Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10380-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 3325/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 743/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.10380/2020
COGNOME.
Rep.
Ud.05/03/2025
CC
–
–
–
con sentenza del 10 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscime nto del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera ed al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica denominata C Super, introdotta dal CCNL per il comparto Ministeri per il quadriennio 1998/2001 con condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe relative differenze retributive e al risarcimento del danno;
NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE transitato nei ruoli del MEF, aveva ottenuto in sede giudiziale il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella 7ª qualifica funzionale, corrispondente all’area C, posizione economica C1 ed aveva successivamente agito, facendo leva sul precedente giudicato, formulando le domande sopra indicate perché, a suo dire, il punteggio da riconoscere per il titolo di studio e per l’anzianità di servizio, gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile in graduatoria;
la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, una volta precisato che in grado di appello non era stata riproposta la pretesa risarcitoria, la domanda di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione economica superiore e di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe conseguenti differenze retributive carente quanto ad allegazione e prova circa la ricorrenza dei presupposti cui la contrattazione collettiva, che escludeva ogni automatismo, subordinava il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa rivendicata posizione economica, risultando smentito, sulla base RAGIONE_SOCIALEa stessa disciplina contrattuale, l’essere stato il beneficio riconosciuto a tutti i funzionari e non risultando verificabile, per la mancata indicazione del punteggio ottenuto dal soggetto qualificatosi all’ultimo posto RAGIONE_SOCIALEa relativa graduatoria, la
–
–
–
–
–
circostanza, peraltro tardivamente dedotta solo in grado di appello, per cui il punteggio vantato dal COGNOME per i soli titoli relativi al titolo di studio ed all’anzianità di servizio erano tali da consentirgli il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica in questione;
per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in una con la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 1998/2001, del CCNI del 20.3.2000 e RAGIONE_SOCIALEe circolari prot. n. 209986 del 7.6.2000 e prot. n. 504136 del 7.5.2001, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di dare puntuale seguito al precedente giudicato, che implicava anche l’obb ligo di procedere alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera e di rivedere le graduatorie formate all’esito di procedura selettiva alla quale era stata impedita la partecipazione per l’errore commesso nell’inquadramento ;
il ricorrente svolge considerazioni sul principio del neminen laedere e sull’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di astenersi da comportamenti dolosi o colposi e sostiene, poi, che il punteggio 31 sarebbe stato sufficiente a garantire l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione rivendicata, ottenuta da altri dipendenti in possesso di un punteggio inferiore;
con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., NOME COGNOME imputa alla Corte territoriale l’ error in procedendo dato dall’essersi
–
–
–
–
pronunziata in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
sostiene che la domanda proposta era limitata alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, comprensiva RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa posizione lavorativa del ricorrente ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica super, che avrebbe dovuto conseguire laddove all’esito di quella valutazione, resa doverosa dal precedente giudicato, il lavoratore fosse risultato in posizione utile nella relativa graduatoria;
addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto erroneamente la domanda carente quanto alla allegazione ed alla prova dei fatti costitutivi;
i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili dovendosi considerare, in primo luogo, che, ove anche l’azione originariamente proposta dal ricorrente fosse stata volta a contestare l’erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera a seguito RAGIONE_SOCIALEa pregressa sentenza del Tribunale di Roma, comunque la contestazione si risolverebbe nella pretesa, chiaramente avanzata, di vedersi riconoscere la rivendicata posizione economica, con conseguente onere a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorrente di allegare e provare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni alle quali la contrattazione collettiva subordina l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione superiore;
il ricorso con si confronta con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata innanzitutto perché svolge considerazioni sull’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. quando la Corte territoriale ha escluso che fosse stata riproposta in appello la domanda risarcitoria, ed inoltre perché insiste nel sostenere che il punteggio 31 avrebbe permesso l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione superiore, senza misurarsi con l’affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, in ordine all’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe deduzioni
–
–
–
–
svolte al riguardo solo in appello ed alla insufficienza RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda;
nessuna pertinente e specifica censura è poi formulata avverso il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, sulla base RAGIONE_SOCIALEa disciplina contrattuale, ha escluso ogni automatismo RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione; nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri RAGIONE_SOCIALEa specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2025