Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
Oggetto: DSGA in precedenza assistente amministrativo -riduzione anzianità di servizio per il criterio della temporizzazione
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 240/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA COGNOME presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore , ISTITUTO COMPRENSIVO RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del dirigente scolastico pro tempore , MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI PESCARA -CHIETI, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– resistenti con procura –
avverso la sentenza n. 588/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/10/2020 R.G.N. 22/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. L’odierno ricorrente agiva dinanzi al Tribunale di Lanciano nei confronti delle Amministrazioni odierne resistenti esponendo che: -già dipendente del Miur quale assistente amministrativo a tempo indeterminato, era stato inquadrato con il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (dsga) con decorrenza giuridica dall’1/09/2005 e perfezionamento dell’inquadramento a fini economici dall’1/09/2006, a seguito del superamento del relativo concorso; -aveva ottenuto con decreto n. 110 del 10/02/2007 la ricostruzione della carriera con riconoscimento di una anzianità complessiva di anni 29, mesi 10, giorni 10, comprensiva del servizio prestato quale assistente amministrativo; -era andato in quiescenza in data 1/09/2016; -successivamente aveva ricevuto la notifica del decreto n. 211 del 12/12/2017 con il quale il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘B. Croce’ di Quadri aveva, in autotutela, annullato il precedente decreto n. 110 del 2007 e proceduto ad una nuova ricostruzione della carriera con il meccanismo della temporizzazione di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 2001 in luogo di quello già utilizzato, più favorevole al dipendente, della ricostruzione della carriera; -tale provvedimento (dal quale si evinceva che ‘è in corso di emissione il provvedimento relativo all’accertamento del debito a suo carico’) era illegittimo in quanto intervenuto dopo che il dipendente
era andato in pensione confidando sulla ricostruzione della carriera come effettuata dalla stessa amministrazione nel 2007 ed aveva determinato conseguenze pregiudizievoli sia dal punto di vista giuridico che economico; -tale provvedimento andava pertanto annullato/disapplicato con il ripristino della situazione quo ante .
Nelle more del giudizio di primo grado il ricorrente riceveva il provvedimento di recupero del credito erariale n. 29060 del 2 ottobre 2018.
Il Tribunale di Lanciano respingeva il ricorso richiamando l’orientamento di legittimità che a partire da Cass. n. 24431/2010 ha affermato che, in tema di personale del comparto della scuola al personale inquadrato nella qualifica superiore nel profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non compete un trattamento economico parametrato all’intera anzianità di servizio, essendo stato adottato, in applicazione dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, il criterio della cd “temporizzazione”, consistente nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l’inquadramento.
La decisione era confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila.
Richiamava la Corte territoriale l’orientamento di legittimità già posto a base della decisione del Tribunale.
Evidenziava che il COGNOME era stato inquadrato quale dsga a seguito del superamento di un concorso riservato e non di una procedura concorsuale ordinaria per esami e titoli, richiedente il diploma di laurea non posseduto dal predetto, con la conseguenza che non poteva invocarsi l’art. 142 del c.c.n.l. del 2003.
Escludeva l’applicabilità dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 evidenziando che in ambito di esercizio di poteri datoriali privati non era configurabile l’esercizio di un potere di autotutela in senso proprio, sussistendo tuttavia l’obbligo per l’Amministrazione di recuperare
somme corrisposte indebitamente, irrilevanti essendo la buona fede o l’affidamento del dipendente.
Riteneva che l’eccezione di prescrizione fosse stata eccepita tardivamente, in sede di appello, ed in ogni caso l’azione di recupero dell’Amministrazione era soggetta al termine di prescrizione decennale, nella specie non maturato in riferimento a somme erogate nel periodo 2007 -2017.
Riteneva inammissibile, per la violazione dei nova in appello, la questione della restituzione delle somme da effettuarsi al netto delle tasse e contributi.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Le Amministrazioni intimate hanno depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, cod., proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Lamenta che la sentenza impugnata è caratterizzata da motivazione apparente posto che riporta il contenuto della sentenza di primo grado senza esaminare le doglianze dell’appellante.
Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza -di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del
provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente» di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile» (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6 -L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, per come emerge già dal percorso argomentativo della Corte d’appello, come sopra sinteticamente riportato nello storico di lite, non riscontrabili nel caso di specie.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 142 c.c.n.l. 2003, dell’art. 66, commi 6 e 7, del c.c.n.l. 1995 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Sostiene che il ragionamento della Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che l’appellante era stato assunto nei ruoli dsga dopo il 24 luglio 2003 e dunque dopo il c.c.n.l. scuola del 1999 con la conseguenza che non poteva applicarsi la disciplina transitoria posta a fondamento delle decisioni di legittimità richiamate nella sentenza di appello (così come in quella di primo grado).
4. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata effettivamente si applica alle ipotesi di passaggio degli assistenti amministrativi in sede di prima applicazione della qualifica di nuova istituzione del dsga a far data dal 1999.
Tanto emerge dalle stesse sentenze (plurime ed emesse da questa Corte fino al 2017) richiamate dalla Corte territoriale. In esse si è evidenziato (v. per tutte Cass. 15210/2016) che il meccanismo della temporizzazione si applicava solo ai dsga immessi in ruolo prima del 24 luglio 2003 (e cioè prima del nuovo c.c.n.l. che con l’art. 142 ha previsto un diverso computo). Per tali dipendenti, transitati in sede di prima applicazione, e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante
procedura concorsuale, era stato previsto un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio. Tale trattamento è stato ritenuto non discriminatorio.
Nella citata Cass. 15210/2016 sono stati ribaditi i principi di diritto già enunciati in Cass. n. 4885/2010, n. 24431/2010, n. 4141/2011, n. 6372/2011, n. 13869/2011 e n. 21631/2013: a) il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 34 CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000 -2001 dello stesso comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo; b) in tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall’art. 34 del CCNL Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio
economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL 24 luglio 2003.
Erronea è, pertanto, la sentenza impugnata là dove ha fatto applicazione di una disciplina prevista per l’inquadramento nel profilo professionale di ‘direttore dei servizi generali e amministrativi’ in sede di prima applicazione.
Tanto precisato va osservato che l’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003 così prevede: « In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d. lgs n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non prorogate sono disapplicate con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: 8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995 ». Tale art. 66 prevede, ai commi 6 e 7 che: « 6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. 7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all’art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal d.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7 ».
Il recepimento dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 nel contratto collettivo del 1995 vale ad escludere le disposizioni ivi contenute dal novero delle « norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 » e, quindi, dalla sopravvenuta inefficacia ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
La suddetta norma di cui all’art. 4 del d.P .R. n. 399 del 1988 prevede, ai commi 8 -10 che: « 8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. 9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica. 10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni » .
Tuttavia il comma 13 dell’art. 66 precisa, con disposizione specificamente riferita alla valutazione dell’anzianità del personale non docente, che: « Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche Il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall’art. 3 del decreto -legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli ».
Dunque, il meccanismo previsto dall’art. 142 CCNL del 2003 attraverso il richiamo al precedente art. 66 del CCNL del 1995 (derogato solo dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata, però, a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore: v. Cass. n. 4141/2011 cit.) non prevede
automaticamente il riconoscimento di ‘tutta’ l’anzianità di servizio ma solo l’applicazione di quello tra i criteri in concreto più favorevole.
In termini astratti non è possibile affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione (che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento prescindendo da quella effettiva) e la ricostruzione di carriera ‘pura’ (che distingue tra
e tra i due metodi, si tratta
di scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della immissione in ruolo quale dsga (Cass. n. 20960/2023), considerando che in nessun caso può essere prescelto quel criterio che, seppure in ipotesi suscettibile di assicurare un effetto più favorevole in futuro, non sia tale al momento del primo inquadramento, perché non assicura la conservazione del trattamento economico in precedenza goduto.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies , legge n. 241/1990 e del principio di affidamento ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Rileva che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il decreto n. 211 del 12 dicembre 2017 e il provvedimento di recupero erariale n. 29060 del 2 ottobre 2018 erano stati emessi dopo il decorso di 18 mesi dal provvedimento di ricostruzione della carriera n. 110 del 10 febbraio 2007 sul quale il COGNOME aveva fatto affidamento allorchè aveva chiesto di andare in pensione.
6. Il motivo è infondato.
Il termine di 18 mesi prima previsto dall’art. 241/1990 non si applica ai provvedimenti datoriali dell’impiego pubblico privatizzato (cfr. Cass. 3 agosto 2022, n. 24122; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 414, 433 e 437 cod. proc. civ., degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione formulata in appello e per aver ritenuto la stessa infondata.
Evidenzia che il provvedimento di recupero era intervenuto dopo la proposizione del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.
Rileva che ‘già in primo grado di giudizio aveva impugnato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal decreto n. 211/2017’.
Aggiunge che nella specie il dies a quo per calcolare la prescrizione era a datarsi alla data del 30 settembre 2005 (cioè dal momento in cui le maggior somme erano state erogate) con la conseguenza che l’azione di recupero di cui al provvedimento del 18 aprile 2018 era prescritta.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente non confuta il dies a quo per la decorrenza della prescrizione.
Peraltro, questa Corte, sul punto, ha affermato che, in tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione del pagamento indebito -eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi -decorre dal momento dell’erogazione e non da quello dell’accertamento dell’illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (cfr. Cass. 23 luglio 2024, n. 20427 proprio con riferimento ad un’ipotesi nella quale l’emersione dell’indebito era stata riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Si aggiunga che, nello specifico, il tema della restituzione era già entrato in causa nel corso del giudizio di primo grado atteso che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, le conseguenze pregiudizievoli, da un punto di vista giuridico ed economico della operata ricostruzione della carriera di cui al provvedimento n. 211 del 12/12/2017, erano già esplicitate nella comunicazione della Ragioneria territoriale dello Stato di Chieti prot. 23839 del 3/6/2018 con la quale era stato accertato il conseguenziale credito erariale e rispetto a questo andava evidenziato quando ed in che termini l’eccezione di prescrizione fosse stata già ab initio formulata.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 414, 433 e 437 cod. proc. civ., degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Censura, sulla base degli stessi argomenti fattuali di cui al quarto motivo, la sentenza impugnata per aver ritenuto nuova la questione relativa alla erroneità dei conteggi.
Il motivo, essendo attinente alla quantificazione delle somme pretese in restituzione, è assorbito nell’accoglimento del secondo motivo.
Conclusivamente va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo, il terzo e il quarto, assorbito il quinto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei principi sopra affermati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo, il terzo e il quarto, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in
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relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione