Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31426 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31426 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto
R.G.N. 21762/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21762-2020 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 230/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/05/2020 R.G.N. 6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catania, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza resa dal tribunale di Catania dichiarava la nullità del licenziamento intimato a COGNOME NOME COGNOME NOME, ordinava la reintegrazione ed il risarcimento del danno dal licenziamento fino all’effettiva reintegrazione in considerazione della natura ritorsiva del licenziamento intimato dopo 15 giorni dalla richiesta di pagamento delle spettanze retributive relative ad arretrati di diversi anni.
Alla base della pronuncia la Corte rilevava altresì, anzitutto, l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento ‘per riduzione del personale’ genericamente allegato dal datore di lavoro in considerazione ‘della nota crisi che investe l’e conomia italiana in particolare quella siciliana’ trattandosi di una causale non conforme alla previsione dell’art. 3 della legge n. 604/66 anche in considerazione
dell’attività professionale di medico del datore di lavoro titolare di studio professionale; poteva pertanto dirsi che la causale addotta mancasse dei necessari elementi fattuali previsti dall’art, 3 della l.604/66 e fosse priva di effettività. Inoltre dalla istruttoria compiuta nella causa risultava che comunque dopo il licenziamento l’attività dello studio professionale era proseguita mantenendo invariato il modulo organizzativo originario che comportava l’attribuzione delle mansioni di segretaria già svolte dal ricorrente ad altra persona.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME NOME con tre motivi ai quali ha resistito COGNOME NOME con controricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso Ł stata dedotta la violazione falsa applicazione dell’art. 3 della legge 604/66 e dell’art. 41 Costituzione in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; si sostiene che in realtà il dottore ricorrente non era in grado di pagare la segretaria e per questo l’aveva
legittimamente licenziata attraverso un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo con la soppressione di una posizione lavorativa, non avendo successivamente assunto alcuna altra figura provvedendo da sØ medesimo all’adempimento delle mansioni. La stessa ricorrente aveva allegato di non essere stata pagata regolarmente già da sei anni prima del licenziamento, confermando quindi le difficoltà del dottore COGNOME. Inoltre la sentenza era illegittima perchØ non aveva esaminato una testimonianza. La Corte d’appello non avrebbe dovuto neanche esaminare la sussistenza del licenziamento ritorsivo stante che il datore di lavoro aveva già dato prova del giustificato motivo oggettivo del suddetto licenziamento.
2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 108/90 art. 3 in combinato disposto con gli artt. 1324 e 1345 c.c. e con la legge n. 300/70 art. 18 in relazione all’articolo 360 numero 3 cpc per avere ritenuto applicabile la tutela reale della reintegra, ritenendo il licenziamento ritorsivo in assenza di alcun indizio in tal senso solo perchØ oltre 20 giorni prima la lavoratrice aveva inviato al datore di lavoro una lettera in cui chiedeva il pagamento degli arretrati dal 2009.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. perchØ la nullità della sentenza impugnata comportava l’annullamento del capo relativo alle spese del giudizio in virtø del principio di soccombenza.
4.- In via preliminare deve essere dichiarata la tardività del ricorso proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 1, comma 62 della legge n. 92/2012 decorrente dalla comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante in atti dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.
Nel caso di specie risulta infatti dagli atti depositati che copia integrale della sentenza Ł stata comunicata a mezzo pec in data 22 maggio 2020, subito dopo la pubblicazione, dalla cancelleria della Corte d’appello di Catania al difensore costituito di parte convenuta AVV_NOTAIO; mentre il ricorso per cassazione risulta depositato fuori termine, in data 11.8.2020.
A nulla rileva invece ai fini della decorrenza del termine la data di notifica al dottor COGNOME della sentenza munita di formula esecutiva e del relativo atto di precetto. Come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 134/2019 il termine di
sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.
5.- Alla stregua di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO antistatario. Non sussistono invece i presupposti di legge per la condanna ex art 96 c.p.c.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 5.000, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo
legge e spese generali al 15%; con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO antistatario. Rigetta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del