Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5572 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5572 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4055/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE n.3/2015 del Tribunale di Tempio Pausania
-intimato- avverso il decreto della Corte d’Appello Sez. dist. di Sassari n. 99/2024 depositato il 18/12/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari -sezione di Sassari, ha rigettato il reclamo ex art. 183 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del Tribunale di Tempio Pausania che aveva respinto la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e ter l.fall. presentato dopo la
mancata esecuzione di un precedente concordato preventivo in continuità aziendale omologato.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso, che è stato notificato al Commissario giudiziale intimato in data 12.2.2025, è inammissibile in quanto tardivo.
-Il ricorrente in esordio indica il decreto impugnato come «n. crol. 2450/2024 del 18.12.2024, reso il giorno 18.12.2024, non notificato», ma, sulla base della documentazione acquisita d’ufficio tramite la cancelleria di questa Corte ex art. 137 bis disp. att. c.p.c., esso risulta in realtà notificato a cura della cancelleria del giudice a quo in data 18.12.2024.
-Questa Corte ha chiarito che il provvedimento emesso dalla Corte d’appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., sia nel concordato preventivo che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (che lo richiama nell’art. 182 bis, comma 5, l.fall.) è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall’art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata (Cass. Sez. 1, 24/12/2024, n. 34378, Rv. 673393 01).
-Ne discende che il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il prescritto termine di trenta giorni ed è perciò inammissibile, senza statuizione sulle spese ma con il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/1/2026.
Il Presidente