Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30063 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1575/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (nato nel DATA_NASCITA),
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.25462/2023 depositata il 30.8.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.11.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 24.11.1994 COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Latina la madre, COGNOME NOME, ed il fratello COGNOME NOME, per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti dal padre, COGNOME NOME, deceduto ab intestato il 28.7.1989, la determinazione delle quote a ciascuno spettanti, ed il rendiconto dei frutti percepiti da COGNOME NOME, assumendo che del compendio facevano parte la piena proprietà dei terreni agricoli siti in Comune di COGNOME, località Borgo Hermada, a foglio 154 particelle 46 e 174 (quest’ultima con sovrastanti casa colonica e fabbricati rurali), e la metà indivisa del terreno a foglio 154, particella 75.
Si costituivano nel giudizio di primo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, che in via preliminare eccepivano la prescrizione del diritto delle attrici di accettare l’eredità paterna ex art. 480 cod. civ., e chiedendo, in via riconvenzionale, che le particelle 46 e 174 del foglio 154 fossero dichiarate per metà di proprietà esclusiva di
COGNOME NOME per averle acquistate in comunione legale col defunto marito COGNOME NOME.
Con la sentenza n. 1797/2004 il Tribunale di Latina rigettava la domanda di divisione, ritenendo che fosse maturata l’eccepita prescrizione. Tale sentenza, impugnata dalle originarie attrici, veniva riformata con la sentenza parziale n. 1001/2012 della Corte d’Appello di Roma, che respingeva l’eccezione di prescrizione, dichiarava aperta la successione legittima di COGNOME NOME e disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuendo a COGNOME NOME la quota di 1/3 ed ai cinque figli la quota complessiva di 2/3, ritenendo non tempestivamente riproposta la domanda volta a fare accertare la proprietà esclusiva per ½ di COGNOME NOME sulle particelle 46 e 174 del foglio 154.
Con separata ordinanza, la Corte d’Appello di Roma incaricava il CTU, AVV_NOTAIO, della predisposizione del progetto divisionale.
Avverso la sentenza parziale suddetta, proponeva ricorso principale alla Suprema Corte, COGNOME NOME, in proprio e quale chiamato all’eredità di COGNOME NOME, nelle more deceduta, dolendosi, tra l’altro, della ritenuta rinuncia di COGNOME NOME all’accertamento della sua proprietà esclusiva sul 50% delle particelle 46 e 174 del foglio 154, mentre le sorelle COGNOME proponevano ricorso incidentale in ordine alla domanda di rendiconto.
Con sentenza n. 22017 del 31.10.2016 questa Corte respingeva entrambi i ricorsi, compensando le spese processuali.
Nel giudizio di divisione proseguito davanti alla Corte d’Appello, e riassunto nei confronti dei chiamati all’eredità di COGNOME NOME, che rinunciavano all’eredità della stessa, veniva approvato il progetto divisionale n. 4 predisposto dal CTU e venivano attribuiti i beni in natura ai germani COGNOME, mentre non veniva attribuita la quota di COGNOME NOME, in quanto i chiamati all’eredità della stessa avevano rinunciato alla sua eredità. Le spese processuali
venivano compensate per metà, con condanna di COGNOME NOME alla residua metà.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 22017/2016, proponeva ricorso alla Suprema Corte De COGNOME NOME, lamentando la violazione degli articoli 1117 e 2697 cod. civ. ed il mancato rilievo dell’improcedibilità ed inammissibilità della domanda di divisione per la mancata produzione della certificazione ipocatastale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4428 del 23.2.2018, rigettava il ricorso di COGNOME NOME, evidenziando che quest’ultimo non poteva dolersi del difetto d’integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di divisione della moglie COGNOME NOME, che insieme a lui aveva acquistato da COGNOME NOME per 1/6 i diritti a lei spettanti sulle particelle 174, 46, 63 e 75 del foglio 154 con atto del AVV_NOTAIO dell’1.7.1994, in quanto non era stato provato che tale atto, che aveva avuto ad oggetto una quota inferiore a quella di 1/3 attribuita alla COGNOME nella divisione, fosse stato trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Pertanto, si era formato il giudicato implicito sull’integrità del contraddittorio con la pronuncia della sentenza n. 22017/2016 della Corte di Cassazione, e comunque per la parte in cui, con l’atto del AVV_NOTAIO, COGNOME NOME aveva disposto di diritti a lei derivanti dalla successione al marito defunto. L’atto stesso, posto in essere solo da uno dei coeredi di COGNOME NOME, aveva efficacia meramente obbligatoria e non traslativa, sicché per tali diritti la NOME non poteva essere considerata parte necessaria del giudizio di divisione, essendo solo legittimata ad intervenirvi ex art. 1113 primo comma cod. civ. come avente causa di COGNOME NOME.
Contro le sentenze della Corte d’Appello di Roma n. 1001/2012 e n.3301/2016, passate in giudicato, proponeva opposizione di terzo
ex art. 404 c.p.c. alla Corte d’Appello di Roma NOME NOME, che sosteneva di avere acquistato in comunione legale col marito COGNOME NOME, con atto del AVV_NOTAIO dell’1.7.1994, la quota ereditaria vantata da COGNOME NOME sull’eredità del marito COGNOME NOME, e di essere quindi divenuta litisconsorte necessaria senza avere preso parte al giudizio di divisione, che aveva pregiudicato i suoi diritti sulle particelle 174, 46, 63 e 75 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME.
Si costituivano nel giudizio di opposizione di terzo COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME, che chiedevano il rigetto di tale opposizione, alla quale invece aderiva COGNOME NOME, ed intervenivano COGNOME NOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME e NOME, ulteriori chiamati all’eredità di COGNOME NOME, che del pari aderivano all’opposizione di terzo.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6705 del 6.11.2019, rigettava l’opposizione di terzo.
Per quanto ancora rileva, la Corte d’Appello di Roma, relativamente alla doglianza relativa all’errata identificazione dei beni caduti nella divisione dei beni relitti da COGNOME NOME, tra i quali erano state incluse per intero le particelle n. 46 e 63 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME, che invece per il 50% la NOME aveva acquistato in comunione legale, insieme al marito, COGNOME NOME, da COGNOME NOME, con l’atto del AVV_NOTAIO dell’1.7.1994, riteneva inammissibile il motivo per la mancata allegazione del pregiudizio specifico subito.
Contro tale sentenza proponeva ricorso alla Suprema Corte COGNOME NOME NOME, e resistevano con controricorso COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME, mentre restavano intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME (nato nel DATA_NASCITA), COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con la sentenza n. 1663/2023 del 3.5/30.8.2023 la Corte di Cassazione accoglieva l’ottavo motivo di ricorso, respinti i primi
sette motivi ed assorbito il nono, cassava la sentenza n. 6705 del 6.11.2019 della Corte d’Appello e rinviava ad essa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con detta sentenza, per quanto ancora rileva, questa Corte, in via preliminare, richiamando l’ordinanza interlocutoria n. 1175 del 17.1.2023 già emessa, rilevava che la memoria depositata dalle controricorrenti in prossimità dell’udienza non poteva essere esaminata, in quanto predisposta da difensore nominato in sostituzione del precedente difensore deceduto (AVV_NOTAIO), sulla base di procura conferita con modalità non consentite, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio in primo grado (anteriore al 4.7.2009) e tenuto conto delle norme transitorie relative al novellato art. 83 c.p.c.
Questa Corte riteneva, altresì, ammissibile, il richiamo e l’allegazione da parte della ricorrente della documentazione che, pur non specificamente prodotta con l’opposizione di terzo, era stata depositata nel precedente giudizio definito dalla sentenza oggetto dell’opposizione di terzo, essendo quest’ultima pur sempre un’impugnazione, ancorché straordinaria, attraverso la quale era consentito al terzo di far valere il pregiudizio al proprio diritto, per effetto della pronuncia emessa nel giudizio definito con la sentenza opposta, previa rivalutazione della correttezza della decisione in base al materiale documentale e probatorio già acquisito.
Nel merito, la sentenza impugnata confermava che per la vendita della quota di beni derivati a COGNOME NOME per successione al marito defunto, COGNOME NOME, l’atto del AVV_NOTAIO dell’1.7.1994, essendo stato compiuto da una coerede prima dell’assegnazione dei beni, aveva efficacia meramente obbligatoria, per cui per tale aspetto la COGNOME avrebbe dovuto allegare, ai fini dell’opposizione di terzo, di avere subito uno specifico pregiudizio, come sostenuto dalla Corte d’Appello di Roma nell’impugnata sentenza.
In ordine alle particelle 46 e 63 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME, invece, questa Corte rilevava che esse erano state acquistate da COGNOME NOME in comunione legale con la moglie COGNOME NOME, rispettivamente con l’atto del AVV_NOTAIO del 18.5.1976 dall’RAGIONE_SOCIALE, e con l’atto dello stesso AVV_NOTAIO del 9.9.1976 da NOME, NOME e NOME, come confermato anche dall’atto del AVV_NOTAIO dell’1.7.1994, per cui il 50% di proprietà delle particelle 46 e 63 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME non era pervenuto alla COGNOME per successione al marito e per detti beni tale ultimo atto aveva avuto un effetto traslativo immediato, sicché l’inclusione nella divisione per intero di queste particelle (a differenza della particella 75 che era rientrata nella divisione solo per il 50%) aveva pregiudicato i diritti acquistati da NOME.
Questa Corte, ulteriormente, osservava che la questione dell’appartenenza per metà delle particelle 46 e 63 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME a COGNOME NOME era stata posta nel primo grado del giudizio di divisione, ma, ritenuta dapprima assorbita dal Tribunale di Latina, che aveva giudicato prescritto il diritto di accettazione dell’eredità delle sorelle COGNOME, essa era stata poi considerata non più suscettibile di riesame in secondo grado, per la mancata riproposizione della riconvenzionale relativa, e tale statuizione era poi divenuta definitiva col rigetto del ricorso in cassazione di COGNOME; che la divisione aveva quindi riguardato le particelle 46 e 63 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME per intero, ma il giudicato formatosi sul punto non era opponibile a COGNOME NOME, che non aveva partecipato al giudizio di divisione (come desumibile dall’ordinanza di questa Corte n. 4428/2018, che aveva respinto la censura di COGNOME inerente alla mancata partecipazione al giudizio della moglie NOME perché non tempestivamente
sollevata); che non era neppure invocabile il principio dell’estensione del giudicato agli aventi causa delle parti, in quanto il trasferimento per atto del AVV_NOTAIO dell’1.7.1994 era avvenuto prima dell’inizio del giudizio di divisione e non nel corso dello stesso; che pertanto il pregiudizio allegato dalla COGNOME andava ravvisato nell’inclusione, nella divisione, anche dei diritti a lei spettanti pro quota sul 50% delle particelle 46 e 63 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME.
Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per revocazione a questa Corte ex artt. 391 bis e 395 n. 4) c.p.c. il 16.1.2024 COGNOME NOME e COGNOME NOME con tre motivi. Resiste con controricorso COGNOME NOME, mentre sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (nato nel DATA_NASCITA).
In prossimità dell’udienza camerale, ed in assenza di requisitoria della Procura Generale, le ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Coi primi due motivi, tra loro concatenati, le ricorrenti lamentano che questa Corte nella sentenza impugnata, avendo ritenuto che le ricorrenti fossero rappresentate e difese dai nuovi difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dopo il sopravvenuto decesso dell’originario legale officiato con procura in calce al controricorso, AVV_NOTAIO, in base a procura allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., anziché in base a procura depositata telematicamente dai nuovi difensori unitamente alla comparsa di costituzione e risposta dei nuovi difensori, abbia giudicato invalida quella procura perché non conferita per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata da AVV_NOTAIO, ed abbia conseguentemente ignorato la sentenza n.22017/2016 e l’ordinanza n.4428/2018 della Corte di Cassazione allegate a quella memoria, che avevano definito il giudizio di divisione dei beni relitti da COGNOME NOME,
dalle quali era stata sancita la formazione del giudicato interno sull’integrità del contraddittorio in quanto la lesione dello stesso non era stata fatta valere tempestivamente dalle parti, in tal modo violando il principio dell’intangibilità del giudicato.
Aggiungono le ricorrenti che, ove la procura autenticata in calce ai nuovi difensori delle controricorrenti nel giudizio definito dalla sentenza impugnata fosse stata considerata invalida perché non conferita con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, lo stesso principio avrebbe dovuto trovare applicazione per le procure autenticate in calce al ricorso della COGNOME a favore dell’AVV_NOTAIO, ed in calce al controricorso a favore dell’AVV_NOTAIO.
Il primo motivo è palesemente inammissibile, sia in quanto non coglie la ratio della decisione adottata dalla sentenza impugnata nel motivare la mancata considerazione della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in quel giudizio dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, sia in quanto ipotizza un errore di fatto inesistente e peraltro ininfluente sull’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza e dell’ordinanza interlocutoria n. 1175 del 17.1.2023 di questa Corte, da essa richiamata, e quindi comunque privo di decisività.
A pagina 13 capoverso l’impugnata sentenza riporta testualmente le seguenti parole: ‘ Sempre in via preliminare deve essere rilevata la impossibilità di poter esaminare la memoria depositata dalle controricorrenti in prossimità dell’udienza, in quanto predisposta da difensore che, come esplicitato nella menzionata ordinanza interlocutoria, é stato nominato in sostituzione del precedente difensore deceduto sulla base di una procura conferita con modalità non consentite avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio in primo grado, e tenuto conto del disposto del novellato art. 83 c.p.c. ‘, ed alle precedenti pagine 11 e 12, in relazione alla
richiamata ordinanza interlocutoria, riporta testualmente le seguenti parole: ‘ Con ordinanza interlocutoria n. 1175 del 17 gennaio 2023, la Corte, rilevato che COGNOME NOME, NOME e NOME in prossimità dell’udienza si erano costituite con nuovi difensori riferendo del decesso del vecchio difensore, mentre restava costituita con il precedente difensore COGNOME NOME; rilevato che la costituzione con nuovi difensori era avvenuta però a mezzo di procura invalida, non essendo stata rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, come imposto dalla formulazione dell’art. 83 c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di controversia già pendente in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009 (cfr. art. 58 co. 1 della legge n. 69/2009); ritenuto che dovesse farsi applicazione del principio secondo cui nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; rilevato che la circostanza che detta procura fosse invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.), oltre a non comportare l’inammissibilità del ricorso, consentiva di equiparare pienamente una siffatta ipotesi a quella della parte che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 22020 del 19.10.2007); ritenuto che però la necessità del rinvio a nuovo ruolo, con avviso
alla parte personalmente si poneva per la controricorrente COGNOME NOME, ancora formalmente assistita dal difensore deceduto, rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo che della nuova udienza fosse data comunicazione personalmente alla controricorrente COGNOME NOME.
Come si vede, mai la sentenza impugnata ha affermato che la procura di COGNOME NOME, NOME e NOME conferita agli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME – nominati in sostituzione dell’originario legale delle controricorrenti deceduto nelle more del giudizio, AVV_NOTAIO – , e dagli stessi autenticata, sia stata allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., anziché alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, risultando menzionata la procura allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c. solo nel richiamare i precedenti di questa Corte relativi al fatto che non fossero necessari gli adempimenti prescritti dall’art. 377 c.p.c. secondo comma.
La sentenza impugnata ha solo affermato che di quella memoria non si poteva tener conto, perché la procura conferita ai nuovi difensori dalle predette, e non da COGNOME NOME, era invalida, in quanto personalmente autenticata dai legali in calce all’atto di costituzione in un giudizio introdotto in primo grado in data anteriore al 4.7.2009, soggetto, in base alla norma transitoria dell’art. 58 della L.n.69/2009, all’applicazione dell’art. 83 comma 3° c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma apportata da quella legge, che solo per i giudizi introdotti dopo il 4.7.2009 aveva esteso, per la prima volta, la possibilità dell’autenticazione della procura in calce o a margine da parte del nuovo difensore del cliente, anche alla memoria di nomina del nuovo difensore in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato, risultando altrimenti necessario per i nuovi difensori il rilascio della procura per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata.
La sentenza impugnata, pertanto, dovendo applicare in base alla data di introduzione del giudizio di primo grado l’art. 83 comma 3° c.p.c., vecchia formulazione, ha ritenuto valide le procure autenticate in calce al ricorso ed al controricorso agli originari legali delle parti, rispettivamente AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, in quanto era consentita per i legali originari delle parti l’autenticazione della procura in calce o a margine del ricorso e del controricorso, che invece secondo la norma transitoria dell’art. 58 della L. n.69/2009 non era permessa in calce, o a margine della memoria di nomina (o di costituzione in senso improprio) del nuovo difensore in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato, e non ha certo sostenuto che la procura necessaria per proporre ricorso in cassazione, o controricorso, debba sempre essere rilasciata solo per atto pubblico, o scrittura privata autenticata.
Il secondo motivo di ricorso, inerente all’asserita mancata considerazione del giudicato interno formatosi sull’integrità del contraddittorio sulla base della sentenza n.22017/2016 e dell’ordinanza n. 4428/2018 della Corte di Cassazione, allegate alla summenzionata memoria ex art. 378 c.p.c. delle controricorrenti, è ugualmente inammissibile per molteplici ragioni, in quanto: a ) non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un preteso errore che attenga alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa e quindi ad un asseritamente inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, che come tale sarebbe, semmai, un errore di giudizio (cfr. Cass. n. 5326/2023; Cass. n.4859/1998); b ) gli articoli 391 bis e 395 comma 1 n.4) c.p.c. non prevedono come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione (Cass. sez. un. n. 8984/2018; Cass. n. 6405/2018; Cass. n.22171/2010); e c ) il motivo non si confronta con la
motivazione della sentenza impugnata, che non ha affatto ignorato la questione del giudicato interno sull’integrità del contraddittorio.
In particolare, infatti, sotto quest’ultimo aspetto, a ll’ultimo capoverso di pagina 25 la sentenza impugnata ha indicato che la divisione ha effettivamente riguardato le particelle 46 e 63 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME non per il 50%, ma per intero, e che sul punto è intervenuto il giudicato, ma ha precisato che lo stesso non può ritenersi opponibile a COGNOME NOME, che al giudizio di divisione non ha preso parte, richiamando a sostegno l’ordinanza n. 4428/2018 di questa Corte che ha respinto la censura di COGNOME per la mancata partecipazione al giudizio della COGNOME, ma in quanto sollevata tardivamente. Al primo capoverso di pagina 26, poi, la sentenza impugnata ha aggiunto che tale giudicato non era opponibile alla COGNOME neppure quale avente causa di COGNOME NOME, in quanto l’atto del AVV_NOTAIO dell’1.7.1994, col quale quest’ultima ha trasferito, in comunione legale, il suo 50% delle particelle 46 e 63 del foglio 154 del NCT del Comune di COGNOME a COGNOME NOME e COGNOME NOME, è stato trascritto in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione dei beni di COGNOME NOME definita dalla sentenza oggetto di opposizione, per cui non si è trattato di un trasferimento avvenuto nel corso del giudizio di divisione, richiamando, a conferma della legittimazione all’opposizione di terzo di colui che abbia acquistato con atto trascritto in data anteriore un diritto suscettibile di essere pregiudicato dalla sentenza opposta, la sentenza n. 7747/1993 della Corte di Cassazione.
A ciò va aggiunto che l’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404, primo comma, c.p.c., è un mezzo d’impugnazione (art. 323 c.p.c.) che per sua stessa natura è diretto avverso una sentenza (esecutiva o) passata in giudicato. Pertanto, è di tutta evidenza che quest’ultimo effetto non solo non è d’ostacolo alla ridetta
impugnazione, ma ne costituisce il presupposto, una volta acclarata la posizione di terzo, rispetto ad esso, dell’opponente. E, ciò posto, va ricordato, altresì, che l’opposizione ex art. 404, primo comma, c.p.c., costituisce lo strumento elettivo per far valere la non integrità del contraddittorio a danno del litisconsorte necessario pretermesso (cfr. per tutte, Cass. n. 11185/03).
Col terzo motivo le ricorrenti, piuttosto confusamente, lamentano che la Corte si sarebbe pronunciata in pubblica udienza facendo anche presenziare prima della pronuncia dell’ordinanza interlocutoria il legale della COGNOME, AVV_NOTAIO, in violazione del principio del contraddittorio, anziché come comunicato, in camera di consiglio, ed ignorando quindi la memoria ex art. 378 c.p.c. delle controricorrenti ed i documenti ad essa allegati, che avrebbero dimostrato l’esistenza del giudicato sull’integrità del contraddittorio.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto come già esposto, l’omessa considerazione di una questione processuale, anche se rilevabile d’ufficio, non costituisce errore di fatto revocatorio poiché non equivale alla falsa percezione che è alla base dell’errore revocatorio (Cass. 10.10.2024 n. 26442; Cass. 26.5.2021 n.14610). Peraltro, si è già visto che l’omessa considerazione della memoria ex art. 378 c.p.c. delle controricorrenti non è dipesa dalla qualificazione dell’udienza nella quale la causa è stata trattenuta in decisione come udienza pubblica, o come adunanza camerale, ma dall’invalidità della procura che i nuovi difensori delle controricorrenti avevano personalmente autenticato. Ciò posto, tale invalidità della procura, era ostativa come alla memoria ex art. 378 c.p.c., così ad un’ipotetica partecipazione del nuovo difensore alla discussione orale ex art. 379 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle ricorrenti in solido, con
distrazione a favore del legale antistatario della controricorrente, AVV_NOTAIO, mentre nulla va disposto, quanto alle spese, per gli intimati.
Non ricorrono i presupposti del dolo o della colpa grave che giustifichino la condanna delle ricorrenti al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. invocata nella memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. della COGNOME.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME e le condanna in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in €200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, AVV_NOTAIO; respinge la domanda di COGNOME NOME di condanna delle ricorrenti al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2024