Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35067 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21527/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Pec:
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35067 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore:
Data pubblicazione: 30/12/2024
Pec:
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 7683/2023 depositata il 16/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
Il Tribunale di Firenze pronunciò la risoluzione del contratto di sublocazione intercorso tra NOME COGNOMEin qualità di sublocatore) e NOME COGNOMEin qualità di subconduttrice) per inadempimento di quest’ultima, e la condannò a corrispondere, in favore di NOME COGNOME in qualità di unica erede di NOME COGNOME i canoni non corrisposti, rigettando altresì le domande proposte in via riconvenzionale dalla COGNOME.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza resa in data 11/10/2018, dichiarò inammissibile per tardività l’appello proposto dalla COGNOME ed evidenziò di non dover procedere all’esame di una istanza di rimessione in termini dalla medesima formulata.
Avverso la sentenza fu proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza della Terza Sezione Civile n. 7683/2023 pubblicata in data 16/3/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto dall’art. 366, primo comma n. 3 c.p.c. e per aspecificità e genericità dei motivi.
La COGNOME propone ora un ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., nei confronti della suindicata ordinanza.
NOME COGNOME resta intimata.
Il Consigliere delegato ha proposto una definizione anticipata del ricorso con pronuncia di inammissibilità, fondata su due ragioni.
In primo luogo, per avere la ricorrente, difesa solo da sé stessa, dichiarato, sì come da essa espressamente evidenziato in apertura del ricorso, di non essere abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In secondo luogo, è stata evidenziata la mancanza di prova alcuna dell’avvenuta notifica del ricorso per revocazione.
La COGNOME a fronte di detta proposta, ha chiesto la decisione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis. 1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
La proposta del Consigliere delegato è da condividere integralmente essendo la ricorrente, come da lei stessa dichiarato, non più iscritta (secondo quanto risultante dalla certificazione trasmessa dal competente comitato presso il Consiglio nazionale forense) all’albo dei difensori ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori a far data dal 22/12/2021.
Va altresì confermata la mancanza in atti di prova alcuna dell’avvenuta notifica del ricorso per revocazione.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese.
Essendo la decisione conforme alla proposta, ai sensi dell’art. 380bis, IV co. c.p.c. va applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., disponendosi la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa per le ammende, liquidata come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 380bis , quarto comma, c.p.c., a versare la somma di euro 500 alla Cassa per le ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dell’11