto rilevante degli stessi») c.p.c.;
-difatti, la ricorrente non espone in maniera adeguata e completa il fatto processuale e, anzi, affastella in maniera frammentaria diverse circostanze e doglianze, attinenti a svariate controversie inter partes scaturite dalla vendita nella divisione giudiziale (asseritamente e apoditticamente «abnormemente esperita»), omettendo di riportare financo le ragioni individuate nell ‘ opposizione e rinviando agli atti del grado di merito per l ‘ illustrazione di quelle esposte nell ‘ atto introduttivo del merito (è significativo che il ricorso dichiaratamente ometta di riportare il contenuto dell ‘ atto di citazione «per brevità» – così a pag. 7 – ed esplicitamente rimandi, in altri punti, al contenuto degli atti e dei documenti);
-così facendo – e, cioè, dando inammissibilmente per scontato che questa Corte Suprema sia tenuta ad esaminare ex officio tutte le vicende inter partes , anche acquisendo la relativa documentazione – l ‘ intera vicenda processuale risulta oscura e alla Corte di legittimità sono impedite la conoscenza dei fatti indispensabili al giudizio, la verifica della coincidenza tra le censure inizialmente avanzate e quelle riproposte nel grado di merito e col ricorso per cassazione e lo scrutinio dei motivi di impugnazione;
-le lacune riguardano anche l ‘ esposizione della decisione impugnata, della quale sono riportati soltanto alcuni stralci, senza tuttavia permettere al Collegio di esaminare il percorso logico-argomentativo e, quindi, di valutare la pertinenza ad esso dei motivi (la quale sembra doversi escludere rispetto alle censure che attengono all ‘ an della vendita nella divisione giudiziale, che pacificamente formano oggetto di altra causa);
-ulteriori motivi di inammissibilità si rinvengono nella denuncia di omesso esame di documenti (non riportati, ma solo richiamati) da parte del giudice di merito, posto che il ricorso per cassazione non può concernere il sindacato sul materiale probatorio da quegli esaminato e che, invece, va denunciato con la revocazione, ove se ne ravvisino tutti i presupposti, un eventuale errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
-la lacunosità dell ‘ esposizione si riverbera inevitabilmente sulla specificità delle censure, tutt ‘ altro che chiare, se non assolutamente criptiche;
-infine, riguardo alla pretesa violazione delle regole sull ‘ astensione del giudice (oggetto dei primi due motivi), si rileva che la disciplina dell ‘ astensione, posta a garanzia del principio di imparzialità, costituisce una deroga al dovere di ius dicere che grava sul giudice ed è improntata al principio di tassatività dei casi in cui il giudice deve astenersi dal definire la lite (Corte cost. 123/1999);
-oltre alle ipotesi tipiche di cui all ‘ art. 51, comma 1, c.p.c., in cui la valutazione dell ‘ esistenza di un pregiudizio all ‘ imparzialità dell ‘ organo giudicante è effettuata dal legislatore e l ‘ astensione è obbligatoria, la norma prende in considerazione, in via residuale, la sussistenza di «gravi ragioni
di convenienza» che possono -facoltativamente -condurre all ‘ astensione, con formula volutamente generica per l ‘ impossibilità di una tipizzazione dei presupposti applicativi della disposizione, imponendo una valutazione in concreto delle ragioni di convenienza (diverse da quelle di cui al comma primo dell ‘ art. 51 c.p.c.);
-il relativo procedimento (che si articola nella richiesta di autorizzazione formulata dal giudice, cui segue un provvedimento non impugnabile del Capo dell ‘ ufficio) ha carattere amministrativo (Corte cost. 35/1988) e si svolge senza la possibilità di partecipazione o di intervento delle parti processuali, le cui ragioni sono affidate e sono adeguatamente tutelate mediante il potere di ricusazione del giudice nei casi tassativamente previsti di astensione obbligatoria, senza possibilità di avvalersi della ricusazione nei casi di astensione facoltativa e senza che la mancata astensione possa dar luogo ad un vizio di nullità della sentenza (Corte cost. 123/1999);
-non è possibile scrutinare l ‘ applicabilità al giudizio divisorio della causa di astensione obbligatoria di cui all ‘ art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. (o di quella contemplata dall ‘ art. 186bis disp. att. c.p.c., secondo cui i giudizi di opposizione ex art. 618 c.p.c. sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione), occorrendo che la questione fosse stata posta nel giudizio di merito mediante una formale richiesta di ricusazione, di cui il ricorso non dà conto, il che impedisce la sua deduzione in cassazione come causa di nullità della pronuncia (Cass. SU 1545/2017; Cass. SU 170/2001; Cass. 5585/91; Cass. 12770/92, Cass. 8529/96);
-solo per completezza, ulteriori e indipendenti profili di inammissibilità si rinvengono: per i motivi terzo e quarto, nelle stesse ragioni sviluppate, su analoghe doglianze, in Cass. 22572/25 (resa su controversia in larga parte sovrapponibile), a cui è consentito qui operare un pieno rinvio ai sensi dell ‘ art. 118 disp. att. c.p.c.; per i motivi dal quinto al settimo, in quelle esposte, sulle corrispondenti sovrapponibili doglianze, in Cass. 15147/25, a cui si opera qui un pieno rinvio ai sensi della medesima disposizione; per il
motivo ottavo, nell ‘ incensurabilità del giudizio, siccome fattuale, di genericità della doglianza; per il motivo nono, nella manifesta infondatezza della tesi, poiché, in difetto di sospensione, non solo è legittimo, ma è doveroso che il procedimento esecutivo prosegua; per il motivo decimo, nell ‘ evidente genericità della sua formulazione;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, come indicato nel dispositivo;
-inoltre, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l ‘ inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
p. q. m.
la Corte, rigettata ogni diversa istanza, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)