Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22998 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37740/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME , domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME , domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto
di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 401/2019 de lla Corte d’Appello di Torino, depositata il 10.6.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1827.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, dipendente del Comune di Alba dal 1980, si rivolse al Tribunale di Asti, in funzione di giudice del lavoro, per denunciare i comportamenti vessatori asseritamente subiti e chiedere la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni, l’accertamento della nullità di una sanzione disciplinare, l’accertamento dell’illegittim ità della preclusione alla progressione economica alla fascia D3 e l’a ccertamento dell’illegittimità degli atti di trasferimento emanati nel corso del rapporto.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni venne estesa nei confronti del segretario comunale NOME COGNOME e della dirigente NOME COGNOME, indicati quali autori materiali del mobbing .
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse tutte le domande della lavoratrice, non avendo accertato comportamenti illegittimi del Comune e dei suoi esponenti.
La lavoratrice impugnò la sentenza di primo grado, che venne però confermata dalla Corte d’Appello di Torino, rigettando il gravame.
Contro la sentenza della Corte territoriale la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Il Comune di Alba si è difeso con controricorso e altrettanto hanno fatto, congiuntamente, i suoi due esponenti ritenuti responsabili del mobbing .
La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Lo svolgimento dell’adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente Aggiunto della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di Cassazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione all’art. 2 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 2103 e 1226 c.c.».
Il motivo è volto a censurare la conferma del rigetto della domanda nella parte in cui questa prospettava l’il legittimità di 8 atti di distacco provvisorio della dipendente dalla RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE» alla RAGIONE_SOCIALE».
1.1. Il motivo è inammissibile, perché, dietro la dichiarata volontà di denunciare una violazione di norme di diritto, si cela, in realtà, una censura de ll’accertamento sul fatto, insindacabile, come tale, in questa sede (Cass. S.U. n. 34476/2019).
In effetti, nell’illustrazione del motivo non si prospetta alcun errore interpretativo delle disposizioni di legge menzionate nella rubrica, ma si propone una lettura dei fatti alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale,
secondo la quale i provvedimenti di distacco erano stati giustificati da « un’incompatibilità ambientale tale da non potere essere risolta altrimenti».
Del resto, alla stessa conclusione la Corte d’Appello di Torino era giunta decidendo sulla domanda che la ricorrente aveva precedentemente proposto contro il suo definitivo spostamento alla RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE generale». E quella sentenza della Corte territoriale (n. 850/2014) è nel frattempo passata in giudicato, avendo questa Corte respinto il ricorso per cassazione (sentenza n. 34014/2021) , tra l’altro affermando il seguente principio: « L’assegnazione del dipendente ad un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l’amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio ad un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico; affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all ‘ articolo 2103 c.c. -(applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel d.lgs. n. 165/2001) -e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l ‘ onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio » (conf., ivi citata, Cass. n. 20170/2007).
In sostanza, la ricorrente, dopo avere infondatamente impugnato il definitivo spostamento ad altro ufficio, ha proposto separata domanda contro i precedenti spostamenti provvisori. La decisione della Corte d’Appello sulla nuova domanda è stata coerente con quella adottata sulla prima (ritenuta corretta da Cass. n. 34014/2021) ed è basata, in parte qua , su un accertamento del fatto insindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione all’art. 52, comma 1bis , d.lgs. 165/2001, art. 23 d.lgs. n. 150/2009 e art. 5 CCNL 31.3.1999».
La censura si concentra, in questo caso, sul rigetto della domanda di accertamento dell’illegittimità della preclusione alla progressione economica alla fascia D3 a far data dall’anno 2000.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile perché solo apparentemente denuncia una violazione di legge, mentre, in realtà, manifesta insoddisfazione per l’accertamento in fatto della Corte territoriale, la quale -a parte l’affermazione in diritto, incensurabile e infatti non censurata, secondo cui «non vi è nessuna norma che riconosca ai dipendenti il diritto alla progressione tanto meno in ragione della anzianità di servizio» -ha apprezzato il contenuto delle schede di valutazione della ricorrente (redatte da altra dirigente, non dalla controricorrente NOME COGNOME) e ha rilevato che solo un numero limitato di dipendenti aveva beneficiato di progressioni economiche, prima del blocco imposto dalla legislazione nazionale a partire dal 2011.
Il terzo motivo censura «falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 97 Cost. , artt. 5 e 52 d.lgs. 165/2001, art. 3 CCNL 11.4.2008».
In questo caso oggetto di censura è la decisione assunta sull’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi, inflitta il 4.9.2014, per un fatto verificatosi il 9.5.2014.
3.1. Anche questa critica è inammissibile, perché svolta squisitamente in fatto, come emerge emblematicamente dall’affermazione che «il quadro ritorsivo e vessatorio in cui si inserisce la contestazione disciplinare in oggetto avrebbe potuto essere desunto dai plurimi elementi indiziari a disposizione dei giudicanti», cui segue il giudizio di inconferenza di una deposizione testimoniale valorizzata dalla Corte d’Appello (pag. 45 del ricorso per cassazione).
È invece inconferente rispetto a questa premessa, tutta concentrata sul fatto, la successiva e generica affermazione della ricorrente secondo cui «sia il Tribunale che la Corte d’Appello » sarebbero «incorsi in una palese violazione di legge, laddove hanno confermato una sanzione disciplinare ingiusta ed emessa in assenza dei presupposti normativi codificati nell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 come richiamato dall’art. 3 del ‘ contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del RAGIONE_SOCIALE‘ in data 11.4.2008».
Il quarto mezzo prospetta «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. , in relazione all’art. 97 Cost. e agli artt. 2087, 2103 e 2043 c.c.».
La censura riguarda la conferma del rigetto della domanda di condanna della datrice di lavoro e degli altri controricorrenti al risarcimento dei danni da mobbing , che il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno ritenuto insussistente.
4.1. Anche questo motivo è inammissibile e per la medesima ragione dei precedenti: la denuncia di violazione di legge dissimula la realtà di una richiesta di nuova valutazione dei fatti -diffusamente rievocati nell’illustrazione del motivo da cui si pretenderebbe un esito diverso rispetto a quello ottenuto nei due gradi di merito.
Occorre precisare che questa è la seconda domanda con tale oggetto ( mobbing ) proposta dalla ricorrente. La prima venne introdotta -insieme ad altre domande -con ricorso al Tribunale di Alba nel 2006 e fu definita con la sentenza di questa Corte n. 3061/2013, che, per quanto qui interessa, respinse il ricorso per cassazione contro il rigetto di quella domanda risarcitoria. L’esame della Corte d’Appello si è quindi doverosamente concentrato sugli «elementi nuovi, non oggetto dei precedenti giudizi», motivandone l’irrilevanza rispetto alla prospettiva del mobbing (pagg. da 38 a 40). Tuttavia, il giudice d’appello ha dato atto che il Tribunale, in primo grado, aveva anche «indagato, in ragione della natura del mobbing e, in particolare, del suo caratterizzarsi per la serialità e ripetitività di condotte avvinte dal medesimo intento persecutorio, … se le condotte già oggetto del precedente giudizio, ritenute per sé non idonee ad integrare il mobbing , avrebbero potuto, sempre nel rispetto dell’accertamento su di esse svolto nel primo
giudizio, integrare il fenomeno del denunciato mobbing ove considerate unitamente agli ulteriori comportamenti dedotti nel presente processo» (pagg. 14 e 15).
Non coglie, dunque, nel segno la ricorrente quando addebita alla Corte piemontese di essersi trincerata dietro il giudicato formatosi sulla precedente domanda, mentre è da escludere l’errore in diritto (peraltro nemmeno denunciato nel ricorso) di considerare atomisticamente, e non nel loro valore complessivo, i fatti allegati dall’attore a sostegno della pretesa risarcitoria.
4.2. Nella parte finale dell’illustrazione del motivo la ricorrente accenna allo straining , quale ipotesi attenuata di mobbing , e al generale obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute del lavoratore adottando tutte le misure necessarie (art. 2087 c.c.).
Non risulta che della domanda si sia discusso in questi termini nei due gradi di merito, ma dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte d’Appello se ne è fatta comunque carico, in particolare sottolineando che proprio i contestati spostamenti d’ufficio avevano avuto lo scopo di rimediare a una «situazione di incompatibilità ambientale e personale» nociva, non solo al buon funzionamento della pubblica amministrazione, ma anche al benessere della lavoratrice (infatti si rileva «come la stessa lavoratrice avesse riconosciuto più volte la necessità di essere trasferita ad altro ufficio»).
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia sull’entità del risarcimento del danno ».
5.1. La denuncia è singolare -e inammissibile -perché davvero non si comprende come possa essere considerato un vizio la mancata decisione sul quantum debeatur in una sentenza che ha negato l’ an debeatur . Sarebbe piuttosto incongrua una sentenza che, una volta negata l’esistenza di un credito, si preoccupasse di discettare e decidere sull’ammontare del credito giudicato inesistente.
Il sesto motivo è proposto per «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione all’art. 91 c.p.c.»
La ricorrente si lamenta della mancata compensazione delle spese di lite e ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, h a dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 92, comma 2, c.p.c. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (con ciò sostanzialmente ripristinando il testo previgente alla modifica introdotta con l’ art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014).
6.1. Anche quest’ultimo motivo è inammissibile, perché la sentenza della Corte costituzionale ha ripristinato un (condizionato) potere discrezionale del giudice del merito di compensare le spese nei confronti della parte integralmente soccombente, ma non ha certo stabilito un obbligo in tal senso.
Rimane quindi valida la giurisprudenza -consolidatasi proprio sul testo dell’art. 92, comma 2, previgente rispetto alla modifica del 2014 e ora ripristinato dal giudice delle leggi -secondo cui « in tema di spese processuali, il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non
risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compen sare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi » (Cass. n. 24502/2017 e altri precedenti ivi citati).
Il ricorso si conclude con una richiesta -che non integra motivo di impugnazione -di riunione del presente processo a quello peraltro nel frattempo già definito con la citata sentenza n. 34014/2021.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , stante l’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Alba, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della