Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31178 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17169/2024 R.G. proposto da :
FATTORIE DEL MATESE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in atti
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE di FATTORIE DEL MATESE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2467/2024 depositata il 5/6/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 66/2019, dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in accoglimento del ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 53/2020, rigettava il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, con sentenza n. 32977/2023, cassava la decisione impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli per l’applicazione dei principi indicati.
La Corte d’appello di Napoli , a seguito della riassunzione del giudizio, dichiarava inammissibile la domanda di revoca ex art. 18 l. fall. per difetto di interesse ad agire della parte attrice in riassunzione RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto del fatto che nelle more del giudizio era intervenuta l’omologa definitiva del concordato fallimentare nonché del disposto dell’art. 18, comma 15, l. fall., secondo cui, se il fallimento viene revocato, ‘restano salvi gli effetti degli atti l egalmente compiuti dagli organi della procedura’.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 5 giugno 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente e il fallimento di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto rilevare la tardività del ricorso presentato, come eccepito in via preliminare dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
La pronuncia di questa Corte con cui la prima sentenza resa all’esito del giudizio di reclamo è stata cassata e rinviata alla Corte d’appello per un nuovo esame non ha alterato l’ambito processuale in cui la statuizione era stata assunta, che era e rimaneva quello disciplinato dall’art. 18 l. fall.
Infatti, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (cfr. Cass., Sez. U., 11844/2016), regolata, a mente dell’art. 394, comma 1, cod. proc. civ., dalle norme processuali ordinarie stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, tenuto conto del rito applicabile ratione materiae e nei limiti della compatibilità.
Di conseguenza, la pronuncia adottata all’esito del giudizio di rinvio doveva essere impugnata avanti a questa Corte negli ordinari termini previsti dall’art. 18, comma 12, l. fall., vale a dire entro trenta giorni dalla notifica.
Nel caso di specie la decisione impugnata è stata non solo pubblicata, ma anche notificata ad opera della cancelleria in data 5 giugno 2024, come risulta dai documenti prodotti ( sub 6, 6bis e 6ter ) dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE (circostanza, peraltro, non contestata dal ricorrente all’interno della memoria conclusiva). Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato soltanto in data 24 luglio 2024, quando il termine per l’impugnazione era, oramai, irrimediabilmente spirato.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, in conseguenza della tardività dell’impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per
legge e contributo spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 12 novembre 2025.
Il Presidente