Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33872 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26718/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1227/2022 depositata il 31/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’RAGIONE_SOCIALE, intimando sfratto per morosità. A fondamento della intimazione esponeva di essere proprietaria del compendio immobiliare sito in Napoli, INDIRIZZO, concesso in locazione a uso diverso all’RAGIONE_SOCIALE conduttrice, e chiedeva: l’immediato rilascio del compendio immobiliare; l’ingiunzione alla conduttrice in mora del pagamento dei canoni non corrisposti, per complessivi € 33.000,00; la risoluzione del contratto di locazione.
L’RAGIONE_SOCIALE convenuta, costituitasi, eccepiva l’inesistenza della morosità per essere già intervenuta la risoluzione consensuale del rapporto, con consegna delle chiavi e spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme spese per l’eliminazione dei vizi dell’immobile che ne impedivano la fruibilità.
Denegata l’ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita tramite CTU.
Riferisce parte ricorrente (p.5) che «1.1.7. Stante la pendenza di altro procedimento relativo ad altro contratto di locazione intercorso tra le medesime parti e pendente dinanzi a questo Tribunale, Sez. IX, AVV_NOTAIO, la cui decisione comportava la risoluzione delle medesime questioni di fatto e di diritto rispetto al presente procedimento, la causa subiva alcuni rinvii nello stato in considerazione che in tale giudizio era stata disposta C.T.U. e che i due contratti di locazione riguardavano, almeno in parte i medesimi diritti ed obblighi, nonché presentavano i medesimi difetti di contenuto».
Il Tribunale, con sentenza n. 1528/2020: a) rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento, la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori canoni e la domanda riconvenzionale; b) dichiarava risolto per mutuo consenso, il 30 novembre 2012, il contratto di locazione e cessata la materia del contendere relativamente al rilascio
dell’immobile; c) condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 2.200,00 a titolo di indennità di occupazione per il mese di novembre 2012; e) compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE S. RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1227/2022, rigettava integralmente il gravame, confermando la decisione di primo grado, e compensava le spese del grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso, per essere stato notificato dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata; con condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie per l’odierna adunanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE articola in ricorso due motivi. Precisamente:
con il primo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, per avere la corte territoriale pronunciato su domanda rinunciata nel corso del giudizio di primo grado – error in procedendo», nella parte in cui la corte territoriale si è pronunciata extra petita sulla domanda relativa al rilascio della porzione di terreno individuata nell’allegato 2 del contratto, sebbene la stessa fosse stata rinunciata dalla RAGIONE_SOCIALE S. RAGIONE_SOCIALE con la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ..
– con il secondo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 n. 5) c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di motivare su un fatto decisivo, per aver ritenuto non provata la restituzione della porzione di terreno concessa in uso, ignorando la CTU espletata in primo grado, la documentazione prodotta e il comportamento processuale delle parti, da cui non risultava oggetto di contestazione l’avvenuto rilascio.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.
Invero – essendo stata notificata la sentenza impugnata in data 4 aprile 2022, come risulta dalla stampa in formato pdf di comunicazione a mezzo pec – il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro venerdì 3 giugno 2022, mentre è stato notificato in data 31 ottobre 2022 per poi essere depositato in data 18 novembre 2022.
Occorre al riguardo ricordare che, come precisato da questa Corte (cfr., Cass. n. 25686/2023), ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “.eml” o “.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica RAGIONE_SOCIALE atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.
Al rilievo che precede, di per sé dirimente, si aggiunge ad abundantiam che, se fosse stato possibile esaminarli, palese sarebbe stata l’inammissibilità di entrambi i motivi.
3.1. Inammissibile è il primo motivo, in quanto parte ricorrente non si fa carico dell’intera motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, omette di considerare le ragioni per le quali la corte di merito ha ritenuto (p. 8) «all’evidenza superate» tutte le obiezioni da essa sollevate al riguardo.
Invero, la corte di merito ha escluso che il giudice di primo grado fosse incorso in vizio di ultrapetizione (pp. 8-9), «non emergendo dagli atti alcuna implicita, né tanto meno esplicita, rinuncia, da parte della società ricorrente/odierna appellata, alle domande relative alla zona di terreno che costeggia l’uscita di sicurezza dell’insediamento di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE , restando al fine assolutamente irrilevante la circostanza che a pag. 27 della memoria integrativa depositata in data 10.2.2015, al punto sub 2 delle conclusioni ivi rassegnate, la RAGIONE_SOCIALE non abbia richiamato espressamente la zona di terreno in questione. Conclusione che tanto più si impone nella specie ove si consideri che: 1) nella stessa memoria integrativa del 10.2.2015, la società ricorrente, oltre a riportarsi espressamente a tutto quanto già dedotto, prodotto ed eccepito negli atti e verbali di causa (pag. 7), mostrava l’attuale e persistente interesse a coltivare (anche) le domande inerenti l’anzidetta zona di terreno, che difatti costituiva oggetto delle difese e delle richieste istruttorie ivi svolte (cfr., in particolare, pagg. 10-16 e pagg. 24-26); 2) all’udienza di discussione del 16.3.2005 (disposta a seguito del mutamento del rito), la difesa della RAGIONE_SOCIALE, lungi dall’effettuare qualsivoglia rinuncia, instava, espressamente, per l’accoglimento delle domande formulate sia nell’atto introduttivo che nell’ulteriore memoria, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni (cfr. relativo verbale); 3) l’interesse a coltivare (anche) le
domande relative alla porzione di terreno in parola veniva univocamente mostrato per tutto il corso del giudizio, da ultimo con le note conclusionali depositate in data 21.1.2020, con cui la RAGIONE_SOCIALE nuovamente chiedeva di accogliere le conclusioni da questa parte rassegnate nell’atto introduttivo (pag. 13)».
In definitiva, la corte di merito non ha affatto pronunciato su domanda rinunciata.
3.2. Quanto poi al secondo motivo, è sufficiente rilevare che parte ricorrente non deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892/2016 (ribaditi, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da S.U. n. 16598/2016, ed ancora ex multis , da S.U. n. 20867/2020).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed a favore del competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contr ibuto unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME