Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29424 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 22600/2020 proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
LACONI NOME + 8 e RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza n.20/2020 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata in data 29/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/5/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1 La Corte d’Appello di Cagliari , con sentenza del 29.6.2020, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Cagliari ad istanza di vari creditori.
2 NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a un unico motivo, notificato alla sola creditrice istante RAGIONE_SOCIALE
Quest’ultima, gli altri sette creditori istanti e i l Fallimento, cui il ricorso è stato notificato a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio di questa Corte, sono rimasti intimati.
Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 17.5.202, è stato deciso l’8.7.2024, a seguito di riconvocazione del collegio.
CONSIDERATO CHE
1 Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo.
1.1. L a sentenza della Corte d’Appello di Cagliari è stata pubblicata il 29/6/2020 ed è stata notificata il medesimo giorno alla società fallita (come riconosciuto dallo stesso ricorrente alla pag. 2 del ricorso).
1.2 Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 comma 14 l. fall. per proporre ricorso per cassazione scadeva dunque il 29 luglio 2020, mentre il ricorso è stato notificato alla creditrice istante
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEi solo il 27 agosto 2020 e dunque a termine ampiamente decorso.
3 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio, non avendo i soggetti intimati spiegato difese.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2024 e, in successiva