Ricorso senza avvocato: le conseguenze dell’inammissibilità
Presentare un ricorso senza avvocato davanti alla Corte di Cassazione è una scelta procedurale con conseguenze drastiche: l’inammissibilità radicale e insanabile dell’atto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, sottolineando non solo l’impossibilità di ottenere una decisione nel merito, ma anche il rischio concreto di subire una sanzione pecuniaria per aver intrapreso un’azione giudiziaria palesemente non consentita. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere le regole inderogabili del processo civile e l’importanza del patrocinio legale nei gradi più alti della giustizia.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Personale Contro un’Espropriazione
La vicenda trae origine da una procedura espropriativa immobiliare avviata presso un Tribunale provinciale. Un cittadino, sentendosi leso da diversi provvedimenti emessi nell’ambito di tale procedura, decideva di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, compiva un errore fatale: depositava il ricorso personalmente, senza farsi assistere da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Solo in un secondo momento conferiva mandato a un avvocato, ma l’atto introduttivo era ormai viziato.
La Decisione della Corte e il ricorso senza avvocato
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto netta quanto prevedibile, ha dichiarato il ricorso “radicalmente ed insanabilmente inammissibile”. I giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, fermandosi alla verifica del presupposto processuale essenziale: la presenza di un difensore. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di una somma di 5.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, applicando una norma volta a sanzionare l’abuso del processo.
Le Motivazioni: Regole Inderogabili della Procedura
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale. Le motivazioni possono essere riassunte in tre punti chiave.
L’Obbligo del Patrocinio Legale
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella violazione dell’obbligo del “ministero di avvocato”. La legge processuale civile stabilisce che, davanti alla Corte di Cassazione, le parti devono essere necessariamente rappresentate da un avvocato iscritto all’apposito albo. La difesa personale è consentita solo se la parte è essa stessa un avvocato abilitato, circostanza che non ricorreva nel caso di specie. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia di tecnicismo e professionalità in un giudizio, quello di legittimità, estremamente complesso.
Gli Errori Procedurali Aggiuntivi
Oltre al vizio principale, la Corte ha rilevato ulteriori profili di inammissibilità. Innanzitutto, il ricorso non era stato notificato alle controparti. In secondo luogo, i provvedimenti impugnati, essendo atti di una procedura esecutiva, avrebbero dovuto essere contestati con un altro strumento processuale, ovvero l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), e non direttamente con ricorso per cassazione.
La Sanzione per Lite Temeraria
Un aspetto di grande interesse è la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria. La Corte ha applicato l’art. 96, comma 4, del codice di procedura civile, che consente di sanzionare la parte che agisce in giudizio con mala fede o colpa grave. Citando recenti pronunce delle Sezioni Unite, i giudici hanno chiarito che tale sanzione può essere irrogata anche quando, come in questo caso, le controparti non si sono costituite. Lo scopo è tutelare l’interesse pubblico a non congestionare il sistema giudiziario con ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, inammissibili.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per i Cittadini
La decisione in commento è un monito chiaro: il sistema giudiziario è governato da regole precise che non possono essere ignorate. Tentare di agire in giudizio senza le competenze tecniche necessarie, specialmente in un grado di giudizio complesso come la Cassazione, non solo è infruttuoso, ma può rivelarsi anche economicamente dannoso. La figura dell’avvocato non è un ostacolo, ma una garanzia essenziale per la corretta e consapevole tutela dei propri diritti.
È possibile presentare un ricorso in Corte di Cassazione personalmente, senza l’assistenza di un avvocato?
No, salvo il caso in cui la parte sia essa stessa un avvocato abilitato al patrocinio superiore. La legge impone l’obbligo del cosiddetto “ministero di avvocato”, rendendo indispensabile l’assistenza di un legale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato senza avvocato in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato “radicalmente ed insanabilmente inammissibile”. Ciò significa che la Corte non esaminerà il contenuto delle richieste, ma si fermerà alla verifica di questo vizio procedurale, respingendo l’atto in via preliminare.
Si può essere condannati a pagare una sanzione anche se la controparte non si è costituita in giudizio?
Sì. La Corte di Cassazione, in base a recenti orientamenti, può applicare l’art. 96, comma 4, c.p.c. e condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende se il ricorso è palesemente inammissibile, a tutela della funzione pubblica della giustizia e per scoraggiare l’abuso del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29269 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29269 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
Ricorso proposto dalla parte di persona direttamente avverso atti di procedimento espropriativo immobiliare
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22311/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALECODICE_FISCALE da considerarsi domiciliato per legge in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, il quale ha conferito mandato successivamente al ricorso all’a vvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
intimati non specificamente identificati; avverso diversi provvedimenti resi nella procedura espropriativa immobiliare n. 106/2010 rge del Tribunale di Avellino; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
considerato che:
il ricorso proposto, senza ministero di avvocato, personalmente dall’interessato (che, come nella specie, non è neppure abilitato alla difesa personale ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. , secondo quanto ricavasi dall’interrogazione per via telematica dei competenti albi a disposizione del pubblico), è radicalmente ed insanabilmente inammissibile, come da granitica giurisprudenza di questa Corte (tra innumerevoli: Cass., ord. 11/12/2014, n. 26133; Cass. 27/12/2012, n. 23925; Cass. 03/10/1988, n. 5335);
del resto, di tale atto non consta neppure alcuna -tanto meno rituale -notifica alle controparti del processo esecutivo o a quella individuata dall’estensore di quell’atto : ciò che implicherebbe un ulteriore motivo di inammissibilità, in uno al rilievo della non immediata ricorribilità per cassazione di alcun atto del processo esecutivo, dovendo invece questo opporsi ex art. 617 cod. proc. civ. se reso dal giudice dell’esecuzione o reclamato dapprima a quest’ultimo se reso da un suo ausiliario;
neppure è consentito richiedere con istanza al giudice (tanto meno di legittimità) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
ne consegue la radicale ed insanabile irricevibilità degli atti formati e delle difese svolte o delle istanze formulate dal ricorrente di persona, oltretutto irritualmente depositati;
la mancanza di attività defensionale in questa sede dei potenziali intimabili esclude di pronunciare sulle spese;
tuttavia , il chiaro tenore dell’art. 380 -bis, ult. co., cod. proc. civ. impone invece di applicare quanto meno i l co. 4 dell’art. 96 del codice di rito, nonostante la carenza di controparti che abbiano svolto in questa sede alcuna attività (in tal senso v. già: Cass., Sez. U, ord. 22/09/2023, n. 27195; Cass. Sez. U, ord. 27/09/2023, n. 27433; Cass. ord. 16/10/2023, n. 28714), ad evidente tutela del beneficiario pubblico di tale norma: al riguardo stimandosi opportuno fissare l’entità della relativa condanna come in dispositivo;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 5 .000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile