Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14545 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3332-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 276/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 83/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
del 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/04/2024
CC
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che, con sentenza del 9 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Perugia e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento per l’intero, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, il servizio prestato prima RAGIONE_SOCIALE‘immissione in ruolo, riconosciutogli solo per un anno ed un mese di anzianità nonostante avesse prestato servizio a tempo determinato dal 2000 al 2007, con la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione alla corresponsione del corrispondente trattamento economico maturato dal 2000 al 2012;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’ammissibilità del gravame proposto dal COGNOME ma l’infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa da questi azionata per non poter essere incluso nell’anzianità valutabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera l’insegnamento prestato presso la scuola paritaria, né quello pur reso nella scuola statale ma prestato in assenza del titolo di studio prescritto , conseguendone l’inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALEa discriminazione denunciata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e la legittimità RAGIONE_SOCIALEa statuizione in ordine alle spese di lite fondata sul criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, le Amministrazioni intimate;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione in punto spese di lite per non aver disposto la compensazione con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio;
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che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, il ricorrente, in via subordinata, imputa alla Corte territoriale l’erronea applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi forensi;
che il primo motivo si rivela inammissibile, risolvendosi nel riproporre qui le argomentazioni già prospettate in sede di gravame e fondate sui contrasti ancora in essere nella giurisprudenza di merito, senza adeguatamente confutare le ragioni su cui la Corte territoriale ha basato la propria pronunzia, date dal consolidarsi presso le Corti superiori, la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e la Corte di Cassazione, RAGIONE_SOCIALE‘orientamento opposto a quello sostenuto dal ricorrente;
che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, non dando il ricorrente adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE‘effettivo valore RAGIONE_SOCIALEa causa (fermo restando che il valore indicato pari ad euro 5.000,00 non trova riscontro nel petitum RAGIONE_SOCIALEa causa, più coerente con l’attribuzione di un valore indeterminabile, con riferimento al quale i parametri applicati risultano pienamente corrispondenti al D.M. n. 55/2014 nelle voci considerate calcolate ai valori medi) e così RAGIONE_SOCIALEa correttezza dei parametri invocati;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024