Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31197 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18134-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
ISPETTORATO (GIA’ DIREZIONE) TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANZARO;
– intimato – avverso la sentenza n. 2030/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/10/2019 R.G.N. 1078/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME .
Oggetto
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
R.G.N. 18134/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) contro la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva rigettato la loro opposiz ione all’ordinanza ingiunzione n. 178/2012 del 6.12.2012, con la quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta del verbale unico di accertamento n. 0777 del 21.5.2012, aveva loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa d i € 59.689,40 per la violazione degli artt. 9 bis, co. 2, L. n. 68/1996 (omessa comunicazione al Centro provinciale dell’impiego dei nominativi di quattro lavoratori e delle ulteriori informazioni prescritte dalla legge), 39, co. 1 e 2, d.l. n. 112/2008 (omessa registrazione dei dati relativi ai lavoratori sul Libro Unico RAGIONE_SOCIALE), 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (impiego di tre lavoratori non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie).
Per quanto qui interessa, la Corte RAGIONE_SOCIALE in via preliminare disattendeva la richiesta di prova orale poiché, come già rilevato correttamente dal giudice di prime cure con statuizione censurata dall’appellante con il terzo motivo di gravame, essa mirava a confermare il contenuto della scrittura privata e, quindi, circostanze già documentate o ammesse (capitoli 1, 2, 3, 4) o circostanze negative (capitolo 5) ovvero irrilevanti (capi 6, 7, 8).
Disattendeva pure la richiesta di rimessione della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE; il che comportava il rigetto del motivo d’appello sub 7.
La Corte, ancora, giudicava inammissibile il primo motivo d’appello con il quale si lamentava l’erronea applicazione degli artt. 2702, 2704 e 1362 c.c. in tema di efficacia delle scritture private e d’interpretazione dei contratti.
La Corte riteneva infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale si deduceva, sostanzialmente, l’erroneità della sentenza in quanto frutto di un illegittimo sovvertimento dell’onere della prova.
Secondo la Corte era pure infondata la tesi spesa dal RAGIONE_SOCIALE in proprio con il quarto motivo di gravame per sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva e l’indebita duplicazione della sanzione irrogata dalla DTL.
Inoltre, era destituito di fondamento il quinto motivo di gravame con il quale si deduceva la violazione del termine per la contestazione sancito dall’art. 14 L. n. 689/1981 e dall’art. 2 L. n. 241/1990 e su cui si deduceva che il primo giudice non si era pronunciato.
Meritava, infine, integrale conferma per la Corte la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione, oggetto del sesto motivo d’appello.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e successiva memoria; .
L’ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 1362 c.c., nonché dell’art. 2722 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Nullità della sentenza e/o del procedimento per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dagli appellanti in reiterazione delle richieste formulate e non ammesse nel primo grado di giudizio in violazione del diritto di difesa ed essendo necessari ai fini del decidere ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c.’.
Con un secondo motivo denunciano ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. sulla ripartizione dell’onere della prova in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3)’, .
Con un terzo motivo denunciano ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 Legge n. 689/1981, in punto di legittimazione passiva del sig. COGNOME NOME, erroneamente ritenuto autore materiale del fatto contestato -nella veste di legale rappresentante p.t. della compagine societaria -ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.’.
Con un quarto motivo denunciano ‘Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 1, comma 5 c.p.c. per non avere
i Giudici di appello motivato in relazione al motivo 2 del ricorso in appello’.
Con un quinto motivo denunciano ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. di legge in punto di condanna alle spese ex ai sensi di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Il primo motivo è inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis , Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).
Ebbene, i ricorrenti si riferiscono, nel contempo, ai differenti mezzi di cui, rispettivamente, ai n. 3), 4) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. nell’ambito di un motivo il cui unitario e non scandito svolgimento riguarda all’evidenza plurime e diverse questioni di diritto sostanziale e processuale.
Inoltre il primo motivo di ricorso, per la parte in cui attiene alla scrittura privata del 15.10.2010, oltre a difettare del requisito di autosufficienza (non essendo stato trascritto in ricorso neanche in parte il contenuto di tale scrittura), non considera che la Corte RAGIONE_SOCIALE, come già accennato in narrativa, nel pronunciarsi sull’analogo primo motivo di appello degli attuali ricorrenti, ha anzitutto rilevato che detto motivo ‘così come formulato, non si confronta con la prima ratio decidendi posta a fondamento della sentenza e da sola idonea a sorreggere la motivazione e che, di conseguenza, va dichiarato inammissibile’ (cfr. inizio di pag. 6 dell’impugnata sentenza).
Analogamente, per la consistente parte del primo motivo in cui ci si duole nuovamente della mancata ammissione della prova testimoniale articolata dagli attuali ricorrenti (cfr. pagg. 9-12 del ricorso), questi ultimi non tengono assolutamente conto che i giudici di secondo grado hanno motivatamente disatteso (come già riportato in narrativa) anzitutto il terzo motivo d’appello che riguardava appunto tale questione (cfr. § 3 a pag. 5 dell’impugnata sentenza), non solo con le ordinanze della stessa Corte cui genericamente alludono i ricorrenti.
La censura, del resto, è infarcita di critiche all’apprezzamento probatorio riservato ai giudici di merito, come quando i ricorrenti lamentano che non ‘è stata valorizzata e valutata correttamente la dichiarazione con evidente e chiara assunzione di re sponsabilità sottoscritta da COGNOME NOME‘ (così a pag. 9 del ricorso).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
La censura, infatti, non è aderente al ragionamento decisorio svolto dalla Corte RAGIONE_SOCIALE.
12.1. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte d’appello non ha .
Come già accennato in narrativa, la Corte RAGIONE_SOCIALE, nel giudicare infondato il secondo motivo di appello, analogo a quello ora in esame, con il quale si deduceva appunto ‘l’erroneità della sentenza in quanto frutto di un illegittimo sovvertimento d ell’onere della prova’, dopo aver riesaminato le risultanze processuali (cfr. pagg. 6-8 del § 5.1.), ha richiamato i principi espressi in Cass. n. 1921/2019.
E la Corte ha, quindi, considerato che, applicando detti principi al caso di specie, ‘non vi è alcun dubbio che, a fronte degli elementi di prova raccolti dagli ispettori nel corso degli accertamenti a carico della società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già legata da un rapporto di RAGIONE_SOCIALE con le lavoratrici NOME e NOME, sia pure fittiziamente qualificato come ‘incarico per prestazioni occasionali’, fosse onere della società contrastare le risultanze del verbale di accertamento, aventi nel caso specifico valore indiziario particolarmente pregnante, dimostrando mediante idonea prova documentale di avere totalmente trasferito l’attività all’RAGIONE_SOCIALE superando la stessa scrittura privata ove si parla, come si è detto, non già di affidamento della gestione di RAGIONE_SOCIALE in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE, ma di ‘gestione comune della RAGIONE_SOCIALE‘; prova che, si ribadisce, non è stata fornita’.
14. E’ inammissibile anche il terzo motivo.
15. Invero, nell’ambito di una censura formulata esclusivamente in chiave di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., i ricorrenti, tra l’altro, assumono che: ‘La decisività di tali elementi si deduce dalla documentazione agli atti del giudizio di merito di primo e di secondo grado, difatti, è dato oggettivo che con atto notarile (all. 7 al fascicolo di primo grado) datato 03/03/2006 e registrato il 20/03/2006, il Sig. COGNOME NOME conferiva Procura Generale per la gestione societaria dell’allora RAGIONE_SOCIALE oggi RAGIONE_SOCIALE in favore dell’Ing. COGNOME NOME.
Quest’ultimo in data 15/10/2010, nell’esercizio delle facoltà riconosciutegli dalla Procura generale di cui sopra, sottoscriveva scrittura privata (all. 5 al fascicolo di primo grado) con la RAGIONE_SOCIALE per la gestione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la quale quest’ultimo ente si faceva carico della scelta, della selezione del personale e conseguente regolarizzazione dello stesso’.
Deducono ancora i ricorrenti che: ‘Entrambi i giudici di merito, con motivazioni differenti, hanno tuttavia omesso la rilevanza dell’Atto Costitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE (All.6 al fascicolo di primo grado dei ricorrenti) datato 15/11/2010, e dunque avvenuto in data antecedente alla scrittura privata realizzata con la RAGIONE_SOCIALE del 15/12/2010.
Oltretutto, dallo stesso atto costitutivo emerge come i Signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, soggetti presenti ed identificati al momento
dell’ispezione del 13 Ottobre 2011 da parte dei funzionari della RAGIONE_SOCIALE, fossero al contempo soci e fondatori della RAGIONE_SOCIALE, che li aveva scelti e selezionati.
Con tale elemento di cui prova emerge dagli atti di causa, i giudici di merito hanno omesso di confrontarsi, sebbene qualora valutato, avrebbe consentito una diversa ricostruzione dei rapporti e, per l’effetto, una differente attribuzione di responsabilità ‘ (così a pag. 17 del ricorso).
E’ pertanto evidente che il terzo motivo si fonda su una critica dell’accertamento probatorio operato dalla Corte RAGIONE_SOCIALE, alla stessa riservato quale giudice di merito (il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità: cfr. per tutte Sez. un. n. 34476/2019).
Pure il quarto motivo è inammissibile.
I ricorrenti censurano ‘la sentenza impugnata per avere la Corte RAGIONE_SOCIALE omesso ogni motivazione in relazione allo specifico motivo formulato dai ricorrenti al punto 2 del ricorso in appello, laddove si evidenziava l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure, che affermava la presenza di COGNOME NOME, delegato del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE come provvisoriamente presente all’interno della struttura, mentre dal verbale ispettivo risulta che lo stesso fosse stato chiamato dalla Sig.ra NOME e sopraggiungeva solo dopo presso la sede’.
Nota il Collegio che la censura è formulata in termini di omessa motivazione su un motivo d’appello che si assume specifico, e non di omessa pronuncia sullo stesso motivo, che doveva essere proposta per la violazione dell’art. 112 c.p.c. ex
art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo quindi la nullità della sentenza per tale error in procedendo .
In ogni caso, rilevato che la Corte RAGIONE_SOCIALE ha sintetizzato i sette motivi d’appello formulati (v. § 2 a pag. 4 della sua sentenza), sui quali si è motivatamente espressa, il motivo ora in esame difetta di autosufficienza perché i ricorrenti omett ono di trascrivere il contenuto dello ‘specifico motivo’ che si assume formulato ‘al punto 2 del ricorso in appello’.
E’ infine inammissibile il quinto motivo.
I ricorrenti non considerano che sin dall’intestazione della propria sentenza (a pag. 1) i giudici d’appello avevano indicato che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era in secondo grado ‘rappresentato e difeso ex art. 9 D.lgs. 149/2015 dai funzionari dell’Ufficio’, poi specificando che ‘L’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dei funzionari delegati dal Direttore dell’Ufficio, si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del g ravame’ (così all’inizio di pag. 5 della sentenza).
22.1. Nel motivare, poi, il regolamento delle spese di secondo grado, al § 6. (a pag. 10), hanno ritenuto che: ‘Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (scaglione di val ore da € 52.000,01 a € 260.000), escluso il compenso per la fase istruttoria e operata la riduzione del 20% ex art. 9 D.lgs. 149/2015’.
22.2. Ebbene l’art. 9 del d.lgs. n. 149/2015 (recante ‘Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di RAGIONE_SOCIALE e la legislazione
sociale, in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183), sotto la rubrica ‘Rappresentanza in giudizio’, per quanto qui interessa, al comma 2, prevede che: ‘L’RAGIONE_SOCIALE può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nonché negli altri casi nei quali la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio, avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta sa lva la possibilità per l’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all’art. 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all’RAGIONE_SOCIALE sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell’importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi della legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell’RAGIONE_SOCIALE e nei integrano le dotazioni finanziarie’.
Pertanto, tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti nel quinto motivo si riferiscono a norme e precedenti di legittimità non pertinenti alla precipua disciplina cui esplicitamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento.
Tutto ciò considerato, secondo questa Corte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera il Collegio dal
disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso, notificazione nulla poiché effettuata presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anziché presso l’RAGIONE_SOCIALE generale dello RAGIONE_SOCIALE, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (così Cass. civ., sez. I, 11.3.2020, n. 6924, che richiama a riguardo Cass. civ., sez. II, 21.5.2018, n. 12515).
Ebbene, nella specie, il ricorso in esame è stato appunto notificato, non già all’RAGIONE_SOCIALE generale dello RAGIONE_SOCIALE, bensì all’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, oltre che all’RAGIONE_SOCIALE; il che dà pacificamente luogo a nullità di tale notifica, sanabile in virtù della spontanea costituzione dell’amministrazione statale interessata a mezzo dell’RAGIONE_SOCIALE generale, nella specie non avvenuta, oppure a seguito di rinnovazione rituale di tale notifica, ordinata ex art. 291 c.p.c.
Stante la chiara inammissibilità del ricorso per i motivi sopra illustrati, secondo il richiamato indirizzo tale rinnovazione risulta nella specie evitabile.
Non essendosi costituita l’amministrazione intimata, nulla dev’essere statuito sulle spese del giudizio di legittimità; nondimeno i ricorrenti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’11.9.2025.
La Presidente NOME COGNOME