Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 49 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 49 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
– Presidente
Ricorso per
cassazione avverso
sentenza su
revocazione
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
Ud. 03/12/2024
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 605/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
CAMPELLO FLAVIA
– intimata –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 3576/2022 depositata il 22/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per la ricorrente e NOME COGNOME in delega per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano per revocazione la sentenza n. 8009 del 2017 della C orte d’ Appello di Roma e contestualmente proponevano anche ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.
La C orte d’ Appello di Roma con la sentenza in questa sede impugnata dichiarava inammissibile la richiesta di revocazione mentre il ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza veniva accolto con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
La C orte d’ Appello, con la sentenza in questa sede impugnata, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione rinviava alla sentenza revocanda quanto alla ricostruzione della vicenda processuale, evidenziando che i ricorrenti avevano chiesto di accertare e dare atto che la condizione risolutiva prevista nella
nonché contro
scrittura privata del 25 novembre 1991, coeva dell’atto di compravendita e comunque di data anteriore alla dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE, si era verificata sin dal 1996 e di conseguenza chiedevano di dichiarare che i concludenti avevano diritto al ritrasferimento del terreno in precedenza compravenduto previa cancellazione dell’ipoteca.
La C orte d’ Appello, richiamato l’articolo 395, n . 4, c.p.c., evidenziava che la sentenza oggetto dell’impugnazione per revocazione si era pronunciata espressamente sul punto posto a fondamento del rimedio, avendo ritenuto incerta la data della scrittura riportante il 25 novembre 1991 e, conseguentemente, incerta la sua anteriorità rispetto alla dichiarazione del fallimento del convenuto. Ciò aveva reso detta scrittura non opponibile al fallimento medesimo. Pertanto, non poteva accogliersi il terzo motivo con il quale si sosteneva che la condizione risolutiva avesse data certa, alla luce della documentazione proAVV_NOTAIOa, delle decisioni giudiziarie intervenute e della stessa posizione assunta dalla società acquirente prima del fallimento che, in altri giudizi, non aveva contestato la data della scrittura.
Secondo la C orte d’ Appello nessuna pronuncia passata in giudicato aveva statuito sulla data della scrittura, il fallimento era terzo rispetto alla stessa e non si era verificato alcun atto o fatto che potesse conferire certezza alla data della scrittura, né era stato deAVV_NOTAIOo o provato alcun altro fatto idoneo a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Nel caso di specie la data certa non era stata dimostrata e tale onere era a carico degli appellanti.
Secondo la Corte d’Appello, sulla base di tale ricostruzione della sentenza oggetto di revocazione, la sua motivazione poteva costituire al più un errore di diritto ma chiaramente non un errore revocatorio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza , hanno insistito nelle loro richieste.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 11 Cost. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) con conseguente nullità della sentenza impugnata per non avere la corte capitolina esposto o per aver esposto solo apparentemente le motivazioni della propria decisione e comunque le ragioni di diritto su cui è stata formulata.
La C orte d’appello non avrebbe preso in considerazione il fatto che il documento rappresentato dalla scrittura privata era stato esaminato dalla C orte d’appello in altro giudizio nel quale era stata accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevat a dalla controparte rispetto alla clausola compromissoria. In tale sentenza, passata in giudicato, si era affermato che la scrittura privata del 25 novembre 1991 richiamava integralmente analoga clausola compromissoria contenuta nell’articolo 12 stipulato in precedenza dalle parti e, dunque, nella propria motivazione la C orte d’appello aveva erroneamente affermato che la clausola compromissoria era contenuta nel rogito notarile e cioè nell’atto di compravendita e non
invece laddove effettivamente tale clausola compromissoria risultava apposta e cioè nella scrittura privata del 25 novembre 1991. Tale errore sarebbe nella percezione di un fatto e non nella valutazione del medesimo. Il suddetto fatto non è stato preso in considerazione e di qui l’errore di percezione sul quale la Corte d’appello non ha minimamente motivato.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 395 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 3 per avere qualificato come errore di giudizio quello che era in realtà un errore di fatto.
Con la seconda censura si ribadisce che l’errore della Corte d’appello non è un errore di giudizio ma chiaramente un errore revocatorio. Infatti, affermare che la clausola compromissoria è contenuta nel rogito notarile e, dunque, nell’atto di compravendita e non invece nella scrittura privata è un errore nella percezione di un fatto. Da tale errore la C orte d’appello avrebbe dovuto trarne la conseguenza che era stata fornita la prova dell’anteriorità della suddetta scrittura privata rispetto alla data di dichiarazione del fallimento. Si tratterebbe, pertanto, di una falsa percezione della realtà ovvero una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che ha portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dei motivi. In particolare, si legge nelle conclusioni scritte che: il primo motivo appare infondato in quanto l’argomentazione della Corte d’Appello, seppur espressa per relationem , appare perfettamente comprensibile nel suo svolgimento logico. Non vi è quindi qui spazio per il motivo di
cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. che si verifica solo allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico se guito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . (Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017); nel caso di specie la Corte d’Appello con motivazione succinta ha comunque dato contezza di un percorso motivazionale comprensibile. La Corte d’appello ha osservato che l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia conAVV_NOTAIOo ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato e non in un errore di giudizio quale quello sull’insufficienz a degli elementi acquisiti al fascicolo a conferire data certa all’atto. Neppure il secondo motivo relativo alla qualifica di tale eventuale errore come di giudizio quanto piuttosto come errore di fatto appare fondato. La Corte ha fatto applicazione interpretativa dell’art. 2704 c.c. con ciò svolgendo
Ric. 2023 n.605 sez. S2 – ud. 03/12/2024
un’interpretazione di diritto della norma che avrebbe potuto censurarsi semmai con ricorso in sede di legittimità e non con il rimedio revocatorio.
4. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 23780 del 03/08/2023, Rv. 668576 – 01).
Infatti, nella specie risulta proposto dopo (e sull’assunto, esplicitato alla fine del secondo motivo) che la sentenza oggetto di revocazione era stata già cassata con sentenza di questa Corte n.22654/202 , all’esito di ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. .
In fattispecie del genere, trova applicazione il principio di diritto sopra richiamato secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione (Cass., Sez. U, 27 gennaio 2016, n. 1520). N ell’arresto ora citato (ribadito, ex aliis , da Cass. 28/09/2021, n. 26298), questa Corte, quale organo della nomofilachia, ha chiarito che «proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per
cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione», in quanto «la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall’annullamento della sentenza revocanda».
Invero, la cassazione della sentenza di appello travolge, quale «atto dipendente» dalla sentenza cassata, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria) o di rigetto della revocazione resa sulla medesima sentenza d’appello .
D’altra parte, anche l ‘ordinanza della quinta Sezione n. 29523 del 2023 che il ricorrente cita nella sua memoria ex art. 378 c.p.c. richiama lo stesso principio.
Si legge nella citata pronuncia, infatti, che «Nel caso in cui la cassazione accolga il ricorso, annullando la sentenza d’appello, oggetto anche del giudizio di revocazione, è chiaro che diviene inammissibile il ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare. Per questa Corte, infatti, qualora la sentenza di appello impugnata con revocazione sia cassata, integralmente o limitatamente alla statuizione oggetto di quella impugnazione o comunque dalla prima dipendente, con rinvio o senza, e la sopravvenuta decisione di legittimità non sia evidenziabile al giudice della revocazione che abbia già riservato in decisione la causa, la conseguente nullità, per sopraggiunta carenza di interesse, della sentenza che decida quest’ultima può essere fatta valere con ricorso per cassazione (Cass. 3 aprile 2015, n. 6885). Si è chiarito, invero, che la sentenza oggetto ricorso per revocazione, a seguito dell’accoglimento del ricorso per cassazione, non esiste più, essendone intervenuta la cassazione. In AVV_NOTAIOrina, a sostegno della tesi da ultimo prospettata, si è sottolineato che la
sentenza di revocazione può essere pronunciata solo se, nel frattempo, il non sospeso giudizio di cassazione non abbia già sortito l’annullamento della medesima sentenza; infatti, nel caso in cui giudizio di cassazione, non sospeso, si sia già concluso con l’annullamento della sentenza, il giudice adito con la revocazione dovrebbe dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto una sua ipotetica sentenza di revocazione, in tale situazione, resterebbe priva di oggetto e sarebbe inefficace ed inutile.
Si è anche affermato che, se il ricorso per cassazione viene accolto, con cassazione con o senza rinvio, o con pronuncia nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., il giudice della revocazione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, in quanto è venuto meno l’oggetto della relativa impugnazione. Pertanto, l’accoglimento del ricorso per cassazione, indipendentemente dall’esito dell’eventuale giudizio di rinvio, facendo venir meno il provvedimento impugnato, limitatamente ai capi revocati o cassati e a quelli da essi dipendenti ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., impedisce la prosecuzione del giudizio di revocazione, implicando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La pronuncia della Cassazione travolge, allora, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria), o la sentenza che ha rigettato la revocazione, come “atto dipendente” (anche se in senso particolarmente ampio, secondo la AVV_NOTAIOrina), dalla sentenza cassata».
Di conseguenza, essendo pacifico l’intervenuto annullamento con la sentenza di questa Sezione n. 22654 del 2022 in ragione del favorevole esito del ricorso per cassazione R.G.N. 11064/2018, della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8009/2017,
pubblicata il 20.12.2017, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe di inammissibilità della revocazione spiegata avverso la medesima sentenza n. 8009/2017.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, che liquida in euro 8000,00 più euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 3 dicembre 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME
LA PRESIDENTE NOME COGNOME
Ric. 2023 n.605 sez. S2 – ud. 03/12/2024