Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2980 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2980 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr.20100/2021 proposto da:
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME(CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), per procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente-
e contro
NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME, rispettivamente Commissario Giudiziale e Liquidatore del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE
intimati
–
avverso il decreto di cui al procedimento nr. 605/2020 emesso il 23/4/2021 dalla Corte d’Appello di Catania udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso straordinario, affidato a tre motivi, per la cassazione del decreto del 23/4/2021 col quale la Corte d’ appello di Catania ha dichiarato inammissibile il suo reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il decreto del Tribunale di Catania che aveva a suo volta respinto l’istanza della reclamante – inserita nell’elenco dei creditori chirografari del concordato preventivo omologato di RAGIONE_SOCIALE – di fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. per l’esecuzione dell’attività di liquidazione dei beni concordatari.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto difese il Commissario giudiziale e il Liquidatore del concordato, cui il ricorso è stato notificato.
CONSIDERATO CHE
1 Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminarne i motivi, in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.
1.2. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall ‘ art. 111, comma 7, Cost, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci – o venga comunque ad incidere irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr., tra le tante, Cass. 24155/2014).
1.3.Nella specie va escluso che il decreto impugnato, col quale la corte d ‘appello ha dichiarato inammissibile la domanda svolta da RAGIONE_SOCIALE 1 ai sensi dell’art. 1183 c.c., abbia inciso con efficacia di giudicato su una posizione di diritto soggettivo dell ‘allora reclamante, come dimostra il fatto stesso che questa aveva già in precedenza avanzato identica domanda, respinta nel merito: il provvedimento assunto dai giudici d’appello allo stato degli atti, sul rilievo del mancato mutamento dei fatti dedotti a sostegno dell’istanza (ri)presentata, ha palese natura interinale ed è insuscettibile di essere coperto da giudicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva , Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024.