Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29318 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 29318 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 14717-2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro ‘ pro tempore ‘ , domiciliato ‘ ex lege ‘ in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Stato , che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
LEASING
Revocazione ex art. 391bis c.p.c. Inammissibilità del ricorso
R.G.N. 14717/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/05/2023
Udienza Pubblica
AGENZIA COGNOMEE ENTRATE E RISCOSSIONE;
– intimata –
Avverso l ‘ordinanza n. 38082 /2021 della Corte di Cassazione, depositata il 02/12/2021; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 04/05/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 38082/21, del 2 dicembre 2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 1743/18, del 9 novembre 2018, della Corte d ‘a ppello di Salerno.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver impugnato per cassazione la suddetta sentenza della Corte d ‘a ppello di Salerno, di rigetto del gravame esperito contro la decisione, adottata in prime cure, di reiezione della sua domanda, volta a far dichiarare l’illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni e incentivi al medesimo concesse dal RAGIONE_SOCIALE per l’ampliamento di un laboratorio di pasticceria, nonché, in via subordinata, finalizzata ad ottenere la revoca soltanto parziale dei contributi medesimi.
Questa Corte, con l’ordinanza n. 38082/21, dichia rava inammissibile il ricorso.
Avverso la suddetta ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione il COGNOME, sulla base -come detto -di quattro motivi
3.1. Il primo motivo, proposto ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e concernente la decisione sul primo motivo di ricorso per cassazione, denuncia l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.
In particolare, con il primo motivo del ricorso allora proposto, il COGNOME aveva censurato -lamentando violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. -la decisione del giudice di appello per aver stravolto il contenuto della sua domanda giudiziale, avendo ritenuto che esso avesse posto a fondamento della propria pretesa la circostanza che il solo acquisto dei macchinari fosse sufficiente per l’ultimazione del programma finanziato dal RAGIONE_SOCIALE. La Corte salernitana, per contro, non si sarebbe avveduta del fatto che l’allora appellante aveva, invece, dedotto e provato l’avvenuta consegna e l’immissione nel ciclo produttivo dei beni strumentali finanziati.
Tuttavia, questa Corte dichiarava inammissibile il motivo per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod . proc. civ., rilevando come il COGNOME non avesse ‘riportato il contenuto della pretesa iniziale tramite la quale verificare il vizio processuale denunciato’, mentre esso, in realtà, assume di aver riportato, ‘nella parte relativa allo svolgimento del processo, il contenuto della propria pretesa richiamando, poi, nel motivo gli atti e i documenti trascritti nella prima parte del ricorso’.
3.2. Il secondo motivo, proposto ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. concerne la decisione sul sesto motivo di ricorso per cassazione, ipotizzando l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.
Il sesto motivo del ricorso per cassazione -evidenzia l’odierno ricorrente per revocazione -denunciava il vizio di motivazione apparente della sentenza della Corte territoriale, là dove affermava che esso COGNOME non aveva né dedotto né provato di aver introdotto i macchinari nel ciclo produttivo, mentre egli, in realtà, aveva articolato prova testimoniale. Di tale censura questa Corte dichiarava l’inammissibilità, sul presupposto che il ricorrente non avesse ‘specificamente richiamato i capitoli di prova non ammessi o non considerati in motivazione’, mentre, in realtà, nella parte del ricorso relativo allo svolgimento del processo erano stati trascritti sia i capitoli di prova che i provvedimenti giudiziali di rigetto delle istanze istruttorie.
3.3. Il terzo motivo, proposto sempre ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. concerne la decisione sul quarto motivo di ricorso per cassazione, ipotizzando l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.
Evidenzia il ricorrente di aver denunciato -con il quarto motivo del ricorso per cassazione -la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza di appello per essersi appiattita su quella resa in prime cure. Orbene, in relazione a tale doglianza, l’ordinanza oggi impugnata per revocazione ha ritenuto sussistente l’inammissibilità ex art. 36 6, comma 1, nn. 4) e 6), cod. proc. civ., perché ‘i riferimenti ad atti processuali in tesi non adeguatamente considerati sono inerenti a documentazione frammentariamente citata in altre parti del ricorso, dedicata all’esposizione sommaria dei fatti, ma non specificamente riprodotti nel loro contenuto essenziale nel motivo’.
Senonché, pure in questo caso, questa Carte sarebbe incorsa in un ‘abbaglio dei sensi’, dato che il ricorso conteneva trascrizione integrale e non frammentaria della documentazione.
3.4. Il quarto motivo, proposto ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. concerne la decisione sul settimo motivo di ricorso per cassazione, ipotizzando l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.
Con il settimo motivo di ricorso per cassazione il COGNOME aveva censurato la sentenza di appello -denunciando violazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ. -per aver ritenuto rinunciate, per abbandono, le istanze istruttorie, al contrario puntualmente dedotte e reiterate in appello. Anche detta censura veniva dichiarata inammissibile per asserita mancata trascrizione dell ‘ atto processuale di rigetto delle istanze istruttorie e della parte di motivazione in cui la sentenza d’appello avrebbe preso specifica posizione sul punto, mentre l’uno come l’altra, viceversa, erano stati puntualmente indicati in ricorso.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso , il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte , nel senso dell’inammissibilità del ricorso .
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
7.1. Il primo motivo è inammissibile.
7.1.1. Nello scrutinarlo, infatti, deve muoversi dalla constatazione c he questa Corte, con l’ordinanza oggi impugnata
per revocazione, ha addebitato al COGNOME -nel dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione dallo stesso allora proposto -il difetto di riproduzione del contenuto della pretesa azionata in giudizio (evidentemente indispensabile per stabilire se il giudice di appello fosse effettivamente incorso in violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.).
Tuttavia, se si ha riguardo al contenuto del ricorso per cassazione, come riprodotto alle pagg. 5 e 6 del presente atto di impugnazione, risulta che il COGNOME chiese -nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di merito (che neppure si specificava se fossero quelle della citazione in primo grado) -di ‘dare atto che l’ultimazione dell’intervento programmato e finanziato e, in particolare, che l’ acquisto del macchinari oggetto del finanziamento per cui è causa, avvenne nel rispetto dei termini fissati’.
Orbene, quand’an che s’ipotizzasse che questa Corte abbia errato nel non ritenere riprodotto il contenuto della domanda proposta in primo grado (ciò che, peraltro, non è, visto che il COGNOME neppure aveva chiarito se le conclusioni riprodotte fossero proprio quelle dell’atto di citazione in giudizio), il presente motivo in ogni caso risulterebbe, come risulta, inammissibile.
A tale esito, per vero, conduce il rilievo che non è idonea a integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., ‘la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte ‘ , trattandosi ‘di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto’ (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 27 aprile 2018, n. 10184, Rv. 64820401).
D’altra parte, al medesimo esito conduce pure la constatazione -come esattamente osserva il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte -che l’ordinanza oggi impugnata stigmatizzava che il contenuto della pretesa azionata avrebbe
dovuto essere riportato ‘nella censura’ , cioè nello svolgimento del motivo di ricorso per cassazione. L’ordinanza impugnata, dunque, come ben osserva il AVV_NOTAIO, ha percepito esattamente gli elementi di fatto del ricorso in relazione al principio di autosufficienza, donde, allora, la necessità di dare seguito a quanto già in precedenza affermato da questa Corte, ovvero che è inammissibile il ricorso per revocazione con cui si censuri ‘ l ‘ interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un ‘ esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall ‘ art. 366, comma 1, n. 6) del codice di rito ‘ (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2022, n. 29750, Rv. 665931-01).
7.2. I motivi secondo e quarto -suscettibili di unitaria disamina, giacché addebitano a questa Corte di non essersi avveduta della riproduzione, nel testo del ricorso, sia dei capitoli di prova del richiesto esame testimoniale, sia dell ‘ atto processuale di rigetto delle istanze istruttorie e della parte di motivazione della sentenza di appello che avrebbe preso specifica posizione sul punto, ritenendo le stesse rinunciate -non sono fondati.
7.2.1. Entrambi gli errori denunciati, infatti, non sono decisivi.
L’ordinanza impugnata, per vero, ha fatto discendere il mancato accoglimento dei motivi sesto e settimo di ricorso (relativi, come detto, all’assenza di motivazione, da parte del giudice di appello, in ordine sia alla mancata ammissione della prova testimoniale che al supposto abbandono delle istanze istruttorie) non solo dal rilievo dell’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., ma da ulteriori ‘ rationes decidendi ‘ , non attinte dai quei motivi di ricorso e rispetto alle
quali i prospettati errori revocatori resterebbero, dunque, irrilevanti.
Difatti, secondo l’ordinanza in esame, ‘ la denuncia di pronuncia apparente ‘ (oggetto, in particolare del sesto motivo del ricorso allora proposto dal COGNOME) ‘ mal si concilia con una motivazione che intrinsecamente risulta logica e non contraddittoria, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza sul punto ‘, ovvero quelli reputano sufficiente l’esistenza del ‘minimo costituzionale’. Parimenti, la pronuncia di ques ta Corte impugnata per revocazione rilevava che la sentenza del giudice appello ‘ poggia sulla mancata prova dell ‘ inserimento dei macchinari nel ciclo produttivo, fatto che è in grado di determinare l ‘ ininfluenza di altri fatti e circostanze (quali l ‘ acquisto dei macchinari e il loro recepimento all ‘ interno della pasticceria) ritenuti non rilevanti ai fini del decidere ‘ ed oggetto, appunto, delle istanze istruttorie, la mancata ammissione delle quali si indicava come risultato di un’immotivata affermaz ione di rinuncia per abbandono.
7.3. Il terzo motivo, infine, è inammissibile.
7.3.1. Infatti, è lo stesso COGNOME -a pag. 12 del presente ricorso per revocazione -ad affermare che la ‘dichiarata erronea inammissibilità del primo motivo’ di ricorso per cassazione ‘ha comportato, a cascata, la declaratoria di inammissibilità’ del quarto motivo di ricorso, ovvero quello oggetto del terzo motivo dell’odierna impugnazione. Sicché, una volta che si escluda per le ragioni già illustrate -l’ammissibilità del primo motivo di ricorso per revocazione va esclusa, di riflesso, anche quella del terzo motivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, al RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.800,00, più spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della