Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
12422/2022 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 29630/2021 pubblicata in data 22/10/2021, n.r.g. 5063/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/12/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1954/2018 del 20/11/2018, che, confermando la decisione del Tribunale di Milano, aveva dichiarato legittima la sua destituzione disposta in data 27/03/2017 da RAGIONE_SOCIALE per aver egli
OGGETTO: REVOCAZIONE
commesso un omicidio colposo durante la guida di un autobus di linea cui era adibito, avvenuto in data 03/12/2006, come accertato in sede penale.
2.- Avverso tale sentenza COGNOME Antonio ha proposto ricorso per revocazione, affidato a un motivo.
3.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato un’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., senza tuttavia che vi sia stata una P.D.A.
5.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso per revocazione è inammissibile perché tardivo.
Ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., il ricorso per revocazione di una decisione della Corte di Cassazione va proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua pubblicazione.
Nel caso in esame l’ordinanza oggetto di revocazione risulta pubblicata in data 22/10/2021, sicché il termine di sei mesi scadeva il 22/04/2022, che era un venerdì. Il ricorso per revocazione risulta invece notificato in data 26/04/2022, quindi tardivamente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data