Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31457 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31457 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14424-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 14424/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – intimata – avverso la sentenza n. 679/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 763/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 25.10.18 la corte d’appello di L’ Aquila ha pronunciato sentenza ex articolo 281 sexies codice di rito che confermava la sentenza del 2017 del tribunale di Avezzano, che aveva parzialmente accolto l’opposizione a cartella del contribuente in epigrafe solo per la parte relativa a sanzioni d ovute all’esito di Corte cost. n. 254 del 14.
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per quattro motivi, cui resiste l’Inps.
Il procuratore del ricorrente ha quindi rinunciato al mandato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
I motivi di ricorso deducono violazione dell’articolo 2094 c.c., 2697 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente.
vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione dell’articolo 2094 e 2697 c.c., e infine violazione dell’articolo Il ricorso è inammissibile perché tardivo: invero, l’Inps ha notificato la sentenza il 21.12.18 e il ricorso è stato notificato solo il 26.4.19 quando il termine breve per l’impugnazione era già decorso.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2200 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno