Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5865 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5865 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8100/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante di RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione, già in Amministrazione straordinaria, giusta atto di fusione del 15/12/2021, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di titolare e gestore del RAGIONE_SOCIALE -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Milano emesso in R.G. n. 31/1981 depositato il 10/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria aperta ai sensi del d.l. n. 26/1979, convertito con modifiche dalla l. n. 95/1979 (cd. Legge Prodi), della RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), la capogruppo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito EM), anch’essa in amministrazione straordinaria, venne ammessa al passivo dell’Amministrazione straordinaria di EMG per l’importo di € 7.887.496,45 e, all’esito dei vari riparti, rimase insoddisfatta per € 1.073.701,23; inoltre, pagò € 1.817.012,02 ai creditori garantiti della Procedura EMG e si surrogò nelle loro ragioni verso quest’ultima. Chiusa la procedura di amministrazione straordinaria, la capogruppo tornò in bonis e venne incorporata nell’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE (di seguito JDS)
1.1. -In data 25.6.2018 il Commissario Liquidatore della procedura di EMG in AS (RG n. 31/1981) depositò presso la cancelleria del Tribunale di Milano n. 708 libretti postali giudiziari nominativi intestati ai creditori risultati irreperibili, per un importo complessivo di € 3.196.178,89.
1.2. -Con istanza del 23.6.2023 JDS chiese l’assegnazione delle somme accantonate ex art. 117 l.fall., nella veste di creditore rimasto parzialmente insoddisfatto o, in subordine, in quella di azionista di controllo di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2495 c.c.
1.3. -Con decreto del 30.6.2023 il Giudice delegato del Tribunale di Milano rigettò l’istanza, ritenendo applicabile ratione temporis l’art. 117, comma 3, l.fall. nel testo previgente alla riforma di cui al d.lgs. 5/2006, con conseguente efficacia liberatoria del deposito delle somme («il certificato di deposito vale quietanza») e con loro immediata fuoriuscita dal patrimonio concorsuale, senza possibilità di una redistribuzione a norma del novellato art. 117, comma 4, l.fall.
1.4. –NOME propose reclamo ex art. 26 l.fall. allegando la natura mobile (e non fissa) del rinvio operato dall’art. 1, d.l. n. 26/1979 alla disciplina della Liquidazione coatta amministrativa e, tramite questa, alla legge fallimentare, con conseguente applicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 117, comma 4, l.fall. come riformato.
1.5. -Con decreto del 10.10.2023 il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza, affermando sulla scorta di una lunga serie di precedenti di legittimità (Cass. 4514/2019, 5618/2020, 36050/2021, 24727/2015, 14594/2015, 24395/2010) -che in forza degli effetti liberatori ex art. 1210 c.c. del deposito con ‘quietanza’, le somme sono fuoriuscite dalla massa attiva della procedura e non vi può essere alcun diritto della reclamante su di esse, né in base alla legge fallimentare (che nel vecchio rito, applicabile ratione temporis , lo esclude espressamente), né in base alla invocata normativa civilistica (art. 2495 c.c.), in quanto esse non fanno più parte della massa attiva concorsuale, né sono più nella disponibilità degli organi della procedura, «perché non sono più, prima di ogni altra cosa, di proprietà del debitore», con la conseguenza che nel «vecchio rito non può porsi alcun problema di rapporto tra diritto del creditore insoddisfatto e somme destinate ad altro creditore del comune debitore», né è configurabile una «privazione della proprietà, posto che, non configurandosi la redistribuzione delle predette somme come una scelta costituzionalmente obbligata, l’inapplicabilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 alle procedure concorsuali apertesi in data anteriore alla sua entrata in vigore costituisce espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ispirata ad un discrimine temporale non arbitrario, posto che il decorso del tempo rappresenta un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche».
1.6. -La suddetta decisione è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso straordinario per cassazione affidato a quattro motivi. L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
-A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. il ricorrente ha depositato istanza di decisione e poi memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Milano omesso di pronunciarsi sul primo motivo di reclamo e per avere conseguentemente trascurato che in forza del rinvio (mobile e non fisso) alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa e, tramite questa, alla legge fallimentare, previsto
dall’art. 1 del d.l. n. 26/1979, convertito con modifiche dalla l. n. 95/1979, la disciplina normativa applicabile nella specie era quella di cui al quarto comma dell’art. 117 l. fall., così come riformato dal d.lgs. 5/2006, e non già quella di cui alla previgente legge fallimentare.
2.2. -Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, comma 3, l.fall. (nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 5/2006), degli artt. 1213 e 1411 c.c. e dell’art. 2 d.l. n. 143/2008 (convertito in l. n. 181/2008), per avere il Tribunale di Milano erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non avesse diritto di richiedere e ottenere, spirato il termine decadenziale di cinque anni previsto dall’art. 2 cit., l’assegnazione (pro -quota) degli accantonamenti operati dall’ex commissario straordinario in favore dei creditori irreperibili della procedura di amministrazione straordinaria di EMG, diritto che invece sussisterebbe anche nel vigore della previgente legge fallimentare, tenuto conto della natura del deposito disciplinato dall’art. 117, comma 3, l. fall., delle regole generali dettate in materia di ‘deposito liberatorio’ e della portata residuale ed eccezionale della norma che disciplina la devoluzione delle somme oggetto di depositi giudiziari al RAGIONE_SOCIALE.
2.3. -Nel terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, comma 3, l. fall. (nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 5/2006), nonché degli artt. 24, 41, 42, e 3 Cost. e dell’art. 1, Prot. 1, Cedu, per avere il Tribunale di Milano escluso il diritto azionato da JDS che invece risultava desumibile anche da una lettura costituzionalmente orientata del previgente art. 117 l.fall., con conseguente richiesta di sollevare, in alternativa, apposita questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con le richiamate disposizioni della Costituzione e della Convenzione europea.
2.4. -Il quarto mezzo denuncia in subordine la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Milano omesso di pronunciarsi sull’ultimo motivo di reclamo, trascurando che, se non in forza dell’art. 117 l.fall., il diritto di JDS alla assegnazione delle somme accantonate e non riscosse dai creditori irreperibili sarebbe potuto comunque discendere dalla sua qualità di ex azionista di RAGIONE_SOCIALE.
-La proposta di definizione accelerata, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore:
« Il ricorso appare inammissibile per tardività.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che il ricorso per Cassazione è stato notificato in data 10 aprile 2024, a fronte di provvedimento emesso e comunicato dalla cancelleria -come riferisce la stessa ricorrente -in data 10 ottobre 2023. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria, di regola, ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data (Cass. 20279/2005, 16755/2010, 12732/2011, 21345/2012) e che nel computo del termine entro cui l’impugnazione va proposta non si deve tener conto della sospensione feriale ex art. 3, legge n. 742 del 1969, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (Cass. 19941/2017, 3023/2020).
Ne discende la constatazione della tardività del ricorso, notificato quando i termini per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione erano oramai periti. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi formulati ».
3.1. -Il Collegio condivide la proposta di definizione del ricorso e non ravvisa elementi idonei a un ripensamento dell’esito di inammissibilità ivi prospettato, alla luce delle osservazioni di seguito svolte.
-Occorre innanzitutto dare atto che, secondo un indirizzo nomofilattico già consolidato, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023), «con l’istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto» (Cass. n. 8303 del 2024, che perciò «non ha tenuto conto
di quella parte dell’istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva»). Ciò anche perché il principio di consumazione dell’impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente -e non inammissibilmente -enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto» (Cass. n. 17130 del 2025).
4.1. -Nel caso in esame, il ricorrente ha svolto (solo) nell’istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. una serie di argomentazioni sui termini per la proposizione del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., criticando il formante giurisprudenziale di legittimità evocato nella proposta di definizione accelerata sotto il profilo dell’esistenza di qualche precedente contrario e, soprattutto, della negazione della natura endoconcorsuale del procedimento disciplinato dall’art. 117 l.fall., in modo da escludere la deroga al principio per cui «ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che la notificazione sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.» (Cass. n. 12972 del 2018).
Nessuna di queste argomentazioni si rinviene non solo nel ricorso, ma nemmeno nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., che, senza prendere in considerazione le ragioni della proposta di definizione accelerata, si limita ad illustrare i motivi del ricorso.
-Nondimeno, il Collegio ritiene utile svolgere sul punto alcune considerazioni, muovendo dal rilievo oggettivo che si verte in tema di ricorso straordinario per cassazione avverso la pronuncia del tribunale sul reclamo ex art. 26 l.fall.
5.1. -Va subito detto che nel panorama della giurisprudenza di legittimità in materia, la pronuncia di Cass. n. 9371 del 2018 è rimasta sostanzialmente isolata; essa peraltro richiama precedenti resi in fattispecie estranee alla materia concorsuale (segnatamente: Cass. n. 4365 del 2017 in tema di indennità di accompagnamento; Cass. n. 15343 del 2016 in tema di autorizzazione della trascrizione del matrimonio contratto all’estero; Cass. n. 10450 del 2014 in tema di reclamo avverso il decreto di esecutività del lodo arbitrale; Cass. n. 24000 del 2011 in tema di espropriazione immobiliare). Anche Cass. n. 5374 del 2016 non rileva, in quanto resa in tema di reclamo ex art. 18 l.fall. ma in fattispecie anteriore all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014. Lo stesso è a dirsi per Cass. n. 12972 del 2018, resa in tema di reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., che a sua volta richiama Cass. n. 12819 del 2016 (in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo ex art. 183, comma 1, l.fall. con applicazione del rito camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c.), la quale è stata però superata da Cass. n. 30201 del 2019, che ha ribadito come «al provvedimento emesso dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall’art. 18, comma 14, l.fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria».
5.2. -Resta dunque fermo l’orientamento in base al quale «In tema di impugnazioni contro i decreti del giudice delegato e del tribunale fallimentare, la disposizione dell’art. 26 legge fall., come novellata dal d.lgs. n. 5 del 2006, emendato “in parte qua” dal d.lgs. n. 169 del 2007, laddove fa decorrere il termine di impugnazione “dalla comunicazione” o dalla notificazione del provvedimento, non si riferisce soltanto al reclamo al tribunale o alla corte di appello, ma anche al ricorso per cassazione, essendo identica la “ratio” di speditezza della procedura concorsuale, che giustifica la decorrenza del termine dalla comunicazione di cancelleria ed è, viceversa, incompatibile con la necessità di attendere i tempi legati
all’iniziativa di parte per la notificazione del provvedimento» (Cass. n. 13565 del 2012; conf., in precedenza, Cass. n. 20279 del 2005, n. 2615 del 2007, n. 16755 del 2010 e n. 12732 del 2011; conf., successivamente, Cass. n. 19941 del 2017 e n. 3023 del 2020).
5.3. -Appare poi particolarmente significativo che il principio della decorrenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione sul reclamo ex art. 26 l.fall. effettuata a cura della cancelleria sia stato implicitamente osservato in una serie di decisioni analoghe in tema di art. 117 l.fall. rese proprio in procedure di amministrazione straordinaria collegate a quella da cui ha avuto origine la vicenda per cui è causa (v. Cass. nn. 18580, 18582, 18585, 18571 del 2025).
5.4. -Del resto, quello di cui all’art. 117 l.fall. è un procedimento da sempre contemplato direttamente dalla, e disciplinato nella, legge fallimentare, la cui origine incontestabilmente endoconcorsuale condiziona anche la sua proiezione nella fase successiva alla chiusura della procedura concorsuale (come del resto accade anche, per esempio, nelle vicende successive alla chiusura della procedura concordataria), di modo che permangono, per quanto attenuate, quelle «ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi» che giustificavano la deroga al tradizionale principio per cui «avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e definitivo il termine breve per il ricorso per cassazione decorre solo a seguito della loro notificazione ad istanza di parte» (Cass. Sez. U, n. 5615 del 1998); pronuncia, quest’ultima, assunta peraltro quasi trent’anni orsono, quando non era stato introdotto il dovere per la cancelleria di «provvedere alla notificazione della sentenza in versione integrale, così da far scattare il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, notificazione che va eseguita via Pec al difensore nel quadro di applicazione dell’articolo 136 c.p.c., in collegamento con l’articolo 16, quarto comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221» (come evidenziato in Cass. n. 24023 del 2023).
-Da ultimo, e solo per completezza, è opportuno segnalare i principi affermati da Cass. n. 18585 del 2025 sull’analogo ricorso proposto direttamente da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (poi incorporata
nell’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE) contro RAGIONE_SOCIALE avverso l’analogo decreto del Tribunale di Milano del 19.12.2019 appunto «comunicato dalla Cancelleria in pari data» -di rigetto del reclamo ex art. 26 l.fall. nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE (RG n. 30/1981).
In primo luogo, si è lì ribadito come in «una procedura concorsuale avviata prima dell’introduzione del nuovo testo dell’art. 117 l.fall. ad opera dell’art. 107 d.lgs. 5/2006, debba trovare applicazione il disposto dell’art. 117, comma 3, l.fall. vigente ratione temporis (a mente del quale ‘per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza’)», con la precisazione che «il chiaro disposto della norma non può che portare a dare continuità agli approdi a cui la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4514/2019) è già giunta (…) quando ha sostenuto che l’ultimo inciso della norma in discorso, attribuendo al deposito delle somme presso l’istituto di credito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, ne determinava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento, dispensando gli organi di quest’ultimo dai successivi adempimenti, e rendendo pertanto superflua l’ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma. Quest’ultima, invece, consentendo di provvedere alla redistribuzione delle somme depositate, nel caso in cui i creditori ai quali sono state assegnate non si siano presentati a riscuoterle entro cinque anni o risultino irreperibili, postula che, quanto meno fino alla scadenza del predetto termine, le medesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in tal modo impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria».
Si è poi ritenuto «opportuno aggiungere come non sia neppure possibile fare ricorso a un’interpretazione estensiva del disposto dell’art. 117, comma 2, l. fall., nel testo applicabile ratione temporis, o al procedimento per analogia, al fine di soddisfare la richiesta di EM di distribuzione delle somme non reclamate dai creditori irreperibili», in quanto «l’attività interpretativa giudiziale è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha
posto previamente il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 7337/2024), mentre nel caso di specie la norma faceva espresso riferimento al ‘caso previsto dal n. 3 dell’art. 113’ ed all’ipotesi in cui ‘la condizione non si ancora verificata’, con un’espressione di inequivoca puntualità che non è possibile in alcun modo dilatare. L’analogia postula poi, come detto più sopra, che sia correttamente individuata una “lacuna” del sistema, tanto che al giudice sia impossibile decidere, secondo l’incipit del precetto dell’art. 12, comma 2, preleggi (‘se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione’), mentre nel caso di specie non è ravvisabile alcuna lacuna, ma ricorre una scelta discrezionale del legislatore, che ha ritenuto che solo la somma depositata perché corrispondente a un credito soggetto a condizione sospensiva non ancora verificata potesse essere fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori».
Infine, si è ritenuta «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’odierna ricorrente, dato che la disciplina di cui all’art. 117, comma 3, l. fall. applicabile ratione temporis, (…) non vìola alcuna disposizione costituzionale, né si pone in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto tali somme, dopo l’assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto dei creditori rimasti insoddisfatti (cfr. Cass. 4514/2019, Cass. 36050/2021)».
-In relazione al disposto dell’art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. si dà atto che, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., va disposta -esclusa la statuizione sulle spese processuali in assenza di difese dell’intimato solo la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., che viene quantificata nella misura di euro 2.500,00.
7.1. -Invero l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla
proposta di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per le condanne ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U, 27433/2023, 28540/2023; Cass. 11346/2024).
-Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione proposta, a norma del comma 1bis dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME