Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 500 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 500 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28112/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
nonché contro
COGNOME PIERANGELO IMMOBILIARE COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME AVV.TESTA -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1096/2022 depositato il 25/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brindisi ha rigettato il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza con cui il G.D. ha rigettato il ricorso per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 6 e ss. L. n. 147/2021.
Il giudice di merito, nel respingere il ricorso, ha valorizzato, da un lato, il parere tecnico sfavorevole espresso, in ordine alla ricomponibilità della situazione di dissesto della RAGIONE_SOCIALE, dall’esperto, soggetto deputato a coordinare e dirigere l’attività di rinegoziazione dell’impresa con il ceto creditorio, e dall’altro, l’assenza di elementi valutativi di segno opposto, non contenendo, all’uopo, la relazione del ctu COGNOME una reale e concreta valutazione prognostica in relazione alla capacità dell’istante di ricomporre tale situazione di particolare difficoltà.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 6, 7, 11 e 12 della Legge 21.10.2021 n. 147 (ratione temporis applicabile) e dell’art. 101 c.p.c. in riferimento ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.
Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione -difetto totale e/o vizio grave ed evidente di motivazione, in riferimento ai nn. 5) e 4) dell’art. 360 c.p.c.
La ricorrente si duole dell’omesso esame e valutazione della documentazione allegata al reclamo e dei fatti storici ivi rappresentati, con conseguente vizio di motivazione del provvedimento collegiale gravato.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dei principi regolatori del giusto processo -errores in procedendo.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto del necessario requisito della decisorietà del provvedimento impugnato, data la natura latamente cautelare della misura richiesta e non concessa dal giudice di merito, la quale è finalizzata ad impedire l’inizio e la prosecuzione delle azione cautelari ed esecutive del creditore.
Non a caso, a norma dell’art. 7 comma 7° DL 118/2021 conv. nella L. 147/2021, ‘ I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669terdecies del codice di procedura civile.’.
Dunque, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 111 Cost., applicandosi alle misure protettive e cautelari ex art. 6 e ss. L. n. 147/2021 la disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. sui provvedimenti di natura cautelare, ontologicamente inidonei ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. Sul punto, infatti, è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass n. 20954/2017) quello secondo cui :’ ll ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorché se ne deduca la “abnormità”, siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni
definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale’.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
Il Presidente
NOME COGNOME