Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27858 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5460/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
nonchè contro
MORI NOME
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ depositata il 22/10/2020;
-intimato-
APPELLO di PERUGIA n. 486/2020
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2014 COGNOME NOME conveniva davanti al Tribunale di Perugia COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedendo la risoluzione del contratto 19 giugno 1997, con il quale i convenuti gli avevano promesso di procurargli l’acquisto di due appartamenti che sarebbero stati costruiti dalla società RAGIONE_SOCIALE, della quale il convenuto COGNOME era amministratore. Nella scrittura privata non era stato indicato il prezzo della compravendita, mentre era stata prevista una penale di euro 30 mila al giorno in caso di ritardo nella consegna. Poiché tali appartamenti non gli erano stati venduti dalla società, il COGNOME chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti e la condanna degli stessi alla restituzione della somma ad essi versata e quietanzata, che non era indicata nella scrittura privata, ma che il COGNOME indicava pari al prezzo della vendita.
Si costituiva il solo COGNOME, il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva (in quanto il COGNOME con lettera del 15 luglio 2002, debitamente sottoscritta, aveva fatto presente di aver nominato tale NOME COGNOME quale persona destinataria dei diritti e degli obblighi nascenti dalla scrittura privata 19 giugno 1997 ex art. 1401 c.c.), nonché il giudicato esterno sfavorevole all’attore sulle sue pretese (in quanto in un precedente giudizio il Tribunale di Perugia aveva già respinto tale domanda); mentre, nel merito, contestava la domanda, essendo nulla la scrittura privata azionata per difetto di un elemento fondamentale (il prezzo di vendita degli appartamenti).
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1843/2017, disattendeva l’eccezione di giudicato, non si pronunciava sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva (che pur menzionava) e respingeva nel merito la domanda sul presupposto che la mancanza del prezzo di vendita e la mancanza dell’importo quietanzato implicavano la nullità del contratto.
Il COGNOME proponeva appello, chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza, fossero accolte le domande proposte in primo grado.
Si costituiva anche nel giudizio di appello il COGNOME, il quale ribadiva le eccezioni preliminari e di merito sollevate in primo grado.
La Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 486/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda per difetto di legittimazione attiva e, confermando nel resto la sentenza impugnata, condannava il COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza della corte territoriale il COGNOME ha proposto, oltre a ricorso per revocazione (per avere la Corte d’appello omesso di esaminare un documento decisivo ai fini della questione relativa alla legittimazione dell’attore e precisamente la scrittura privata del 19/04/2004), ricorso a questa Corte.
Al ricorso per cassazione il COGNOME ha resistito con controricorso.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. In particolare, il Difensore di parte ricorrente fa presente che la corte territoriale, investita del giudizio di revocazione della medesima sentenza qui impugnata (per omesso esame di un documento decisivo ex art. 395, n.4), ha disatteso l’istanza di sospensione di quel giudizio (per asserita pregiudizialità del presente giudizio di legittimità) e ha pronunciato la sentenza n. 111/2023, che a sua volta è stata impugnata davanti a questa Corte con ricorso poi iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO. Prospetta pertanto l’opportunità di una trattazione congiunta dei due ricorsi.
Il Collegio si è riservato di depositare la motivazione della ordinanza entro il termine di 60 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non si ravvisano i presupposti per disporre la prospettata riunione – nonostante l’eccezionale applicabilità analogica (tendenzialmente reputata dalla giurisprudenza di questa Corte) dell’art. 335 c.p.c. alle ipotesi di ricorso contro sentenza di appello e contro sentenza di rigetto dell’istanza di revocazione della medesima attesa la necessità di definire prioritariamente in rito il presente.
Infatti, la Corte territoriale, nella impugnata sentenza, seguendo un criterio di ordine logico, ha trattato in primo luogo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva (il cui esame era stato omesso dal giudice di primo grado, che aveva respinto nel merito la domanda), che ha ritenuto fondata alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte con ordinanza n. 13686/2019.
Il COGNOME articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia la sentenza impugnata per <> Sottolinea il ricorrente: a) di essere lui l’unico titolare dei diritti derivanti dal contratto; b) che la COGNOME aveva agito esclusivamente quale sua mandataria, rimanendo del tutto estranea al rapporto (sostanziale e processuale), come dalla stessa dichiarato nella scrittura azionata; c) che il contratto di mandato si doveva ritenere estinto con la definizione di precedente giudizio intercorso tra le parti.
Sostiene che il giudice di primo grado, nel respingere la domanda nel merito, aveva implicitamente respinto anche l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, con la conseguenza che, in difetto di appello incidentale, sul punto avrebbe dovuto ritenersi intervenuto il giudicato.
In definitiva, il ricorrente si duole che la corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado in difetto di impugnazione.
In disparte ogni rilievo in ordine alla ritualità della produzione della sentenza impugnata (in quanto priva dei pure indispensabili dati identificativi generati automaticamente dal sistema telematico), il ricorso è inammissibile sotto più profili.
4.1. In via dirimente, il ricorso è tardivo.
Questa Corte ha di recente ribadito (Cass. n. 15926/2024, a conferma di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità) che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
Orbene, nel caso di specie il giudice della revocazione non ha sospeso il termine per ricorrere per cassazione, mentre tra la data della notifica della citazione per la revocazione (6 novembre 2020) e la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (22 febbraio 2021) è decorso un periodo di gran lunga superiore a sessanta giorni.
4.2. Solo per completezza si rileva che alla declaratoria di inammissibilità dovrebbe giungersi anche per altra, concorrente ed indipendente, ragione. Al riguardo, si osserva, invero, che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE. ove sia denunciato un error in procedendo , come per l’appunto si verifica nel caso di specie, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia presuppone che la parte
riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti (e non genericamente), il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., tra le tante, Cass. n. 23834/2019; n. 9559/2017, n. 23420/2011).
Ne consegue che, per verificare la sussistenza del vizio dedotto, è necessario, in ossequio ai principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini (e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto), i passi degli atti del giudizio di merito con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio (Cass. n. 11738/2016).
Orbene, il ricorrente COGNOME non ha assolto tale onere in quanto, nell’esposizione dei fatti, a) rispetto all’atto di citazione 1 agosto 2015, non riferisce quale sia stata la difesa del COGNOME; b) rispetto alla successiva ‘nuova citazione’, indica che il COGNOME si era costituito, eccependo il difetto di legittimazione attiva; c) dà atto che il giudice di primo grado, dopo aver riassunto i temi controversi (compresa l’eccezione del convenuto sul difetto di legittimazione attiva), aveva rigettato la domanda (per nullità della promessa), senza motivare sulla questione preliminare della legittimazione; d) riferisce che il COGNOME, nel costituirsi nel giudizio di appello, aveva reiterato le difese svolte nel giudizio di primo grado (compresa, così deve intendersi, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva), senza tuttavia riferire sulla tempistica della comparsa di costituzione e sui suoi esatti termini (elementi questi che sarebbero stati necessari per escludere la convertibilità dell’eccezione in appello incidentale).
4.3. Infine, occorre rilevare che il ricorrente non ha impugnato la parte della sentenza di secondo grado con la quale la corte territoriale – dopo aver riferito (p.3), nel descrivere lo svolgimento del processo,
che il giudice di primo grado aveva comunque respinto nel merito la domanda (sul presupposto che nel caso in esame la mancanza del prezzo di vendita e dell’importo quietanzato erano elementi sintomatici della nullità del contratto), condannando il COGNOME al pagamento delle spese processuali – ha in dispositivo <> la impugnata sentenza, con la conseguenza che sulla nullità del contratto per cui è ricorso è comunque intervenuto il giudicato.
Donde un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo per irrilevanza.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.655,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024, nella camera di