Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5123 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5123  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16952/2023 proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO,  nello  studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO,  che  lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in ope legis persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
– intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione n. 31133/2023 depositata il 2/2/2023;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nell’udienza  del 23/1/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente contro la sentenza n. 318/2020 del la Corte d’Appello di Firenze. La Corte territoriale, in
Oggetto: revocazione
artt. 391- bis e 395,
n. 4, c.p.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/1/2024 – CC
accoglimento  del l’appello del  Ministero,  e  quindi  riformando  la sentenza di primo grado del Tribunale di Siena, aveva accertato la legittimità di due sanzioni conservative e RAGIONE_SOCIALEa sanzione finale del licenziamento disciplinare inflitte al ricorrente per plurime violazioni dei doveri d’ufficio .
Contro la sentenza di questa Corte il lavoratore licenziato ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391 -bis e 395, n. 4, c.p.c., illustrato anche con memoria.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato .
Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt.  375  e  380 -bis. 1  c.p.c.,  come  novellati  dal  d.lgs.  n.  149  del 2022, in quanto la fissazione RAGIONE_SOCIALEa data per l’adunanza in camera di consiglio è stata adottata successivamente al 31/12/2022 (art. 35, comma 7, d.lgs. citato).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va premesso che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell ‘ ordinamento processuale vigente non sussiste, per i  magistrati  che  abbiano  pronunciato  la  sentenza  impugnata  per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda  di  revocazione  (Cass.  nn.  30112/2022,  23498/2017, 8180/2009, 19498/2006).
 Nel  ricorso  si  denuncia  innanzitutto  una  «violazione  di legge» per «mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione » e per «violazione articoli 24 e 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione».
2.1. La critica è generica, a tratti incomprensibile e infarcita di considerazioni metagiuridiche. È comunque sufficiente osservare che la  «mancata  applicazione»  e  la  «violazione»  di  legge,  sia  pure  di rango costituzionale, non integrano neppure in astratto gli estremi del vizio revocatorio, a prescindere dal rilievo RAGIONE_SOCIALEa inconsistenza in concreto RAGIONE_SOCIALEa censura.
Il ricorso contiene un secondo capitolo intitolato, testualmente:  «errata  applicazione  di  legge  e  conseguenti:  a)
richiesta di correzione di errore materiale ex art. 391 -bis c.p.c.; b) richiesta di revocazione ex art. 395 c.p.c.».
Segue un’illustrazione in cui, richiamato il fatto di un ‘assoluzione in primo grado in sede penale, si afferma in modo apodittico che «nella fattispecie sono emersi sia errori materiali nel giudizio di legittimità sia la sopravvenienza di elementi nuovi che ben giustificano la revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata». Segue la singolare -ma non condivisibile -affermazione che l’art. 111 Cost. «impone al giudice di legittimità di superare ogni apparente vincolo procedurale al fine di consentire l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa Verità e, conseguentemente, giungere alla Giustizia come detta norma costituzionale impone».
3.1.  Anche  sotto  questo  profilo  il  ricorso  è  palesemente inammissibile, perché manca completamente la descrizione, sia di un  «errore  di  fatto  risultante  dagli  atti  o  documenti  RAGIONE_SOCIALEa  causa» (fatto che non deve avere costituito «un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»), sia di un «errore materiale o di calcolo ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 287» (art. 391 -bis c.p.c.).
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite, non avendo svolto difese il Ministero intimato.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese;
a i  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  13 ,  comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte  del  ricorrente,  d ell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2024.