Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7340 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24778/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO COGNOME, in persona dell ‘ amministratore in carica domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME DI NOME COGNOME, domiciliati per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
NOME COGNOME
– intimato – avverso l ‘ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 16061/2023 depositata il 07/06/2023;
– controricorrenti –
nonché contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO COGNOME, in persona dell ‘ amministratore in carica domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso per revocazione avverso l ‘ ordinanza n. 16061 del 7/06/2023 di questa Corte con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria, lamentando avere la Corte erroneamente dichiarato improcedibile l ‘ impugnazione per omesso deposito, da parte dei ricorrenti COGNOME e COGNOME, della copia notificata della sentenza della Corte d ‘ appello di Catania, condannandoli alle spese del giudizio.
Rispondono, con separati controricorsi: il Condominio in Acireale, INDIRIZZO nn. 18/20; il Condominio in Acireale, INDIRIZZO; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
I controricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 22/01/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non rileva il mancato coinvolgimento in questa sede dell ‘ altro originario ricorrente, atteso l ‘ esito del presente ricorso ed applicati i principi elaborati da Cass. Sez. U. n. 6826 del 22/03/2010 (Rv. 612077 – 01) e successive.
Il Condominio di INDIRIZZO non è ritualmente costituito in giudizio, in quanto l ‘ avvocato NOME COGNOME COGNOME non risulta essere iscritto all ‘ Albo speciale dei difensori dinanzi alla Corte di cassazione: ciò che implica anche la doverosa segnalazione del fatto ai titolari dell’azione penale e disciplinare .
Va premesso che, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, sono consolidati i principi sull’esatta
configurazione dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.: basti, al riguardo, rinviare alla motivazione sul punto resa da Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013 (ove ampi e compiuti riferimenti e richiami giurisprudenziali).
Il primo motivo di ricorso per revocazione deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327, 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei medesimi articoli del codice di rito, nonché degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e dell ‘ art. 111 della Costituzione, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, c.p.c. nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c. difetto di motivazione, nullità del procedimento e della ordinanza impugnata, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il motivo è infondato, in quanto in atti non risultava depositata la relata di notifica della sentenza della Corte d ‘ appello di Catania che i ricorrenti COGNOME e COGNOME dichiaravano essere stata loro notificata. Il ricorrente Catanzaro ha, in una con il ricorso per revocazione, depositato lo stesso atto che dichiara essere stato depositato con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Catania: da detta documentazione non risulta comunque la relata di notifica, la quale, in ipotesi di notifica telematica, è il messaggio di posta elettronica con cui essa è stata eseguita. Tanto ha reso, come correttamente dichiarato da questa Corte con l ‘ ordinanza impugnata per revocazione, l ‘ impugnazione improcedibile (Sez. U n. 9005 del 16/04/2009 e seguenti); d ‘ altra parte (Cass. n. 10517 del 21/05/2015 (Rv. 635606 – 01), neppure è stata fornita la prova della presenza della copia notificata nel fascicolo di alcuna delle parti al momento della qui gravata decisione, in base ad elementi che non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall ‘ indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte interessata a dimostrare
un diverso contenuto della sua produzione. D’altra parte, nella qui gravata ordinanza l’argomentazione specifica sull’inammissibilità di ogni motivo integra motivazione aggiuntiva e non già incidentale, sicché varrebbe -risultando insindacabile, poiché riferita a giudizi sugli atti, la valutazione di inidoneità dei meri richiami -di per sé sola a rendere non decisivo ogni eventuale errore al riguardo.
Il secondo motivo è per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 91 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., poiché, in conseguenza dell ‘ improcedibilità, i ricorrenti COGNOME e COGNOME sono stati illegittimamente condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Il motivo è inammissibile, perché non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese, prospettando la caducazione della stessa alla stregua di res sperata , conseguente all ‘ accoglimento del ricorso, presentandosi, così, alla stregua di un ‘ non motivo ‘ (Cass. n. 17330 del 31/08/2015; Cass. n. 22478 del 24/09/2018; Cass. n. 34412 del 23/11/2022).
Il ricorso, per i profili di infondatezza del primo motivo, deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti dei controricorrenti ritualmente costituiti e, sulla base dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia sono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti di NOME COGNOME che non ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità e del Condominio di INDIRIZZO che si è costituito con controricorso predisposto e firmato da un difensore l’avvocato NOME COGNOME COGNOME non abilitato, a quanto risulta dal sito del Consiglio nazionale Forense, a stare in giudizio dinanzi a questa Corte.
La decisione di rigetto del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore dei controricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME in Euro 5.500,00 e in favore del condominio di INDIRIZZO in Euro 4.300,00, oltre, su detti importi per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di