Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6982 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14109-2024 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RADIO COLLE RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l’ordinanza n. 15923/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/07/2020 R.G.N. 11872/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
1.- Con ricorso ex art.395 comma 4 c.p.c. COGNOME NOME ha chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 15923/2020 pronunciata da questa Corte di cassazione, pubblicata in data
Oggetto
R.G.N. 14109/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
24 luglio 2020, sul ricorso proposto dal ricorrente contro RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 17 settembre 2014 R.g.n. 874/2012, sostenendo la presenza di un errore percettivo riguardo a due giudizi riportati nella parte motiva dell’ordinanza. In particolare si deduce un errore revocatorio in questi termini: a) laddove la Corte di cassazione ha affermato che ‘ in definitiva, secondo il ricorrente, la riduttiva e superficiale indagine conoscitiva da parte dei giudici di merito, aggravata dal frettoloso governo delle risultanze documentali si traduceva in un macroscopico travisamento delle contrapposte pretese e rivendicazioni e quindi in un vizio del processo formativo del libero convincimento e così pure dell’apparato argomentativo, «fortemente condizionato da siffatta predisposizione intellettuale», all’uopo richiamando non meglio specificata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell’ipotesi di travisamento del fatto processuale prevale il principio in base al quale nell’esame delle questioni relative ad error in procedendo la Corte è anche Giudice del fatto, potendo così procedere direttamente all’esame dei relativi tanto premesso, il ricorso appare chiaramente inammissibile, sicché va disattesa mediante corrispondente declaratoria, in primo luogo per carenti allegazioni, però inderogabilmente richieste a norma dell’art.366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c., in violazione quindi degli indispensabili requisiti di specificità e di autosufficienza per la ritualità dello stesso ricorso, mancando compiuta esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento processuale unitamente ad idonea riproduzione della documentazione a sostegno della pretesa azionata, nonché pertinenti confutazioni delle argomentazioni in base alle quali erano state del tutto respinte le richieste dell’attore appellante, già rigettate dal primo giudicante’; b) inoltre si deduce errore revocatorio laddove la
Corte di cassazione ha sostenuto di seguito che ‘inconferente, oltre che infondato, si appalesa inoltre, il primo motivo di ricorso, visto che lo stesso ricorrente ammette che la eccepita inammissibilità del gravame era stata comunque superata dalla medesima Corte distrettuale, la quale infatti dopo aver rilevato la quasi genericità dell’impugnazione, siccome non supportata da specifici motivi (a tale scopo richiamando anche il principio affermato da Cass. sez. un. n. 9628 del 1993, di epoca perciò ben anteriore alle modifiche degli artt. 342 e 434 c.p.c., introdotte dal legislatore del 2012, tenuto altresì conto poi che la specificità dei motivi d’appello era già richiesta secondo la precedente formulazione, in part. dell’art. 434, nel senso della necessita di dettagliata critica volta a confutare in modo pertinente le contestate motivazioni della gravata decisione, perciò senza limitarsi a riproporre quanto già dedotto in prime cure), ha ritenuto comunque di poter superare in qualche modo il pur riscontrato vizio formale, rigettando, perciò nel merito, il gravame per aver criticamente e pienamente condiviso la valutazione del quadro probatorio siccome operata in prime cure, osservando altresì in via preliminare che l’onere probatorio incombeva integralmente all’attore, laddove nello specifico all’esito dell’espletata istruttoria non risultava debitamente dimostrata l’asserita subordinazione, quale elemento costitutivo dei diritto fatto valere dall’istante COGNOME escludendo altresì ogni potere di eterodirezione da parte del titolare della società. Peraltro, lo stesso ricorrente con il proprio atto introduttivo del giudizio in data 31 luglio 2003 aveva indicato anche, quali prove dimostrative della sussistenza di collaborazione professionale in seno alla cooperativa resistente, «sia pure in chiave disorganica e svincolata dai criteri propri di subordinazioni dettati dal c.c. all’art. 2094, una serie di testi pure soci/collaboratori della stessa, ritualmente sentiti nell’ambito della cornice istruttoria
assunta>>; pertanto, in relazione al primo motivo appare anche evidente il difetto ad impugnare ex art. 100 c.p.c. una pronuncia d’inammissibilità del gravame, che per tabulas non vi è stata, essendo stata espressamente superata la relativa eccezione, vist o che l’appello sfiorava i limiti della genericità’.
2.- A fondamento dell’istanza di revocazione il ricorrente ha affermato che la decisione della Corte di cassazione era l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti prodotti in causa.
La controparte è rimasta intimata e non ha svolto attività difensive.
4.Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce l’errore percettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. riportato nelle parti motive sopra indicate dell’ordinanza n. 15923/2020 di questa Corte di cassazione.
Il ricorso per revocazione è improcedibile per mancanza dei requisiti dell’atto , posto che l’art. 391 -bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto nell’art. 366 n. 3 c.p.c. ovvero che il ricorso proposto contenga l’esposizione dei fatti di causa , che nel caso di specie sono stati del tutto omessi.
3.- Inoltre non risulta depositata la copia autentica della ordinanza avendo il ricorrente depositata una copia semplice del provvedimento impugnato (v. Cass. n. 3268/2017 : ‘ Il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis c.p.c. e 391-ter c.p.c. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, atteso che l’art. 391 -bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede
l’osservanza di quanto prescritto nell’art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice’).
4.- Infine le censure proposte nel ricorso sono completamente assertive ed immotivate e manca l’identificazione di un qualsiasi errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c, il quale secondo l’orientamento consolidato di legittimità ( su cui di recente Sez. Un. n. 20013 del 19/07/2024): a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
5.- Nulla di tutto questo si riscontra nel caso di specie.
6.Per tutte le ragioni esposte il ricorso va dichiarato improcedibile. Nulla per le spese.
7.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025
La Presidente
dott.ssa NOME COGNOME