Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6844 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 6844  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25051/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE  e  per  essa,  quale  mandataria,  RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
NOME, gestore RAGIONE_SOCIALE crisi e liquidatore nella procedura di  composizione  RAGIONE_SOCIALE  crisi  da  sovraindebitamento  n.  17/2017  del Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE,  rappresentato  e  difeso  da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE, COMUNE di BUSSETO,  RAGIONE_SOCIALE  di  PARMA,  COGNOME NOME, EREDI di COGNOME NOME
– intimati
–
avverso l’ordinanza  del  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  in  RG. n.  17/2017 depositata il 7/7/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si evince dal provvedimento impugnato che il giudice del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con decreto depositato in data 1° aprile 2019, omologava il piano del consumatore per la composizione RAGIONE_SOCIALE crisi da sovraindebitamento presentato da NOME COGNOME.
Il liquidatore nominato per l’esecuzione del piano ex art. 13, comma 1, l. 3/2012 depositava uno stato passivo al cui interno il credito di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, non veniva incluso.
Il giudice delegato apponeva un visto su tale stato passivo in data 6 novembre 2019, disponendo che fosse acquisito agli atti.
 RAGIONE_SOCIALE,  quale  mandataria  di  RAGIONE_SOCIALE, proponeva reclamo avverso il provvedimento di visto apposto dal giudice  delegato  sullo  stato  passivo  predisposto  e  depositato  dal liquidatore.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE  giudicava  l’impugnazione  inammissibile, giacché  il  provvedimento  impugnato  non  aveva  alcuna  valenza decisoria.
Aggiungeva che le contestazioni relative all’operato del liquidatore dovevano  essere  portate  all’attenzione  del  giudice  investito  RAGIONE_SOCIALE procedura, ai sensi dell’art. 13, comma 2, l. 3/2012, e non potevano essere reclamate direttamente avanti al tribunale, poiché il rimedio del reclamo era esperibile unicamente avverso il provvedimento di omologa del piano del consumatore.
Osservava che quand’anche si fosse voluto ritenere che il reclamo fosse stato rivolto al decreto di omologa del piano del consumatore, il reclamo sarebbe stato comunque inammissibile perché tardivo, in quanto il termine il dieci giorni dalla comunicazione era ampiamente decorso.
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE,  ha  proposto  ricorso  per  la  cassazione  di  tale  ordinanza prospettando  due  motivi  di  doglianza,  ai  quali  ha  resistito  con controricorso NOME COGNOME, gestore RAGIONE_SOCIALE crisi e liquidatore nella procedura  di  composizione  RAGIONE_SOCIALE  crisi  da  sovraindebitamento  n. 17/2017 promossa da NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME,  RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Occorre  rilevare  l’inammissibilità  del  ricorso  straordinario per  cassazione  presentato  da  RAGIONE_SOCIALE  ai  sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Il  tribunale  ha  rilevato  l’inammissibilità  del  reclamo  perché  il provvedimento del giudice delegato, limitandosi a disporre un ‘visto, agli atti’ sullo stato passivo  predisposto  dal liquidatore,  non assumeva alcuna valenza decisoria.
Una  simile  statuizione  è,  a  sua  volta,  carente  dei  requisiti  di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato che legittimano il ricorso straordinario per cassazione.
Se, infatti, la decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice ad incidere su diritti soggettivi delle parti con la particolare efficacia del giudicato (effetto tipico RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contenziosa, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate a confrontarsi in contraddittorio nel processo; cfr. Cass., Sez. U., 22048/2023, Cass., Sez. U., 27073/2016, Cass., Sez. U., 26989/2016), è evidente che il provvedimento che abbia (peraltro correttamente) registrato l’assenza di alcuna valenza decisoria di una statuizione che aveva disposto la mera acquisizione agli atti un atto del liquidatore
incaricato dell’esecuzione del piano del consumatore omologato non si è espresso su alcuna controversia né ha inciso in alcun modo su diritti soggettivi, ma ha constatato, tutto al contrario, che nessuna controversia vi era stata e che nessun diritto era rimasto inciso.
Questa  mancanza  di  attitudine  al  giudicato  del  provvedimento impugnato comporta che lo stesso possa essere sempre superato da un  diverso provvedimento  assunto  dal  giudice investito RAGIONE_SOCIALE procedura, per motivi sia sopravvenuti che preesistenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  inammissibile  il  ricorso  e  condanna  il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  si  dà  atto  RAGIONE_SOCIALE sussistenza  dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 26 febbraio 2025.