Ricorso Straordinario Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti
Quando un provvedimento giudiziario non è più appellabile, si può ricorrere alla Corte di Cassazione? La risposta non è sempre affermativa. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i paletti per l’ammissibilità del ricorso straordinario, chiarendo che non ogni decisione è impugnabile. Analizziamo un caso pratico per capire perché un ricorso straordinario inammissibile può costare caro alla parte che lo propone.
I Fatti di Causa
Una società di cartolarizzazione, creditrice di un’altra società ammessa alla procedura di concordato preventivo, si era vista respingere dal Tribunale una richiesta volta a fissare un termine per la liquidazione dei beni concordatari. Non soddisfatta, la creditrice aveva presentato reclamo alla Corte d’Appello, ma anche quest’ultima aveva dichiarato l’istanza inammissibile.
Convinta delle proprie ragioni, la società ha proposto un ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte d’Appello, sostenendo che la decisione ledesse i suoi diritti. La società debitrice si è opposta, mentre il Commissario Giudiziale e il Liquidatore non hanno svolto attività difensiva.
L’Analisi del Ricorso Straordinario Inammissibile
La Corte di Cassazione, prima ancora di esaminare i motivi del ricorso, ne ha valutato l’ammissibilità. Il punto centrale della questione ruota attorno all’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Questa norma permette di impugnare con ricorso per cassazione i provvedimenti giurisdizionali che, pur non avendo la forma di una sentenza, possiedono due caratteristiche fondamentali: la decisorietà e la definitività.
La giurisprudenza costante, richiamata anche nell’ordinanza in esame, ha chiarito che questi due requisiti sono imprescindibili. Un provvedimento può essere oggetto di ricorso straordinario solo se incide irrevocabilmente su diritti soggettivi, senza che vi siano altri rimedi per contestarlo.
Quando un Provvedimento è Decisorio e Definitivo?
Perché un ricorso straordinario non sia inammissibile, il provvedimento impugnato deve essere:
* Decisorio: Deve risolvere una controversia relativa a un diritto soggettivo, equiparandosi nella sostanza a una sentenza.
* Definitivo: Deve essere irrevocabile, ovvero non più modificabile o revocabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso e non soggetto ad altri mezzi di impugnazione.
Se anche solo uno di questi due caratteri manca, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha stabilito che il decreto della Corte d’Appello non possedeva né la decisorietà né la definitività. La Corte ha osservato che la decisione impugnata si limitava a dichiarare inammissibile una domanda che, di fatto, era identica a una già presentata in precedenza e respinta nel merito. Il provvedimento, basato sul rilievo del mancato mutamento dei fatti, aveva una palese natura “interinale”, ovvero provvisoria.
Un provvedimento di questo tipo non è in grado di acquisire l’efficacia di “giudicato”, cioè di diventare una decisione finale e vincolante sul diritto soggettivo del creditore. Pertanto, mancando i requisiti richiesti dall’art. 111 della Costituzione, il ricorso è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non tutte le decisioni dei giudici sono contestabili fino all’ultimo grado di giudizio. Il ricorso straordinario per cassazione è uno strumento eccezionale, riservato a quei provvedimenti che, pur non essendo sentenze, ne hanno la stessa forza e stabilità. Proporre un ricorso contro un provvedimento meramente ordinatorio o provvisorio, come nel caso esaminato, si traduce in un ricorso straordinario inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali. Questa pronuncia serve da monito per i litiganti: è cruciale valutare attentamente la natura del provvedimento che si intende impugnare per evitare di intraprendere un percorso giudiziario destinato al fallimento.
Quando è possibile proporre un ricorso straordinario per cassazione?
È possibile solo contro provvedimenti giurisdizionali che possiedono le caratteristiche della decisorietà (incidono su diritti soggettivi) e della definitività (non sono altrimenti impugnabili e diventano irrevocabili), come previsto dall’art. 111, comma 7, della Costituzione.
Perché il ricorso della società creditrice è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il decreto della Corte d’Appello impugnato non era né decisorio né definitivo. La Corte di Cassazione lo ha qualificato come un provvedimento di natura “interinale” (provvisoria), insuscettibile di passare in giudicato e quindi non attaccabile con il ricorso straordinario.
Cosa significa che un provvedimento ha carattere “decisorio” e “definitivo”?
Un provvedimento è “decisorio” quando risolve una controversia su diritti soggettivi, avendo la sostanza di una sentenza. È “definitivo” quando non può più essere messo in discussione attraverso altri mezzi di impugnazione ordinari, diventando così irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2980 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2980 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr.20100/2021 proposto da:
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME(CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, per procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente-
e contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente Commissario Giudiziale e Liquidatore del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE
intimati
–
avverso il decreto di cui al procedimento nr. 605/2020 emesso il 23/4/2021 dalla Corte d’Appello di Catania udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Fino 1 RAGIONE_SOCIALE rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso straordinario, affidato a tre motivi, per la cassazione del decreto del 23/4/2021 col quale la Corte d’ appello di Catania ha dichiarato inammissibile il suo reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il decreto del Tribunale di Catania che aveva a suo volta respinto l’istanza della reclamante – inserita nell’elenco dei creditori chirografari del concordato preventivo omologato di RAGIONE_SOCIALE – di fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. per l’esecuzione dell’attività di liquidazione dei beni concordatari.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto difese il Commissario giudiziale e il Liquidatore del concordato, cui il ricorso è stato notificato.
CONSIDERATO CHE
1 Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminarne i motivi, in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.
1.2. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall ‘ art. 111, comma 7, Cost, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci – o venga comunque ad incidere irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr., tra le tante, Cass. 24155/2014).
1.3.Nella specie va escluso che il decreto impugnato, col quale la corte d ‘appello ha dichiarato inammissibile la domanda svolta da Fino 1 ai sensi dell’art. 1183 c.c., abbia inciso con efficacia di giudicato su una posizione di diritto soggettivo dell ‘allora reclamante, come dimostra il fatto stesso che questa aveva già in precedenza avanzato identica domanda, respinta nel merito: il provvedimento assunto dai giudici d’appello allo stato degli atti, sul rilievo del mancato mutamento dei fatti dedotti a sostegno dell’istanza (ri)presentata, ha palese natura interinale ed è insuscettibile di essere coperto da giudicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva , Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024.