Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5048 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5048 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 12696/2024 proposto da:
NOME COGNOME, difesa in proprio, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– intimati – avverso l’ordinanza n. 31917/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 16/11/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con ordinanza resa in data 16/11/2023, la Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 2226/2021 emessa dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE;
a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, la Corte di Cassazione ha rilevato l’insuperabile farraginosità RAGIONE_SOCIALE‘esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazioni avanzati dalla ricorrente, tale da impedire la cognizione, tanto RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio, quanto RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte avverso il provvedimento impugnato;
sotto altro profilo, la Corte di legittimità ha evidenziato come la ricorrente, difesa in proprio, non avesse dimostrato d’essere AVV_NOTAIO regolarmente iscritto all’RAGIONE_SOCIALE speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, di aver sollevato questioni concernenti apprezzamenti di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e di avere, infine, contestato inammissibilmente l’avvenuto rilievo d’ufficio, da parte RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello dalla stessa proposto;
avverso l’indicata ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, NOME COGNOME propone ricorso per revocazione;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede;
NOME COGNOME ha depositato memoria;
considerato che ,
con il ricorso per revocazione proposto, NOME COGNOME censura l’ordinanza impugnata per avere la Corte di Cassazione emesso un provvedimento nullo, avendo il giudice di legittimità erroneamente affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘onere, incombente a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di fornire la prova ‘di essere cassazionista’;
sotto altro profilo, secondo l’istante, il provvedimento impugnato risultava privo di sottoscrizione, oltre ad essere stato emesso sulla base di un provvedimento normativo (il r.g. n. 12/1941) incostituzionale;
ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, infine, la Corte di legittimità avrebbe erroneamente statuito d’ufficio sull’inammissibilità del ricorso, pur in assenza RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa controparte, ed avrebbe altrettanto erroneamente ritenuto alla stregua di un apprezzamento di fatto (non scrutinabile in sede di legittimità) la valutazione del ritardo nella
proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello, là dove, al contrario, tale apprezzamento avrebbe dovuto considerarsi una valutazione in diritto, alla stregua di quanto disposto dall’art. 116 c.p.c.;
il ricorso è inammissibile;
osserva il Collegio come l’inammissibilità del ricorso discenda, in primo luogo, dalla circostanza, posta in evidenza dalla stessa ricorrente (che si difende da sé medesima, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 cod. proc. civ.) in apertura RAGIONE_SOCIALE‘atto, ovverosia la circostanza di non essere iscritta nell’RAGIONE_SOCIALE speciale RAGIONE_SOCIALE abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: circostanza confermata dalle stesse informazioni direttamente assunte da questa Corte dal RAGIONE_SOCIALE che, con messaggio inviato per mezzo RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica certificata in data 15 gennaio 2026, ha comunicato che l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, iscritta all’RAGIONE_SOCIALE dal 18/2/2022 per trasferimento dall’RAGIONE_SOCIALE, risulta essere iscritta all’RAGIONE_SOCIALE in data 23/9/2011 e cancellata dal medesimo RAGIONE_SOCIALE il 21/1/2022;
si tratta di una circostanza che implica l’inammissibilità del ricorso avuto riguardo alla normativa contenuta nel codice di rito che impone, in questa sede di legittimità, la rappresentanza e difesa ad opera di un AVV_NOTAIO iscritto al suddetto RAGIONE_SOCIALE speciale (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934);
come già evidenziato da questa Corte nel suo massimo consesso, viene infatti in considerazione un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esperimento RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito, senza porre preclusioni od ostacoli irragionevoli all’accesso alla giustizia, diversamente da quanto sembra ipotizzare la ricorrente prospettando questioni di costituzionalità manifestamente infondate, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è
per i soggetti che non svolgono la professione forense (Cass., Sez. Un., 2/12/2024, n. 30777);
un’ulteriore ragione di inammissibilità discende dalla circostanza che, nel corpo del ricorso, vengono disordinatamente e disorganicamente affastellate lunghissime digressioni storiche e deduzioni difensive ai limiti RAGIONE_SOCIALEa decifrabilità, la cui non piana lettura inibisce la compiuta ricostruzione dei fatti RAGIONE_SOCIALEa causa, con conseguente manifesta violazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dettata dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (cfr., in tema di revocazione, Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13863; v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 13128 del 17/5/2025; Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024);
da ultimo, quale terza ragione di inammissibilità, varrà rilevare come nessuna RAGIONE_SOCIALEe censure avanzate dalla ricorrente risulti destinata a denunciare un errore di fatto in cui sarebbe (in ipotesi) incorsa la Corte di cassazione, essendo ognuna RAGIONE_SOCIALEe censure sollevate dirette bensì a rilevare il ricorso di specifici (presunti) errori di diritto (asseritamente) consistiti: 1) nell’imporre alla parte l’onere di comprovare ‘di essere cassazionista’; 2) nell’emettere una decisione in assenza di alcuna sottoscrizione; 3) nell’assumere una decisione sulla base di un provvedimento normativo incostituzionale; 4) nello statuire d’ufficio sull’inammissibilità del ricorso, pur in assenza RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa controparte; 5) nel considerare alla stregua di un apprezzamento di fatto, un apprezzamento di puro diritto;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte sia conseguenza di una pretesa
errata valutazione o interpretazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, essendo esclusa dall’area RAGIONE_SOCIALE errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022, Rv. 664401 – 02);
sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, non avendo nessuno RAGIONE_SOCIALE intimati svolto difese in questa sede;
si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 ;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 16/1/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME