Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
La Corte di Appello di Roma rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e altri dipendenti del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa città, che aveva respinto le loro domande, volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’art. 2 del bando emanato dal RAGIONE_SOCIALE per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE fascia retributiva superiore (III Area funzionale, fascia retributiva F2, profilo professionale di Funzionario Informatico) e delle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice ed approvate in via definitiva con decreto 2.2.2012, nonché il loro diritto alla progressione economica mediante il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE fascia retributiva F2, Area funzionale III.
La Corte territoriale riteneva che il requisito previsto dall’art. 24 del CCNI, il quale non consentiva partecipazione a coloro che ‘al 1° gennaio dell’anno di indizione RAGIONE_SOCIALE procedura… abbiano ottenuto nei due anni precedenti la fascia economica superiore’, fosse riferito solo ai passaggi di fascia ad iniziare dalla seconda, e non ai casi di inquadramento ex novo in un’area, con la necessaria attribuzione RAGIONE_SOCIALE prima fascia retributiva.
Escludeva che tale interpretazione fosse in contrasto con la disposizione dell’art. 18 del CCNL, riguardante la sola procedura di sviluppo economico all’interno dell’area, e riferito alla permanenza nella fascia attribuita a seguito delle procedure di progressione di fascia piuttosto che in sede di primo inquadramento.
Evidenziava che qualora fossero state eliminate le 14 posizioni dei controinteressati, il ricorrente COGNOME avrebbe raggiunto la nona, e non l’ottava ed ultima posizione utile per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE fascia superiore.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Gli altri dipendenti sono rimasti intimati.
DIRITTO
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, la mancata ed errata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del CCNL Comparto Ministeri stipulato il 14.9.2007, all’art. 24 del CCNI Comparto Ministeri 2006-2009, stipulato il 29.7.2010, anche con riferimento agli artt. 40, comma 3 bis, e 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che le disposizioni contenute nell’art. 24 del CCNI siano conformi ai principi stabiliti nell’art. 18, comma 5, del CCNL, il quale non opera alcuna distinzione tra la permanenza nella prima fascia di ciascuna area funzionale e la permanenza in fasce superiori, al pari delle altre disposizioni del medesimo CCNL.
Sostiene che qualora l’art. 24 del CCNI avesse inteso derogare al principio sancito dall’art. 18, comma 5, del CCNL, violerebbe la disposizione contenuta nell’art. 40, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001, secondo cui la contrattazione integrativa non può eccedere i vincoli e i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, nonché la disposizione contenuta nell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, in forza RAGIONE_SOCIALE quale le progressioni all’interno RAGIONE_SOCIALE stessa area avvengono secondo
principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.
Lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sul rilievo formulato in sede di appello, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 40, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Deduce che la Corte territoriale, avendo statuito che il ricorrente COGNOME, tolte le 14 posizioni dei controinteressati avrebbe raggiunto la nona, e non l’ottava ed ultima posizione utile per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE fascia superiore, è incorsa in un errore su un fatto decisivo per il giudizio, risultando dalla lettura dell’elenco dei controinteressati che il COGNOME in caso di accoglimento del ricorso avrebbe raggiunto l’ottava posizione.
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata è stata infatti notificata in data 12.7.2018; ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. il termine breve per l’impugnazione è di sessanta giorni.
Il ricorso per cassazione è datato 10.10.2018 ed è stato posto in notifica e notificato in data 11.10.2018.
Considerato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale, l’impugnativa è intervenuta dopo che il termine era spirato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in €
5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 gennaio 2024.