Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25278 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4628/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente per legge
– controricorrente –
nonchè contro
NOME AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, NOME
– intimati – avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMA n. 24877/2023 depositata il 21/08/2023.
Ad. 7/04/2025 CC
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7/04/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME impugna per revocazione, con due motivi per errore di fatto, l’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 24877 del 21/08/2023 che ha dichiarato improcedibile, per tardiva notifica e mancanza dei dati identificativi della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1648 del 25/11/2020 impugnata, il ricorso per cassazione, proposto dalla Torni ai sensi dell’art. 6 17 c.p.c., nei confronti della Banca di credito cooperativo dei Colli Albani e di NOME COGNOME nell’ambito di procedura di espropriazione immobiliare nei confronti del coniuge della stessa COGNOME;
risponde con controricorso la Banca di credito cooperativo dei Colli Albani;
NOME COGNOME, l’A genzia delle Entrate – Riscossione, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 7/04/2025, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni ;
Considerato che:
il ricorso per revocazione è affidato a due motivi per errore di fatto:
primo motivo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per non avere la Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata, rilevato la tempestività del dell’iscrizione a ruolo del ricorso , affermando che il ricorso era stato depositato oltre il termine di venti giorni;
secondo motivo, errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per avere questa Corte, nell’ordinanza gravata, ritenuto inidonea a comprovare la ritualità della produzione del provvedimento impugnato la copia dell ‘ordinanza impugnata e allegata al ricorso per cassazione;
R.g. n. 4628 del 2024. Ad. 7/04/2025; estensore: C. Valle
è irrilevante dare conto dei singoli motivi, poiché a prescindere dall’eventuale fondatezza degli stessi deve rilevarsi che nel ricorso manca qualsiasi indicazione in ordine alle domande che la parte intende che siano accolte nella fase rescissoria, cosicché, in aderenza alla risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3875 del 30/03/2000 Rv. 535197 -01; Cass. n. 3682 del 14/04/1999 Rv. 525352 – 01) secondo la quale nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione la quale abbia dichiarato l’improcedibilità di un ricorso, la omessa, sommaria esposizione dei fatti in causa e la omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile determinano la inammissibilità del ricorso;
dette carenze, infatti, comportano la preclusione di ogni decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all’eventuale accoglimento della domanda di revocazione, non potendosi supplire a tali mancanze con il riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell’art. 391 bis cod. proc. civ., a norma del quale l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg. cod. proc. civ., con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario e l’applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza;
strumentale, poi, rispetto a tale adempimento è quello, sanzionato con l’improcedibilità, ex art. 369, n. 4, cod. proc. civ., che impone al ricorrente di depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, non potendo, in linea di massima, valutarsi la fondatezza dei motivi di ricorso senza procedere al riscontro degli atti e documenti posti a fondamento delle ragioni addotte contro la sentenza impugnata;
nella specie il ricorso proposto dalla torni è mancante di qualsivoglia utile prospettazione della domanda relativa al giudizio rescissorio, cosicché esso deve essere ritenuto inammissibile;
il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore della controricorrente, come da dispositivo;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 7/04/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME