Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 211 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 211 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7749/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO domiciliato ope legis presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO press o gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Ragusa del 25.10.2021, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, per quanto il medesimo riferisce con il ricorso per cassazione, dopo aver ottenuto sentenza n. 321/2015 del Tribunale di Ragusa di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla ricostituzione del trattamento pensionistico per effetto RAGIONE_SOCIALEa sua pregressa esposizione ultradecennale all’amianto ed al paga mento degli accessori sui ratei, ha agito con un primo -egli così dice -procedimento di ottemperanza nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente, conclusosi con altra sentenza n. 283/2021, sempre del Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro;
quest’ultima sentenza avrebbe condannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere le differenze sulle mensilità pensionistiche dal 1.4.2001 ed avrebbe stabilito che gli accessori decorressero dal 7.10.2015, data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘originaria sentenza tra le parti, mentre essi, dovuti in base ad una pregressa correzione di errore materiale RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 321/2015, avrebbero dovuto decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo rateo;
al fine di emendare quanto sopra, il ricorrente afferma di avere fatto istanza al Tribunale di Ragusa di nomina di Commissario ad acta per la correzione RAGIONE_SOCIALEa ‘sentenza di ottemperanza’;
il Tribunale di Ragusa, con decreto del 25.10.2021 qui impugnato, ha dichiarato il non luogo a provvedere su detta istanza, in quanto la norma posta a fondamento di essa, ovverosia l’art. 70, co. 7, d. lgs. 546/1992 e la previsione in essa contenuta RAGIONE_SOCIALEa nomina di un commissario ad acta, riguarda il processo tributario e non quello civile;
5.NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario per cassazione sull a base di un motivo, cui l’RAGIONE_SOCIALE ha opposto difese con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 70 d. lgs. 546/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e con esso si insiste sulla necessità di correzione, nel senso sopra precisato nello storico di lite, RAGIONE_SOCIALEa ‘sentenza di ottemperanza’, sottolineando come la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale che inficia la sentenza sia di competenza esclusiva del gi udice che l’ha emessa, sicché con il provvedimento impugnato il Tribunale di Ragusa, spogliandosi del procedimento, si era posto in contrasto con l’art. 115 c.p.c. , che impone al giudice di decidere la controversia sulla base dei fatti accertati e non specificamente contestati dalla controparte, come erano le circostanze riguardati la rivendicata decorrenza degli accessori spettanti;
2. il ricorrente aggiunge poi di avere fatto presente come la dedotta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 cit. fosse palesemente in fondata a fronte di quanto stabilito RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, co. 1 lett. g) L. 413/1991 che aveva conferito al G overno, tra l’altro, il compito di adeguare le norme del processo tributario a quelle del processo civile, senza contare che la norma aveva superato lo scrutinio di costituzionalità e che, per costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa S.C., anche l’ordinanza definitoria del giudizio di ottemperanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 cit. poteva assumere contenuto decisorio ed essere quindi oggetto di ricorso straordinario ai sensi de ll’art. 111 Cost., qualora tale da contenere un giudizio sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato del commissario ad acta nell’interpretazione ed attuazione del decisum ;
3. il ricorso è inammissibile;
4. anche al di là RAGIONE_SOCIALEa macroscopica inconferenza -che non può essere sottaciuta – del procedimento di ottemperanza mediante nomina di un commissario ad acta rispetto alla correzione di errori materiali riguardanti le sentenze del giudice civile, per le quali l’ordinamento regola il procedimento altrimenti, second o il disposto degli artt. 287 ss. c.p.c., vi è da dire che il provvedimento di non luogo a provvedere qui impugnato è privo di contenuto decisorio su diritti, essendosi limitato a provvedere sull’inammissibilità del mezzo esperito e quindi ad una decisione di rango puramente processuale;
5. secondo un consolidato orientamento -le citazioni sono tratte da C., S.U., 2610/2017 – « nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è affermato che «quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri RAGIONE_SOCIALEa decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza RAGIONE_SOCIALEe norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura RAGIONE_SOCIALE‘atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale RAGIONE_SOCIALEa problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito» (Cass., S.U., n. 11026 del 2003). La definitività sulle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘azione in giudizio (cioè su un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, è, dunque, inidonea a giustificare il ricorso straordinario ‘;
6. dai principi sopra riepilogati -e qui del tutto condivisi -deriva pianamente l’inammissibilità del ricorso, aggiungendosi altresì che la decisione certamente non preclude, proprio per la menzionata inidoneità al giudicato del provvedimento impugnato, di perseguire la correzione degli errori materiali di cui essa si sostiene l’esistenza – su cui qui nulla può essere affermato o in alcun modo ritenuto secondo le forme proprie regolate dall’ordinamento processuale civile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2022