Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15665/2019 proposto da RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
intimato avverso il decreto di cui al procedimento nr. 1446/2018 depositato
in data 12/12/2018 dal Tribunale di Pordenone;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 16 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE (di seguito BCC) chiese l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE , in via chirografaria, del complessivo credito € 764.408,34, a titolo di canoni impagati e debito residuo relativo al contratto di locazione finanziaria nr. NUMERO_DOCUMENTO/3081180210 del 26/11/2008, avente ad oggetto il bene immobile sito in Comune di Fossalta Di Portogruaro (Ve) alla INDIRIZZO e risolto con raccomandata a.r. del 26/10/2015 anteriormente al fallimento AVV_NOTAIOa utilizzatrice, pronunciato con sentenza del 22/12/2016.
2 Il G.D. dichiarò l’esecutività AVV_NOTAIOo stato passivo escludendo i crediti insinuati; sull’impugnazione ex art . 98 l.fall. di BCC, il Tribunale di Pordenone ha rigettato l’opposizione.
2.1 I giudici AVV_NOTAIO‘opposizione , sul presupposto AVV_NOTAIOa applicabilità AVV_NOTAIOa L. n. 124 del 2017 art. 1, commi 136-140, hanno respinto la domanda non essendo stato seguito il meccanismo AVV_NOTAIOa nuova normativa; in particolare non era intervenuta la vendita del cespite, né era stata effettuata la stima.
3 BCC ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 nr. 5 c.p.c.) costituito dalla clausola penale di cui all’art . 19 AVV_NOTAIOe condizioni generali del contratto di locazione finanziaria.
1.1 Il secondo motivo oppone violazione degli artt. 1322, 1362,1363, 1382 e 1384 c.c. e AVV_NOTAIO‘art.1 commi 136 -140 l.
124/2017; l’impugnato provvedimento avrebbe male interpretato la nuova normativa che comunque secondo la giurisprudenza non troverebbe applicazione per l’inadempimento verificatosi in data anteriore alla data di entrata in vigore dovendo invece applicare la disciplina di cui all’art.72 quater l.fall.
2.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non tempestivamente proposto.
2.2 L’art . 99 ult. comma l.fall stabilisce che « il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per Cassazione ».
2.2 Il decreto prodotto dal ricorrente reca la data di deliberazione del 15/11/2018; al riguardo parte ricorrente si limita a dichiarare in modo ellittico che «il decreto nr .1888/2018 del 12 dicembre 2918» non le sarebbe stato comunicato; il ricorso per Cassazione è stato notificato al RAGIONE_SOCIALE in data 13/5/2109 ben oltre il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del provvedimento.
2.3 Va innanzitutto precisato che in analoghe condizioni (ricorsi per Cassazione avverso provvedimenti di espulsione ex art. 35 bis d.lvo 35/2008 e avverso sentenze di reclamo ex art. 18 l.fall.), questa Corte ha ritenuto che «il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica AVV_NOTAIOa sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata AVV_NOTAIOa sentenza medesima sia comunque nella disponibilità AVV_NOTAIOa Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all’inosservanza AVV_NOTAIOa parte al precetto posto dalla citata norma»
(Cass. 24023/2023; 14839/2020, 22324/2020, 33798/2022 e 12789/2024).
2.4 Nel caso di specie, a fronte AVV_NOTAIOa mancata produzione da parte AVV_NOTAIOa ricorrente AVV_NOTAIOa documentazione attestante la comunicazione del provvedimento e alla mancata costituzione di controparte, il Collegio ha verificato, con acquisizione AVV_NOTAIOa cancelleria del messaggio PEC, che da esso risulta che il decreto, depositato in data 12/12/2018, è stato in pari data regolarmente comunicato dalla cancelleria del giudice emittente al difensore AVV_NOTAIO‘opponente presso l’indirizzo di posta elettronica reperito presso il RAGIONE_SOCIALE Generale Indirizzi Elettronici.
2.5 Da ciò risulta confermata la tardività AVV_NOTAIOa notifica del ricorso per Cassazione (avvenuta in data il 13/5/2019).
3 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 16 aprile