Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10685 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21384-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME COGNOME e COGNOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO, FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME COGNOME e COGNOME;
– intimati – avverso la SENTENZA n. 1724/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata l’1 /6/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 25/3/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della sentenza con la quale il tribunale di Como, nel 2020, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento degli stessi.
1.2. RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso notificato il 30/7/2021, hanno chiesto la cassazione della sentenza, dichiarandone l’avvenuta notificazione in data 1/6/2021.
1.3. I resistenti sono rimasti intimati.
1.4. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso per cassazione, notificato il 30/7/2021, è tardivo.
2.2. L’art. 18, comma 14°, l.fall., infatti, prevede che il termine per il ricorso per cassazione della sentenza che (come quella impugnata) si pronuncia sul reclamo al fallimento è di trenta giorni dalla notificazione della stessa.
2.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata notificata l’1/6/2021 , mentre il ricorso è stato notificato il 30/7/2021: ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni stabilito dalla legge.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva dei resistenti.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima