Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28988/2022 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente-
contro
NOME e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2219/2022, depositata il 13/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/7/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. NOME COGNOME adiva il Tribunale di Verona perché condannasse RAGIONE_SOCIALE e l’agente immobiliare NOME COGNOME a corrispondergli la somma di euro 65.000 come rimborso di quanto da lui versato quali acconti per l’acquisto di un immobile a NOME COGNOME in relazione ad un contratto preliminare per cui i convenuti COGNOMEro svolto attività di mediazione. Il conseguente rogito non si sarebbe stipulato, infatti, perché il COGNOME non era comparso e il COGNOME COGNOME appreso dell’esistenza di tre ipoteche sull’immobile di cui non era stato informato dal COGNOME, ‘contitolare’ di RAGIONE_SOCIALE. Il COGNOME COGNOME allora pattuito con il COGNOME COGNOME COGNOME degli acconti, ma quest’ultimo non aveva adempiuto all’ac cordo; di qui il ricorso.
I convenuti si costituivano resistendo.
Il Tribunale, mutato il rito, con sentenza del 3 febbraio 2022, rigettava la domanda, riconoscendo che il COGNOME era stato mediatore ma negando che in tale funzione avesse dovuto accertare la presenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli per il COGNOME.
Il COGNOME proponeva appello principale, mentre RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME proponevano appello incidentale.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. il 13 ottobre 2022, dichiarava inammissibile l’appello incidentale
esaminandone però il contenuto come riproposizione di eccezione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., e rigettava l’appello principale negando che il COGNOME avesse svolto attività di mediatore nel caso in esame.
Il COGNOME ha presentato ricorso, fondato su un unico motivo e illustrato anche con memoria, da cui si sono difesi con un unico controricorso immobiliare RAGIONE_SOCIALE -di cui il COGNOME è legale rappresentante – e il COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1754 c.c.
Si sostiene che il COGNOME sia stato mediatore, svolgendo una ricostruzione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito – dei fatti per dimostrarlo (ricorso, pagine 9-12) e poi analizzando in astratto la fattispecie del mediatore, per conclude re che, ‘se il COGNOME avesse effettuato una misura immobiliare, si sarebbe reso immediatamente conto dei gravami cui il bene oggetto della trattativa era sottoposto e COGNOME potuto informare il COGNOME, il quale non COGNOME mai sottoscritto il compromesso … e corrisposto l’acconto’. Pertanto , emergerebbe ‘chiaramente la circostanza che, da un lato, il Tribunale abbia effettuato una mediazione immobiliare e, dall’altro, che abbia tenuto un comportamento sanzionabile’ ai sensi dell’articolo 1759 c.c. e il giudice d’appello COGNOME commesso ‘una violazione di legge’ ove ha ritenuto non provata la riconducibilità dell’attività del RAGIONE_SOCIALE alla mediazione.
È del tutto evidente che quel che viene proposto nell’unico motivo del ricorso è, appunto, una mera ricostruzione fattuale, come se si trattasse di un gravame. Tale ricostruzione è infatti l’unico nerbo del motivo, in quanto il richiamo all’articolo 1759 c.c. ha proprio come presupposto l’adesione a essa e, quindi, l’abbandono di quella, sostanzialmente opposta, compiuta dai giudici di merito.
Ne consegue che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere a controparte le spese, liquidate come in dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 3000,00, oltre a € 200,00 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2024