Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9455 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34365/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -ricorrenti- contro
Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME Mario(CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale Teramo di cui al procedimento n. 2229/2018. depositato il 01/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Teramo, con decreto del 26/2/2018, in accoglimento del reclamo interposto da Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano (di seguito indicata per brevità BCC), revocava il decreto del 18/7/2018 di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14 ter e segg. l. nr. 3/2012, promossa da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.1 Rilevava il Tribunale che la proposta di liquidazione era inammissibile per difetto di documentazione, non avendo i debitori prodotto documentazione che consentisse di ricostruire la situazione economico e patrimoniale; in particolare la reclamante non era stata inserita nell’elenco dei creditori, né erano stati indicati in maniera specifica i beni oggetto di ipoteca costituita in favore della BCC.
1.2 Rimarcava altresì il Tribunale, quale ulteriore profilo di inammissibilità della proposta, che, poiché il piano prevedeva la falcidia dei creditori muniti di privilegio, la relazione particolareggiata aveva omesso di indicare l’incapienza dell’attivo messo a disposizione per il soddisfacimento del creditore privilegiato ipotecario, quale era la reclamante, che in una esecuzione immobiliare individuale avrebbe certamente ottenuto più della percentuale di soddisfazione (9%) prevista dalla proposta di liquidazione.
2 COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. BCC ha svolto difese mediante controricorso ed ha depositato memoria ex art 381 bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.14 ter l. 3/2012: si sostiene che il cespite non indicato nella proposta, peraltro di modesto valore economico, era stato successivamente valutato dopo l’apertura della procedura di liquidazione e che il credito vantato da BCC era stato inserito nel passivo dal professionista incaricato della procedura.
2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 7, comma 1, della l. 3/2012 per non avere il Tribunale considerato che la specificazione del grado delle ipoteche era possibile solo dopo la formazione dello stato passivo e che la falcidia del credito ipotecario trovava giustificazione nel valore di mercato del bene stesso.
3 Il terzo motivo prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la carenza del requisito di meritevolezza.
4 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in accoglimento del reclamo proposto da un creditore.
Si tratta di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà .
4.1 Secondo l’ orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi -al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento (Cass. 17836/2019, 15821/2020) – di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (cfr. Cass. 4500/2018, 15821/2020, 4499/2018; 1869/16, 20917/2017 e 27301/2022).
Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore (cfr. Cass. 2461/2022).
4.2 Tale indirizzo si è affinato con la recente ordinanza di questa Corte nr. 30542/2024 che ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell’inammissibilità della proposta non si ha decisione (nel senso appena detto) su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all’art. 111 cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull’avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti».
4.3 Nel caso di specie il Tribunale abruzzese nel revocare il decreto di apertura della procedura di liquidazione ha riscontrato che la domanda di accesso al procedimento di cui agli artt. 14 ter e seguenti difettava di un requisito di ammissibilità.
Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame ulteriore del ricorso.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate alla luce del consolidamento in materia della giurisprudenza dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 febbraio