Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3755 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 4704/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-controricorrente –
nonché contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI -DIREZIONE GENE-RALE T.P.L. -GESTIONE GOVERNATIVA DELLA RAGIONE_SOCIALE DI CATANIA, in persona del suo l.r.p.t.
-intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di Bologna, depositato in data 12-18 luglio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE nonché nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, avverso il provvedimento del Tribunale di Ravenna, con il quale era stato autorizzato ex art. 182 quinques l.fall. il pagamento di crediti anteriori relativi a fornitori e subappaltatori strategici indicati da RAGIONE_SOCIALE in c.p. per euro 3.657.472,62, relativi a contratti pubblici di appalto stipulati con il Ministero il 21.10.2014 per due lotti di costruzione della ferrovia circumetnea.
Il Tribunale ha ritenuto tuttavia inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall., perché: (i) nel caso concreto il provvedimento non era stato emesso in pregiudizio diretto di qualche diritto o interesse della parte reclamante, la cui posizione non era stata considerata né dalla debitrice né dal tribunale; (ii) in ogni caso, difettava l’oggetto del reclamo, non essendovi alcuna statuizione che potesse intendersi impugnata, non avendo il tribunale preso in considerazione posizioni di creditori diversi rispetto a coloro per i quali aveva concesso l’autorizzazione; (iii) neanche il diniego di pagamento da parte della stazione appaltante rendeva ammissibile il reclamo, sol se si considerava che l’art. 118, 3 comma bis, d.lgs. n. 163/2006 permetteva alla p.a. committente di provvedere al pagamento diretto solo in presenza delle ‘determinazioni del tribunale competente’, qui nel caso in esame assolutamente mancanti; (iv) non ricorreva pertanto un provvedimento espresso di segno sfavorevole, come tale reclamabile ex art. 26 l. fall.
Il decreto, pubblicato il 18.7.2018, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui
RAGIONE_SOCIALE di Ravenna RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Ministero, intimato, non ha svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ante omnia , occorre interrogarsi sull’ammissibilità nel caso di specie del ricorso straordinario per cassazione presentato dalla società ricorrente.
Al quesito occorre fornire risposta negativa.
Il ricorso è infatti inammissibile poiché proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività.
Invero, possono essere oggetto di ricorso in Cassazione le sole ‘sentenze’ nonché, ai sensi dell’art. 111, 7 c. Cost., per violazione di legge, anche i provvedimenti di diversa natura, che tuttavia devono avere carattere decisorio e definitivo, oltre che incidere su diritti soggettivi (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 17835 del 03/07/2019). Caratteristiche, queste ultime, che mancano, con tutta evidenza, nel decreto della Corte d’Appello impugnato, che ha in realtà confermato il provvedimento del Tribunale di Ravenna con il quale era stata autorizzata CMC in concordato preventivo a pagare creditori anteriori ‘strategici’, ai sensi del quinto comma dell’art. 182 -quinquies l. fall., provvedimento quest’ultimo avente natura prettamente gestoria ed interinale nel corso della procedura concordataria.
Sul punto, giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, non risulta ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. , ogniqualvolta i provvedimenti reclamati riguardino atti meramente autorizzativi od esecutivi della procedura, posto che l’impugnazione è esperibile solo nei casi in cui sia configurabile una decisione incidente su un diritto soggettivo, con efficacia di giudicato (Cass. n. 17835/2019, cit. supra ; v. anche: Cass. n. 2145/2000; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5447 del 25/02/2019).
Va sottolineato che non è certamente ravvisabile alcun diritto soggettivo di RAGIONE_SOCIALE e tanto meno -di conseguenza -un diritto soggettivo inciso dal provvedimento qui impugnato. Del pari, nessun diritto soggettivo è stato leso
dal decreto autorizzativo reso dal Tribunale di Ravenna, dolendosi ICEA -unicamente -di non essere stata ‘ ricompresa ‘ tra i creditori strategici, in sede di presentazione della istanza di CMC finalizzata al pagamento, ai sensi del quinto comma dell’art. 182-quinquies, l. fall. Istanza rispetto alla quale il Tribunale poteva solo concedere o negare l’autorizzazione, senza alcun potere integrativo dei soggetti beneficiari, dolendosi pertanto ICEA di una pretesa sua pretermissione rispetto alla iniziativa gestoria di CMC oggetto della richiesta autorizzazione.
In conclusione, va dunque evidenziato che il provvedimento autorizzatorio sopra descritto non assume carattere decisorio, perché non è previsto, in questo caso, un diritto di un soggetto terzo di determinare le decisioni gestionali degli organi della procedura; e non possiede neppure carattere definitivo, poiché la corrispondente scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione, salva l’eventuale maturazione medio tempore di incompatibili diritti di terzi.
Ne segue che al fallito compete solo la facoltà di ottenere, attraverso eventuali reclami, un riesame di merito delle scelte gestionali.
Ne consegue che il ricorso in esame deve ritenersi inammissibile in quanto proposto nei confronti di un provvedimento non impugnabile avanti a questa Suprema Corte.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28.1.2025