Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 733 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17316-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 17316/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
22, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 15218/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 28233/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost. co.7, avverso la decisione con cui la Suprema Corte con ordinanza n. 15218/2022 aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione della Corte di appello di Roma relativa alla conferma del licenziamento intimato al dipendente.
Per quel che rileva in questa sede, il RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato la decisione resa dalla Corte di legittimità affidando il ricorso straordinario ad un solo motivo cui aveva resistito la società. Entrambe le parti depositavano memoria successiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 co.1 n. 5 e co.2 c.p.c., in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
Parte ricorrente rileva che l’ordinanza emessa dal giudice di legittimità sia affetta da nullità perché priva della sottoscrizione del giudice relatore. L’ordinanza era stata sottoscritta solo dal presidente.
Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente
carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art, 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost. (Cass.n. 21019/2016; Cass. n. 16449/2021).
Deve inoltre rilevarsi che, comunque, la censura è priva di fondamento poiché la sottoscrizione del consigliere relatoreestensore, in aggiunta a quella del presidente, è prevista soltanto per le sentenze e non per i provvedimenti decisori emessi in camera di consiglio in forma di ordinanza.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 18 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME