Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto
Responsabilità RAGIONE_SOCIALE p.a. – Regresso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8213/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
Comune di Sarno, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno n. 1378/2021, depositata il 24 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il Comune RAGIONE_SOCIALE Sarno e NOME COGNOME, sindaco p.t., chiedendo il risarcimento del danno per la morte del proprio genitore NOME COGNOME, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE eventi franosi verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, per i quali erano decedute centotrentasette persone e per i quali era stata riconosciuta la penale responsabilità del COGNOME per omicidio colposo plurimo, con la condanna generica, unitamente ai responsabili civili, al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa parte RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi separatamente;
sia il Comune che le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato proposero domanda di regresso nei confronti dei coobbligati;
il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme specificate nella sentenza impugnata; in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di regresso, condannò il COGNOME a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE le intere somme che sarebbero state pagate agil attori; rigettò invece la domanda di regresso in quanto proposta nei confronti del Comune;
con sentenza n. 1378/2021, resa pubblica il 24 settembre 2021, la Corte d’appello di Salerno ha confermato tale decisione rigettando il gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE che si dolevano del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di regresso nei confronti del Comune di Sarno;
ha osservato la corte territoriale, per quanto qui rileva, che nel caso di responsabilità per fatto altrui non è consentito al responsabile per fatto altrui agire in via di regresso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055, secondo comma, cod. civ. nei confronti di altro responsabile indiretto in quanto, essendo quest’ultimo per definizione estraneo alla causazione del fatto illecito nonché responsabile senza colpa, è inapplicabile il criterio RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa rispettiva colpa e RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze derivatane, mentre è consentito al responsabile indiretto agire contro l’immediato autore del fatto lesivo per l’intera somma corrisposta al danneggiato, in applicazione del principio di cui all’art. 1298, primo comma, cod. civ.;
ha aggiunto che responsabile diretto RAGIONE_SOCIALEa morte del congiunto RAGIONE_SOCIALE attori era NOME COGNOME perché quale Sindaco, come accertato dal giudicato penale (a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 19507 del 2013 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale), aveva omesso di allertare tempestivamente la popolazione, cui di contro aveva inoltrato avvisi tranquillizzanti, di disporre l’evacuazione RAGIONE_SOCIALEe persone residenti nelle zone a rischio quale unica condotta salvifica possibile, di convocare ed insediare con urgenza il RAGIONE_SOCIALE e di segnalare prontamente alla Prefettura di Salerno la gravità RAGIONE_SOCIALE eventi per consentirne gli interventi di competenza;
ha ancora osservato che, mentre il NOME è l’unico autore RAGIONE_SOCIALEe condotte penalmente rilevanti causative RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, il Comune e le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato sono solo responsabili civili indiretti in forza di disposizione normativa (art. 28 Cost.), a prescindere dalla colpa e dalle regole di causalità del fatto, per cui le
Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato per un verso hanno diritto di agire in regresso per l’intero nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore immediato del fatto antigiuridico, per l’altro non po sso no promuovere l’azione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055, secondo comma, cod. civ. nei confronti del Comune di Sarno, altro responsabile RAGIONE_SOCIALE parimenti incolpevole;
per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, con unico atto, la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, cui resiste il Comune di Sarno, depositando controricorso;
è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE;
considerato che:
con il primo motivo si denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 28 RAGIONE_SOCIALEa costituzione, 22 e 23 del t.u. n. 3 del 10 gennaio 1957, 185 del codice penale, 2043, 2049 e 2055, comma 2 del cod. civ. »;
osserva la parte ricorrente che, in ragione del rapporto di immedesimazione organica e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 Cost., ricorre la responsabilità diretta per fatto proprio del Comune di Sarno, come si evince da Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019 e da quanto evidenziato dalla sentenza di legittimità nel processo penale a proposito dei poteri pubblicistici del Sindaco;
aggiunge che ricorre una fattispecie di mancato esercizio di funzioni pubbliche, con la conseguenza che gli atti e le omissioni, oltre che immediatamente riferibili alla persona fisica del Sindaco, nel sistema RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia autorità comunale che ufficiale di governo, sono anche direttamente imputabili tanto al Comune quanto alle Amministrazioni statali in ragione RAGIONE_SOCIALEe rispettive funzioni;
c onclude nel senso che ricorre pertanto il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘azione di regresso;
con il secondo motivo si denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 185 del codice penale, 2043, 2049 e 2055, comma 2 e 3 del cod. civ.», per aver la Corte territoriale, pur nell’ipotesi in cui «il titolo di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione sia qualificabile per fatto altrui», erroneamente escluso che ciascuna amministrazione potesse esercitare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055, secondo comma, c.c., l’azione di regresso contro l’altra amministrazione coobbligata solidale, giacché avrebbe dovuto fare applicazione, invece, del principio di diritto (a fondamento del quale i ricorrenti argomentano diffusamente) secondo cui, «in virtù RAGIONE_SOCIALE‘autonomia sistematica e concettuale RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2055 rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘azione di regresso per le obbligazioni da contratto di cui all’articolo 1298 del Codice Civile, è ammissibile l’azione di regresso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2055, comma 2 e 3, anche tra coobbligati solidali aventi titoli di responsabilità diversi da quello RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per fatto proprio colpevole»;
sostengono infatti i ricorrenti che , mentre l’art. 1298 cod. civ. esprime la logica RAGIONE_SOCIALE‘autonomia privata e RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione volontariamente assunta nell’interesse esclusivo del debitore, l’art. 2055 esprime la logica RAGIONE_SOCIALE‘ascrivibilità del fatto illecito e del principio che nessuno può rispondere oltre il limite di ciò che gli sia oggettivamente addebitabile;
aggiungono che nell’art. 2055, comma 2, il concetto di colpa ha il carattere oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imputabilità del fatto al soggetto, come si evince anche dal terzo comma, dove il criterio RAGIONE_SOCIALEa divisione in parti uguali si attaglia ad un concetto oggettivo di colpa e non alla responsabilità per fatto colpevole;
osservano ancora che il criterio RAGIONE_SOCIALEa «entità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze» è autonomo rispetto alla colpa intesa in senso oggettivo, poiché concerne le conseguenze del fatto provocato dal soggetto nei cui confronti il responsabile indiretto riveste una posizione di controllo o di garanzia;
il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità;
secondo principio cui questo Collegio intende dare continuità «il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (fra le tante Cass. n. 29263 del 2023; n. 18510 del 2023 e n. 2721 del 2014);
si tratta di profilo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente di dimostrare la tempestività RAGIONE_SOCIALEa propria impugnazione: mancando nella copia autentica depositata la data RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del provvedimento impugnato, e non essendo stata documentata da altra certificazione tale data, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non resta che il riferimento alla data di deliberazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
nella specie, la copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata è priva RAGIONE_SOCIALEa data di pubblicazione, né altrimenti risulta altra certificazione circa la data di pubblicazione;
nel ricorso si afferma che la sentenza sarebbe stata pubblicata in data 24 settembre 2021;
non risultando però ritualmente acquisita al processo la circostanza RAGIONE_SOCIALEa data di pubblicazione, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, che risulta essere il 14 settembre 2021;
il ricorso è stato notificato in data 22 marzo 2022, e dunque tardivamente rispetto a quest’ultima data;
il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta nel controricorso;
non può trovare applicazione l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo i ricorrenti Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le amministrazioni ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella somma di Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza