Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30516 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17136/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CRAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA RAGIONE_SOCIALE, ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, UNIPOL BANCA SPA, INTESA SANPAOLO SPA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IMPRENDITRICE INDIVIDUALE, E
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, TMT RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, BANCA MONTE DE PASCHI DI SIENA SPA
-intimati- avverso il decreto del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE in n. 2712/2018 depositato il 18/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
i ricorrenti hanno impugnato con quattro motivi il decreto col quale il Tribunale di Foggia ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile una loro proposta di ristrutturazione dei debiti, formulata ai sensi dell’art. 7 della l. n. 3 del 2012;
i creditori, ai quali il ricorso è stato notificato, sono rimasti intimati.
Considerato che:
– il tribunale ha respinto il reclamo per difetto delle condizioni – formale e sostanziale – della prevista falcidia dei crediti muniti di privilegio (art. 7, l. n. 3 del 2012);
ha osservato che tra i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sussisteva un esercizio comune dell’impresa in forma di società di fatto, e che il piano di ristrutturazione era stato incentrato, tra l’altro, sul pagamento nella misura del 50 % dei crediti tributari muniti di privilegio generale; a fronte di tale prospettazione, non era però riscontrabile la condizione sostanziale di cui all’art. 7, primo comma, della l. n. 3 del 2012, né la condizione formale dell’apposita indicazione dell’OCC a proposito del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sul quali insiste la causa di prelazione: valore da determinare in rapporto all’intero compendio patrimoniale , attese le caratteristiche tipiche
della causa di prelazione (il privilegio generale) che annette priorità nel soddisfacimento rispetto a tutti i creditori chirografari;
in ragione di ciò ha affermato che il soddisfacimento parziale dei creditori con privilegio generale si sarebbe potuto delineare (art. 7 cit.) solo ‘attraverso un meccanismo di attestazione di incapienza del cespite gravato’, presupponente ‘l’esposizione di tutti gli elementi che consentano ai creditori di valutare la consistenza del patrimonio , e quindi la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria’ ; donde ha ritenuto che l’accordo fosse in effetti inammissibile perché previdente ‘la f alcidia del credito privilegiato in carenza di un’espressa attestazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l’incapienza dell’attivo avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di pre lazione’ ;
II. – il primo mezzo lamenta una violazione d ell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione al principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.), perché il motivo di gravame aveva riguardato il solo aspetto della validità o meno dell’attestazione dell’OCC in ordine alla falcidiabilità dei crediti privilegia ti: a dire dei ricorrenti il tribunale avrebbe illegittimamente ampliato l’esame soffermandosi su altre questioni -l’esercizio in comune di attività in società di fatto, l’aspetto sussidiario del privilegio immobiliare , la non realizzabilità del soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale a prescindere all’attestazione ; e quindi avrebbe infranto il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ‘atteso che quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di una decisione pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio’ ;
il secondo mezzo denunzia la ‘nullità della sentenza’ ( rectius , decreto) per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., poiché le questioni anzidette sarebbero state affrontate dal tribunale senza previa attivazione del contraddittorio;
il terzo mezzo denunzia il vizio di motivazione, per illogicità e mancanza delle ragioni di diritto sui cui essa si fonderebbe;
il quarto mezzo , infine, deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione di prove legali e documentali , e in particolare le attestazioni dell’OCC in ordine alla fattibilità e alla completezza del piano e la domanda di rottamazione dei ruoli presentata ai sensi dell’art. 1, comma 188, della l. n. 145 del 2018 (cd. saldo e stralcio strumentale alla ‘pace fiscale’) ;
III. – il ricorso è inammissibile;
devesi dare continuità al principio per cui, in tema di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato;
tale conclusione -indotta dal discrimine fatto dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito del ricorso straordinario a fronte degli accordi di ristrutturazione previsti e disciplinati dalla legge fallimentare (Cass. Sez. U n. 26989-16) – non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all’art. 7, secondo comma, lett. b), l. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (v. Cass. Sez. 6-1 n. 4500-18, Cass. Sez. 1 n. 30534-18, Cass. Sez. 1 n. 27301-22);
IV. – non sono decisivi (né pertinenti), in contrario, i richiami contenuti a pag.
21 del ricorso;
le pronunce alle quali i ricorrenti alludono sono difatti relative al provvedimento di reclamo sul diniego dell’omologazione dell’accordo , una volta che questo sia stato raggiunto con le maggioranze previste (art. 11 e seg. della legge cit.) e, appunto, sia stata negata, nonostante ciò, l’omol ogazione;
nel caso specifico non risulta, né dal ricorso né dal decreto, che si sia giunti a tale fase; r isulta anzi l’ opposto, al punto che i reclamanti avevano chiesto al tribunale di riformare il provvedimento del giudice delegato e dichiarare ammissibile la procedura di accord o ‘dando impulso alla stessa con le ulteriori attività richieste ope legis ed in particolare fissando l’udienza per la conseguente votazione dei creditori (..)’ ;
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5