Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22111-2019 proposto da:
COGNOME nella qualità di erede di COGNOME domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 22111/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2024
CC
avverso la sentenza n. 505/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/03/2019 R.G.N. 158/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME ha impugnato la sentenza n. 505/2018 della Corte d’appello di Ancona che ha riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Macerata aveva accolto la domanda volta ad ottenere il ricalcolo della pensione attraverso la rideterminazione di contributi figurativi relativi al periodo dal gennaio 2003 al giugno 2007 durante il quale era stato posto in CIG ed in mobilità, in relazione ai compensi riguardanti il ‘premio di produzione mensile’ e il ‘premio aziendale annuo’ percepiti regolarmente.
Ha resistito INPS con controricorso.
In data 5 novembre 2024 ha depositato memoria la erede NOMECOGNOME vedova del COGNOME, deceduto il 25.12.2020, richiamando i motivi del ricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 novembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
In ricorso sono proposti sei motivi di censura, così rubricati: ‘1) Violazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 9, della legge n. 223/1991
Violazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – art. 8 della legge n. 155/1981
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dpr n. 488/1968, art. 5.
4)Violazione art. 360, n. 3 cod. proc. civ. – inapplicabilità delle decadenze ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, art. 252 disp. att. cod. civ.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ. -violazione art. 112 cod. proc. civ., ultra petita , mancata proposizione dell’eccezione relativa all’omessa presentazione della domanda amministrativa.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per aver omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di confronto tra le parti -mancato esame delle buste paga’.
Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo, poiché, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., è suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
Con detto motivo, letto alla luce del tenore dell’intero ricorso, il ricorrente in sostanza si duole che la Corte abbia riformato la pronuncia di primo grado facendo leva sulla assenza di previa domanda amministrativa, affermando che, prima della domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi, egli avrebbe dovuto presentare all’INPS un’altra domanda, precisamente, avrebbe dovuto ‘ottenere preventivamente il riconoscimento del diritto ad una contribuzione figurativa maggiore della CIG e del l’indennità di mobilità, vale a dire al riconoscimento di un maggior importo dei relativi emolumenti’, pretesa senza fondamento normativo essendo la domanda amministrativa presentata coerente con le pretese fatte valere. La doglianza è fondata.
Emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata che il COGNOME aveva adito il Tribunale di Macerata per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, allegando il fatto che INPS, nell’attribuirgli i contributi figurativi relativi al peri odo dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2007, in cui era stato posto in cassa integrazione ed in mobilità, non aveva calcolato le somme, percepite costantemente nel corso del rapporto, denominate ‘premio produzione mensile’ e ‘premio aziendale annuo’.
Il Tribunale aveva accolto, richiamando una pronuncia della Suprema Corte che aveva ‘fissato il principio secondo il quale, in tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti f igurativamente è determinato, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro…trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall’art. 12 della legge n. 153 del 19690…per cui gli emolumenti extra mensili.. concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione’ (pag. 1,2 sent. impugnat a).
La domanda giudiziale era stata, pacificamente, preceduta dalla domanda amministrativa di ‘ricostruzione per motivi contributivi’, volta ad ottenere il ricalcolo dei periodi accreditati figurativamente: l’Istituto aveva evaso l’istanza, ricalcolando la pensione senza alcun maggior accredito, ed il pensionato aveva presentato ricorso amministrativo, trascritto nell’atto introduttivo del presente giudizio facendo esplicito riferimento alle modalità di calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa, così come prevista dall’art. 8, comma
1, della legge n. 155/1981, che avrebbe dovuto tenere conto delle retribuzioni effettivamente percepite -chiedendo l’inclusione nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, ai fini della determinazione delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore, degli emolumenti percepiti in costanza di lavoro.
Alla luce di ciò, non appare violato il principio in forza del quale ogni prestazione previdenziale/assistenziale che si intenda conseguire deve essere previamente oggetto di istanza in sede amministrativa, né può affermarsi che fosse necessaria altra domanda, diversa da quella avanzata, come presupposto per la prestazione rivendicata giudizialmente.
Trattasi, nella specie, di contribuzione figurativa che viene riconosciuta ed attribuita dall’Istituto ‘in automatico’ e quantificata alla stregua di criteri normati -e non richiede preventiva istanza da parte dell’interessato: una volta liquidato il tr attamento pensionistico, l’interessato, ritenuto inferiore al dovuto quanto erogatogli e ravvisato un errore nella quantificazione della contribuzione figurativa -poiché sarebbero stati omessi emolumenti percepiti che riteneva dovessero essere considerati nella base di calcolo -ha presentato domanda amministrativa di ricostituzione della pensione per motivi contributivi e detta domanda, effettuata al fine di vedere ricostruita la pensione attraverso il computo di contributi non compresi nel calcolo per as serito errore dell’Ente previdenziale, costituisce il presupposto della pretesa avanzata in sede giudiziaria.
Pertanto, il terzo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,
che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 novembre