Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18837 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 10/07/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
Contratti bancari
– Mutuo
Ad.11/06/2025
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1413 R.G. anno 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e NOME , rappresentate e difese dall’avv.
Franco COGNOME
ricorrenti
contro
Banco BPM s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 3953/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma il 31 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 giugno 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con sentenza del 31 maggio 2023 la Corte di appello di
Roma ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME avverso la pronuncia con cui il Tribunale della capitale aveva a sua volta rigettato le domande degli appellanti nei confronti di Banca Popolare di Milano, oggi Banco BPM s.p.a.: domande intese all’accertamento dell’usurarietà di un mutuo, oltre che alla condanna della banca mutuante alla ripetizione dell’indebito riscosso.
2 . ─ RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso Banco BPM s.p.a..
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Vi è stato deposito di memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ La proposta ha il tenore che segue:
«ol primo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284 c.c., 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1983), 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, 1815, comma 2, c.c., 644 c.p., nonché omessa disamina circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
«il motivo veicola questione nuova: assumono le ricorrenti che la banca, di fronte alla morosità della ricorrente nel pagamento di varie rate, ha, dal 1 gennaio 2014, immotivatamente applicato il tasso di mora sull’intero importo delle predette rate, e non sulla quota capitale: ciò in violazione della nuova formulazione dell’art 120 t.u.b. di cui all’art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2003; si deduce, infatti, che, alla stregua di tale versione del cit. art. 120, a partire dalla data sopra indicata era vietata qualunque prassi anatocistica nei rapporti bancari;
«risulta dalla sentenza impugnata che fu la stessa ricorrente a dedurre, in appello, attraverso specifico motivo di gravame, di non aver ‘mai fatto riferimento, eccepito o domandato l’accertamento del
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fenomeno anatocistico in alcuno scritto difensivo ‘ ;
«va fatta allora applicazione del principio per cui in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319);
« del resto, la questione sollevata ─ che è stata oltretutto prospettata in modo generico, senza nemmeno procedere alla trascrizione della pertinente clausola contrattuale ─ imporrebbe, per certo, un accertamento di fatto quanto alla capitalizzazione degli interessi: accertamento che risulta del tutto estraneo alla decisione impugnata;
«col secondo motivo si oppone la violazione dell’art . 115 c.p.c. e dell’art. 26 97 c.c . e l’ insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
«la censura ha ad oggetto la decisione circa la mancata ammissione della consulenza tecnica, che la Corte di appello ha ritenuto esplorativa e che per certo non poteva essere impiegata per l’accertamento di una nullità rilevabile d’ufficio: la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867);
«per il resto, si deve considerare che: a) per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione
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espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); b) la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707); c) la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (da ultimo: Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219): sicché è escluso, almeno di regola, che il giudizio circa la necessità o l’opportunità di ricorrervi sia sindacabile in sede di legittimità (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472);
«col terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dagli artt. 1283, 1284 c.c., 191 c.p.c. e 344 c.p. per aver la sentenza impugnata erroneamente omesso la motivazione in ordine al piano di ammortamento alla francese;
«è vero che la Corte di appello non si è occupata della questione, ma è altrettanto vero che l’istante non deduce che essa fu agitata in sede di merito: di qui l’insussistenza di alcun obbligo motivazionale in capo alla Corte di appello;
«peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato, di
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recente, che in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130)».
2. Il Collegio reputa in linea di principio condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua istanza di decisione: istanza che non riesce a superare, in particolare, il rilievo per cui la questione sull’anatocismo non venne fatta valere nel corso del giudizio di merito. Si rammenta, in questa sede, che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).
Ma vi è di più: a ben vedere, il ricorso per cassazione si profila tardivo, visto che, a fronte della relata di notifica dello stesso, datata 29 dicembre 2023, risulta che la sentenza impugnata fu notificata il 5 giugno 2023, come da ricevuta di accettazione della PEC depositata dalla controricorrente.
Il ricorso è dunque inammissibile.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 11 giugno 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME
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