Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20574 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 22491/2016 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in NapoliINDIRIZZO INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE);
contro
ricorrente
RAGIONE_SOCIALE (quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
avverso il decreto n. 778/2016 del Tribunale di Napoli depositato in data 4/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 23 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Napoli, con decreto del 4/7/2016, rigettava l’ opposizione, proposta da RAGIONE_SOCIALE (cui è succeduta la RAGIONE_SOCIALE), allo stato passivo, dichiarato esecutivo dal RAGIONE_SOCIALED. RAGIONE_SOCIALE liquidazione, che aveva ammesso il credito insinuato dall’ istituto di credito, derivante da un contratto di finanziamento fondiario garantito da ipoteca, per € 2.065.756,28, in via chirografaria, con esclusione del privilegio ipotecario.
2 I giudici circondariali osservavano: i) che la censura dell’opponente in merito alla prescrizione della revocatoria della costituzione della garanzia ipotecaria eccepita dal curatore era infondata in quanto, ai sensi dell’art 95 l.fall., il curatore può eccepire l’inefficacia del titolo sul quale è fondata la prelazione anche se la relativa azione è prescritta; ii) che sussistevano tutti gli elementi per l’accoglimento dell’ actio pauliana fatta valere dal curatore al fine di paralizzare la domanda di ammissione del credito in collocazione privilegiata.
3 La Banca ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione sulla base di due motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Rileva pregiudizialmente il Collegio l’inammissibilità dell’intervento spiegato da RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro non già
quale mandante della RAGIONE_SOCIALE bensì quale mandante di tale asserita RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Questa Corte, con orientamento ormai AVV_NOTAIOolidato, ha affermato il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un ‘ espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale che AVV_NOTAIOenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. n. 10215 / 2007, 11375 / 2010, 7986/ 2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016 e 5987/2021).
1.2 Tale facoltà è stata riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., solo nell’ipotesi, che non ricorre nel presente giudizio, di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. Cass. n. 11638 /2016, 23439 /2017, 33444/2018, 25423/2019 e 5987 /2021).
Il primo motivo denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti art 360 nr 4 e 5 c.p.c., in riferimento agli artt. 2729 e 2901 c.c.»; sostiene la ricorrente che il Tribunale campano, nel ritenere integrato il requisito della scientia decotionis, avrebbe trascurato di esaminare le seguenti circostanze di fatto ritenute decisive: a) le somme mutuate furono effettivamente messe a disposizione della RAGIONE_SOCIALE e i bonifici ai soci furono disposti successivamente all’avvenuta erogazione; b) la garanzia ipotecaria fu concessa per una somma inferiore al 20% dell’effettivo valore del bene immobile ipotecario; c) il valore degli immobili su cui fu iscritta ipoteca risultava essere di € 13.800.000 secondo la stima del perito
incaricato dalla Banca e € 11.945.766 secondo il CTU, nominato nella procedura esecutiva e «la sola azienda valediversi milioni di euro»; d) che, al momento della stipula del mutuo oggetto di causa, l’iscrizione in favore di RAGIONE_SOCIALE risultava essere estinta ed quest’ultima era intervenuta nella procedura espropriativa in virtù di una iscrizione successiva.
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 66 l. fall., 2729 e 2901 c.c., nonché 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 , 1° comma, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto provati i presupposti dell’ eventus damni e del AVV_NOTAIOilum fraudis.
2.1 In accoglimento dell’eccezione sollevata dal controricorrent e, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non tempestivamente proposto.
2.2 L’art . 99, ultimo comma, l. fall stabilisce che « il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione ».
2.2 Il decreto prodotto dal ricorrente reca la data di deposito del 4/7/2016 ma è privo di attestazione della cancelleria circa la sua comunicazione alle parti; al riguardo parte ricorrente si limita a dichiarare in modo ellittico che il decreto non gli è stato comunicato, mentre la curatela nel proprio controricorso afferma, al contrario, che il provvedimento del Tribunale campano è stato comunicato lo stesso giorno del deposito.
2.3 Va innanzitutto precisato che in analoghe condizioni (ricorsi per RAGIONE_SOCIALEzione avverso provvedimenti di espulsione ex art. 35-bis d. lvo 35/2008 e avverso sentenze di reclamo ex art 18 l. fall.), questa Corte ha ritenuto che «il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza
impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all’inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma» (Cass. 24023/2023, 14839/2020, 22324/2020, 33798/2022 e 12789/2024).
2.4 Nel caso di specie, a fronte della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione attestante la comunicazione del provvedimento, della negazione, da parte della medesima ricorrente, del fatto che tale comunicazione sia stata effettata e del contrario assunto del controricorrente, è stato acquisito, per il tramite della cancelleria e attraverso una AVV_NOTAIOultazione degli atti che questa Corte è abilitata a fare quale giudice del fatto processuale, il messaggio PEC dal quale risulta che il decreto del Tribunale dell’opposizione, depositato in data 4/7/2016 , è stato in pari data regolarmente comunicato dalla Cancelleria al difensore dell’opponente presso l’indirizzo di posta elettronica , di guisa che il termine per il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione veniva a spirare, tenuto conto della sospensione feriale, lunedì 5/9/2016.
Il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione è stato notificato al RAGIONE_SOCIALE in data 28/9/2016, ben oltre il termine previsto dall’art . 99 l.fall.
2.3 Alla luce di quanto sopra esposto e, in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, poiché non tempestivo, essendo decorsi più di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 23 aprile