Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 23399/22 proposto da:
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del Presidente del RAGIONE_SOCIALE e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti –
Oggetto: specializzandi in medicina -tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter c.p.c., la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma in data 13.11.2019 n. 21788, dopo che l’appello avverso la suddetta decisione fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello, con ordinanza 2.3.2022 n. 1776, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma sopra indicata.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ superfluo dar conto dei motivi di censura prospettati dai ricorrenti, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Risulta infatti dalle informazioni acquisite ex officio tramite Cancelleria, ed allegate agli atti, che l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello fu comunicata al difensore degli odierni ricorrenti a mezzo PEC dalla Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello in data 3.3.2022.
Il ricorso per cassazione è stato notificato il 26.9.2022.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la comunicazione di Cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 bis c.p.c. fa decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348ter , comma 3, c.p.c. quando, come nella specie, permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione per esso previsto (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19352 del 30/09/2016, Rv. 642618 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016, Rv. 642128 – 01).
Nel caso di specie, pertanto, il termine per impugnare la sentenza di primo grado è spirato il 2 maggio 2022, quasi cinque mesi prima RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso (al lordo RAGIONE_SOCIALEa sospensione feriale).
I ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto soccombenti.
Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.153;
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%), e di un ulteriore 10% ciascuno per i ricorrenti dal 11° al 30°, e così complessivamente del 470%.
Il totale ascende dunque ad euro 12.272.
3.1. Alla condanna RAGIONE_SOCIALEe spese va aggiunta la condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma terzo, c.p.c., per tre ragioni.
3.2. La prima ragione è che costituisce colpa grave il non conoscere l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte, consolidato da anni al momento RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del ricorso, secondo cui l’impugnazione ex art. 348 -ter c.p.c. va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione di cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza d’appello.
3.3. La seconda ragione è che il motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di prescrizione del diritto azionato dagli attori, sarebbe stato inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
3.4. La terza ragione è che il difensore degli odierni ricorrenti ha già proposto dinanzi a questa Corte 18 ricorsi identici al presente, tutti rigettati, senza che le motivazioni di rigetto siano state minimamente prese in considerazione nel ricorso oggi in esame.
3.5. La condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c. è liquidata in via equitativa nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.272, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna i ricorrenti al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 7.500, oltre interessi dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 26 marzo 2024.
Il Presidente (NOME COGNOME)