Ricorso Straordinario Cassazione: i Limiti di Ammissibilità
Il ricorso straordinario cassazione rappresenta un fondamentale strumento di garanzia nel nostro ordinamento, ma i suoi confini di applicazione sono ben definiti. Con l’ordinanza n. 20367/2024, la Suprema Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su questo tema, chiarendo un punto cruciale: non è possibile utilizzare questo rimedio per impugnare una precedente decisione della stessa Corte per presunti errori di diritto. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa: la Polizza di Tutela Legale in Condominio
La vicenda trae origine dalla decisione di una condomina di impugnare una delibera assembleare del proprio condominio. L’oggetto del contendere era la sottoscrizione, da parte dell’amministrazione condominiale, di una polizza di tutela legale. La condomina riteneva tale decisione illegittima.
Il percorso giudiziario è stato articolato:
1. Primo Grado: Il Giudice di Pace accoglieva l’impugnazione della condomina.
2. Appello: La decisione di primo grado veniva ribaltata in appello, dando ragione al Condominio.
3. Ricorso per Cassazione: La condomina si rivolgeva alla Suprema Corte, ma il suo ricorso veniva dichiarato inammissibile con una precedente ordinanza (n. 11349/2022).
Non soddisfatta, la condomina decideva di compiere un passo ulteriore e particolarmente audace: impugnare la stessa ordinanza di inammissibilità della Cassazione attraverso un ricorso straordinario cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Il Ricorso Straordinario Cassazione Contro una Decisione della Cassazione
Nel suo ricorso straordinario cassazione, la condomina sollevava due motivi principali. In primo luogo, lamentava la violazione di diverse norme del codice civile (artt. 1101, 1132, 1135, 1137, 1138), sostenendo che la Corte avesse erroneamente riconosciuto la possibilità per il condominio di stipulare una polizza di tutela legale senza una delibera unanime. In secondo luogo, denunciava un omesso esame della presunta malafede processuale del Condominio.
La questione centrale, tuttavia, non era il merito delle doglianze, ma una questione preliminare di rito: è ammissibile un ricorso straordinario cassazione contro una pronuncia della stessa Corte di Cassazione?
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, dichiara il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sui limiti di questo strumento processuale.
Il Collegio ricorda che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che presentino due caratteristiche fondamentali:
1. Carattere decisorio: devono risolvere una controversia su diritti soggettivi.
2. Carattere definitivo: non devono essere soggetti ad altri mezzi di impugnazione.
Questo rimedio è stato concepito per garantire un controllo di legittimità su decisioni emesse dai giudici di merito che, pur avendo le caratteristiche di una sentenza, non sono altrimenti appellabili. Non è, invece, uno strumento per ottenere un ‘terzo grado’ di giudizio contro le decisioni della stessa Corte di Cassazione.
La Corte precisa che le proprie sentenze possono essere impugnate solo con rimedi eccezionali come la revocazione o la correzione di errore materiale (art. 391-bis c.p.c.), che però non erano pertinenti al caso di specie, in cui si lamentavano errori di diritto (errores in iudicando).
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di ultima istanza, le cui decisioni sulla legittimità dei provvedimenti impugnati sono definitive. Il ricorso straordinario cassazione non può essere utilizzato come un espediente per rimettere in discussione una pronuncia della Suprema Corte.
L’esito del giudizio è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla legge in caso di impugnazioni infondate. Questa ordinanza serve da monito sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione, evitando di intasare il sistema giudiziario con ricorsi privi dei necessari presupposti di ammissibilità.
È possibile impugnare una decisione della Corte di Cassazione con un ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso straordinario non è un mezzo di impugnazione esperibile avverso le proprie pronunce per denunciare errori di diritto, in quanto queste sono già il risultato del controllo di legittimità di ultima istanza.
Per quali tipi di provvedimenti è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione?
È ammissibile avverso provvedimenti dei giudici di merito che abbiano contenuto decisorio (cioè che risolvono una controversia su diritti) e carattere definitivo (cioè per i quali non sia previsto un altro mezzo di impugnazione ordinario).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La parte ricorrente viene condannata al rimborso delle spese legali in favore della controparte. Inoltre, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella dovuta per il contributo unificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20367 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 10355/2022 proposto da:
COGNOME NOME, difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO e domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso l’o rdinanza della Corte di Cassazione n. 11349/2022 del 7/4/2022. Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 2019 la condomina NOME COGNOME impugna dinanzi al Giudice di pace di Forlì una delibera assembleare del RAGIONE_SOCIALE nella parte relativa alla sottoscrizione da parte del RAGIONE_SOCIALE di una polizza di tutela legale. L’impugnazione è stata accolta in primo grado e rigettata in appello, con sentenza confermata all’esito di Cass. 11349/2022, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale pronuncia è stata impugnata dall’attrice con ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., con due motivi, illustrati da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE convenuto ha resistito
con controricorso e memoria. In prossimità dell’adunanza attuale entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie (in precedenza si è disposto un rinvio a nuovo ruolo per impedimento del relatore).
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 3) denuncia violazione degli artt. 1101, 1132, 1135, 1137, 1138 per avere la Corte di cassazione riconosciuto la possibilità di stipula di una polizza di tutela legale da parte del condominio in carenza di una deliberazione all’unanimità dell’assemblea. In particolare, l ‘art.1135 c.c. non prevede tra le attribuzioni dell’assemblea la stipulazione della polizza assicurativa per la tutela delle parti comuni. Inoltre, sia nell’ordine del giorno inviato ai condomini che nel verbale di approvazione delle spese non vi è alcun cenno alla stipulazione della polizza e tanto meno alla tutela delle parti comuni. Pertanto, ai sensi degli artt. 1105 co. 3 c.c. e 66 disp. att. c.c. la deliberazione è annullabile.
Il secondo motivo (p. 7) denuncia l’omesso esame della malafede con cui la controparte si è difesa in tre gradi di giudizio e denuncia la conseguente omissione della condanna ex art. 96 c.p.c.
2. -Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile avverso provvedimenti dei giudici di merito aventi contenuto decisorio, di carattere definitivo, per i quali non è previsto altro mezzo di impugnazione (così, Cass. SU 5055/2006). Ad abundantiam : il ricorso lamenta errori di diritto, per cui non entra in considerazione la correzione degli errori materiali o la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione ex art. 391bis c.p.c.
– Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso
a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma, il 10/7/2024.