Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6844 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25051/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, gestore della crisi e liquidatore nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 17/2017 del Tribunale di Parma, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE, COMUNE di BUSSETO, AGENZIA della RISCOSSIONE di PARMA, COGNOME, EREDI di COGNOME NOME
– intimati
–
avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma in RG. n. 17/2017 depositata il 7/7/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Si evince dal provvedimento impugnato che il giudice del Tribunale di Parma, con decreto depositato in data 1° aprile 2019, omologava il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da NOME COGNOME.
Il liquidatore nominato per l’esecuzione del piano ex art. 13, comma 1, l. 3/2012 depositava uno stato passivo al cui interno il credito di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE non veniva incluso.
Il giudice delegato apponeva un visto su tale stato passivo in data 6 novembre 2019, disponendo che fosse acquisito agli atti.
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo avverso il provvedimento di visto apposto dal giudice delegato sullo stato passivo predisposto e depositato dal liquidatore.
Il Tribunale di Parma giudicava l’impugnazione inammissibile, giacché il provvedimento impugnato non aveva alcuna valenza decisoria.
Aggiungeva che le contestazioni relative all’operato del liquidatore dovevano essere portate all’attenzione del giudice investito della procedura, ai sensi dell’art. 13, comma 2, l. 3/2012, e non potevano essere reclamate direttamente avanti al tribunale, poiché il rimedio del reclamo era esperibile unicamente avverso il provvedimento di omologa del piano del consumatore.
Osservava che quand’anche si fosse voluto ritenere che il reclamo fosse stato rivolto al decreto di omologa del piano del consumatore, il reclamo sarebbe stato comunque inammissibile perché tardivo, in quanto il termine il dieci giorni dalla comunicazione era ampiamente decorso.
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso NOME COGNOME, gestore della crisi e liquidatore nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 17/2017 promossa da NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, Comune di Busseto e Agenzia della Riscossione di Parma non hanno svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione presentato da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Il tribunale ha rilevato l’inammissibilità del reclamo perché il provvedimento del giudice delegato, limitandosi a disporre un ‘visto, agli atti’ sullo stato passivo predisposto dal liquidatore, non assumeva alcuna valenza decisoria.
Una simile statuizione è, a sua volta, carente dei requisiti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato che legittimano il ricorso straordinario per cassazione.
Se, infatti, la decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice ad incidere su diritti soggettivi delle parti con la particolare efficacia del giudicato (effetto tipico della giurisdizione contenziosa, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate a confrontarsi in contraddittorio nel processo; cfr. Cass., Sez. U., 22048/2023, Cass., Sez. U., 27073/2016, Cass., Sez. U., 26989/2016), è evidente che il provvedimento che abbia (peraltro correttamente) registrato l’assenza di alcuna valenza decisoria di una statuizione che aveva disposto la mera acquisizione agli atti un atto del liquidatore
incaricato dell’esecuzione del piano del consumatore omologato non si è espresso su alcuna controversia né ha inciso in alcun modo su diritti soggettivi, ma ha constatato, tutto al contrario, che nessuna controversia vi era stata e che nessun diritto era rimasto inciso.
Questa mancanza di attitudine al giudicato del provvedimento impugnato comporta che lo stesso possa essere sempre superato da un diverso provvedimento assunto dal giudice investito della procedura, per motivi sia sopravvenuti che preesistenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 26 febbraio 2025.