Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21107 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19085/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che le rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione n. 15138/2023 depositata il 30/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per revocazione avvers o l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 15138 del 2023 -con cui è stato accolto il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e respinta l’originaria domanda di merito –
essenzialmente fondato sul rilievo di aver richiamato precedenti giurisprudenziali (asseritamente) inconferenti rispetto alla fattispecie in esame. Si assume che, per mera svista o errore materiale, non sia stata colta dal Collegio la situazione dedotta e descritta nella sentenza d’appello, così che la Corte avrebbe fatto applicazione di un principio non attinente al caso, richiamando la questione relativa alla disapplicazione dell’indennità di cui all’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 362 del 1999, disposta dall’art. 67, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 133 del 2008, questione invero afferente alla posizione di lavoratori privi RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale il cui rapporto è disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto ministeri e da accordi sindacali, diversa da quella che costituiva l’oggetto delle rivendicazioni delle odierne ricorrenti, assunte dal RAGIONE_SOCIALE in qualità di dirigenti farmacisti di seconda fascia.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalla lettura dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione emerge che la fattispecie in esame è stata correttamente individuata e descritta nei termini riportati nella sentenza d’appello e sintetizzati nel ricorso qui in esame. Infatti, si evidenzia che le odierne ricorrenti erano tutte «dirigenti farmaciste di II fascia del RAGIONE_SOCIALE non appartenenti al ruolo sanitario» ed avevano avanzato la domanda, accolta in appello, di riconoscimento delle «somme spettanti ai sensi dell’art. 7 l. n. 362/1999 e degli accordi sindacali attuativi»; si rappresenta che la Corte territoriale ha riconosciuto fondata la pretesa in base alla richiamata norma, «rubricata con riferimento all’incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE» in quanto l’emolumento in questione era «destinato a compensare i compiti di accresciuta complessità controllo, prevenzione e profilassi e quella di armonizzare i trattamenti dei dirigenti
all’interno del RAGIONE_SOCIALE»; infine, l’unico motivo di ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE viene descritto in termini di «violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 362/1999, 1 e 6, commi 2 e 3, del contratto 23.12.2004 integrativo del CCNL 5.4.2001 per l’Area 1 RAGIONE_SOCIALE dirigenza sanitaria, 59 del CCNL 21.4.2006, 18, comma 8, d.lgs. n. 502/1992» per lamentare «la non conformità a diritto del pronunciamento RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale risultando le istanti inserite quali dirigenti nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE provenire dal ruolo sanitario e, come tali, espressamente escluse dal beneficio di cui alla predetta norma, avendo tale personale, sia di primo che di secondo livello già fruito di notevoli progressioni giuridiche ed economiche in base al disposto dell’art. 18 , d.lgs. n. 502/1992».
Ne consegue, all’evidenza, che non è ravvisabile la svista o l’erronea ricognizione in fatto predicata a fondamento RAGIONE_SOCIALE richiesta revocazione, atteso che la fattispecie è stata descritta ed individuata in conformità agli atti di causa, siccome anche sintetizzati nel ricorso in esame. Tale considerazione vale di per sé ad escludere la configurabilità nella specie di un’ipotesi di revocazione ex art. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre le ulteriori argomentazioni svolte nell’odierno ricorso in ordine alla asserita inconferenza del precedente richiamato a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia si collocano al di fuori del perimetro di astratta applicazione del rimedio azionato per palesarsi come inammissibili censure alla valutazione espressa nel merito RAGIONE_SOCIALE pretesa (fra molte, Cass., Sez. 6 – 5, 21/02/2020, n. 4584, secondo cui è inammissibile il ricorso ex art. 391bis cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell ‘ error iuris , sia nel caso di obliterazione delle norme medesime – riconducibile all ‘ ipotesi RAGIONE_SOCIALE falsa applicazione -, sia nel caso di distorsione RAGIONE_SOCIALE loro effettiva portata riconducibile all ‘ ipotesi RAGIONE_SOCIALE violazione -).
Alla soccombenza delle ricorrenti segue la condanna delle stesse al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito (Cass., Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass., Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014).
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 07/06/2024