Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5123 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16952/2023 proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in ope legis persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
– intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione n. 31133/2023 depositata il 2/2/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’udienza del 23/1/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente contro la sentenza n. 318/2020 del la Corte d’Appello di Firenze. La Corte territoriale, in
Oggetto: revocazione
artt. 391- bis e 395,
n. 4, c.p.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/1/2024 – CC
accoglimento del l’appello del Ministero, e quindi riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Siena, aveva accertato la legittimità di due sanzioni conservative e RAGIONE_SOCIALEa sanzione finale del licenziamento disciplinare inflitte al ricorrente per plurime violazioni dei doveri d’ufficio .
Contro la sentenza di questa Corte il lavoratore licenziato ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391 -bis e 395, n. 4, c.p.c., illustrato anche con memoria.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato .
Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 -bis. 1 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto la fissazione RAGIONE_SOCIALEa data per l’adunanza in camera di consiglio è stata adottata successivamente al 31/12/2022 (art. 35, comma 7, d.lgs. citato).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va premesso che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell ‘ ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. nn. 30112/2022, 23498/2017, 8180/2009, 19498/2006).
Nel ricorso si denuncia innanzitutto una «violazione di legge» per «mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione » e per «violazione articoli 24 e 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione».
2.1. La critica è generica, a tratti incomprensibile e infarcita di considerazioni metagiuridiche. È comunque sufficiente osservare che la «mancata applicazione» e la «violazione» di legge, sia pure di rango costituzionale, non integrano neppure in astratto gli estremi del vizio revocatorio, a prescindere dal rilievo RAGIONE_SOCIALEa inconsistenza in concreto RAGIONE_SOCIALEa censura.
Il ricorso contiene un secondo capitolo intitolato, testualmente: «errata applicazione di legge e conseguenti: a)
richiesta di correzione di errore materiale ex art. 391 -bis c.p.c.; b) richiesta di revocazione ex art. 395 c.p.c.».
Segue un’illustrazione in cui, richiamato il fatto di un ‘assoluzione in primo grado in sede penale, si afferma in modo apodittico che «nella fattispecie sono emersi sia errori materiali nel giudizio di legittimità sia la sopravvenienza di elementi nuovi che ben giustificano la revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata». Segue la singolare -ma non condivisibile -affermazione che l’art. 111 Cost. «impone al giudice di legittimità di superare ogni apparente vincolo procedurale al fine di consentire l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa Verità e, conseguentemente, giungere alla Giustizia come detta norma costituzionale impone».
3.1. Anche sotto questo profilo il ricorso è palesemente inammissibile, perché manca completamente la descrizione, sia di un «errore di fatto risultante dagli atti o documenti RAGIONE_SOCIALEa causa» (fatto che non deve avere costituito «un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»), sia di un «errore materiale o di calcolo ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 287» (art. 391 -bis c.p.c.).
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite, non avendo svolto difese il Ministero intimato.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2024.