Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5944/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende per legge
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di LECCE in n. 307/2022 depositato il 01/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto col quale la Corte d ‘a ppello di Lecce ne ha respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione dell’accordo di ristrutturazione presentato l’8 -32022;
ha dedotto quattro motivi;
L ‘Agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.
Considerato che:
I – la ricorrente censura la decisione della corte territoriale deducendo nell’ordine:
(i) ‘violazione ed errata interpretazione dell’art. 182 bis l.f. per aver ritenuto inattendibile la relazione del professionista indipendente (designato dal debitore) sul presupposto dell’omesso esame e verifica storica dell’impianto contabile (anni 2015, 2016, 2017) ‘;
(ii) ‘violazione ed errata interpretazione dell’art. 182 bis l.f. con riferimento all’omesso esame degli elementi posti a base del piano di ristrutturazione’;
(iii) ‘violazione ed errata interpretazione dell’art. 182 bis l.f. per avere la corte salentina rigettato l’omologazione dell’accordo sul presupposto che il giudizio di convenienza fosse impedito dalle violazioni fiscali risalenti negli esercizi contabili precedenti quello della domanda con conseguente inattendibilità dell’attestazione e delle scritture contabili’;
(iv) ‘violazione ed errata interpretazione dell’art. 182 bis IV co. l.f. per non aver omologato l’accordo di ristrutturazione pur ricorrendone i presupposti di diritto ‘ ;
– è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per tardività, poiché il provvedimento della corte d’appello è stato comunicato in data 1 °-9-2022, sicché da tale data decorrerebbe il termine breve di trenta giorni;
l ‘eccezione è fondata;
III. – r isulta dallo stesso ricorso che il decreto della corte d’appello , reso il 1°92022, è stato ‘comunicato in pari data dalla cancelleria’ ;
l ‘art. 182 -bis legge fall. dicendo reclamabile il decreto del tribunale ‘ai sensi dell’art icolo 183 ‘ , rinvia a tale norma in senso onnicomprensivo; e quindi anche in rapporto al regime dell’eventuale successivo ricorso per cassazione ; IV. – superando anteriori arresti, questa Corte ha affermato, condivisibilmente, per il concordato preventivo, che al provvedimento emesso dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 183 legge fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall’art. 18, quattordicesimo comma, stessa legge, sicché il decreto della corte d’appello è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria (Cass. Sez. 1 n. 30201-19);
V. – il principio va esteso -per identità di ratio – anche al caso del ricorso avverso il provvedimento della corte d’appello , positivo o negativo, sulla domanda di omologazione dell ‘accordo di ristrutturazione (v. anche Cass. Sez. 1 n. 12136-24);
VI. – c on tale principio va coordinato l’altro – sempre da questa Corte affermato -relativo all’idoneità della comunicazione del cancelliere a far decorrere il termine breve in tutta la materia concorsuale;
invero a i fini dell’art. 183 legge fall. vale l’unitario schema procedimentale di riferimento, che è lo schema stabilito dall’art. 18 per il reclamo avverso la sentenza di fallimento;
q uesta Corte ha per l’appunto affermato che l a notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, tredicesimo comma, legge fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, quattordicesimo comma, non ostandovi l’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1 n. 1052516, Cass. Sez. 6-1 n. 2315-17, Cass. Sez. 6-1 n. 23443-19);
VII. – nel caso specifico risulta dallo stesso ricorso e dai documenti annessi che la cancelleria ha inviato il decreto della corte d’appello al difensore della ricorrente in allegato alla comunicazione fatta mediante Pec;
l ‘adempimento costituisce equipollente della notificazione ed è idoneo a far decorrere il termine breve di trenta giorni;
a fronte del termine il ricorso è stato notificato il 27-2-2023;
VIII. -le spese seguono la soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 12.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 11