Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13944 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10427-2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e per esso, quale procuratrice, RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
–
intimato –
e con la partecipazione di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso
-intervenuta – avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositato in data 2.11.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando quale giudice del rinvio, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE del credito, garantito da ipoteca, derivante da un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente.
2.Il decreto, pubblicato il 2.11.2016, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
E’ intervenuta in giudizio RAGIONE_SOCIALE quale asserita cessionaria del credito.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorso è inammissibile in ragione della sua tardività.
La ricorrente, che afferma che il decreto impugnato, pubblicato il 2.11.2016, le è stato comunicato dalla cancelleria il 7.11.2016, ha infatti notificato il ricorso per cassazione in data 18.4.2017, e dunque ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99 u. comma l. fall .
1.2. La medesima sorte segue l’atto di intervento, peraltro di per sé stesso inammissibile (cfr. , fra molte, Cass. 11638/016, Cass. 33444/018).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, l’ 11.12.2023