Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12005 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12005 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2901/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO, rappresenta e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COMMISSARIO LIQUIDATORE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso il decreto del Tribunale di Rimini di cui al procedimento n. 2/2006 cp, depositato in data 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1 Il Tribunale di Rimini, con decreto del 12/12/2019, ha rigettato i reclami proposti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo avverso il decreto del 6/10/2019 col quale il giudice delegato, su istanza del Commissario Liquidatore, aveva chiarito che tutte le transazioni di valore superiore ad € 50.000 poste in essere dalla società in concordato avrebbero dovuto essere da lui autorizzate, senza distinzioni tra posizioni attive e passive per la procedura.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi.
Il Commissario liquidatore ha resistito con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
In accoglimento dell’eccezione svolta in via pregiudiziale dal controricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso ogni
provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci – o venga comunque ad incidere – irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 24155/2014).
2.1. Il decreto impugnato è invece, all’evidenza, privo di tali caratteri, in quanto il tribunale, nel respingere il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha per ciò stesso confermato un provvedimento del giudice delegato che, lungi dal pronunciare su questioni attinenti a diritti soggettivi delle parti, si era limitato a dettare (anzi a chiarire) regole meramente esecutive, cui la società in concordato si sarebbe dovuta attenere in corso di procedura.
2.3.Si tratta, dunque, di un decreto avente carattere meramente ordinatorio ed efficacia endoconcorsuale, sprovvisto del requisito della decisorietà (cfr. Cass. 641/2019, 23271/06).
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2023.
La Presidente NOME