Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25581 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20793/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente e ricorrente incidentale-
e contro
CITTA’ DI SORRENTO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
nonché contro
NOME, COGNOME NOME, NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5675/2019 depositata in data 22 novembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE, con citazione RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2015, conveniva davanti al Tribunale di Napoli i l RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME AVV_NOTAIO, quali condebitori in solido in via di rivalsa/regresso, per ottenerne la condanna, ex articoli 1298 ss. c.c. e in ogni caso ex articolo 2055 c.c., al pagamento degli importi pro quota a loro carico, oltre interessi, in relazione a una somma totale di euro 648.000 che l’ente attoreo, COGNOME responsabile civile, aveva corrisposto a titolo di provvisionale per il decesso di NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME a seguito del l’affermazione in primo e in secondo grado del la penale responsabilità, tra gli altri, del COGNOMECOGNOME COGNOME sindaco e ufficiale di governo, per il crollo improvviso di una piattaforma aerea installata su un furgone di RAGIONE_SOCIALE mentre tale società stava
installando luminarie sulla facciata RAGIONE_SOCIALEa basilica di Sant’Antonino in RAGIONE_SOCIALE, su incarico privato del suo rettore NOME COGNOME: la piattaforma era crollata sulle passanti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ne morivano.
Nelle more RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio penale, l’attore aveva pagato le provvisionali liquidate a favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili per l’importo a ppunto di euro 648.000, per cui i convenuti sarebbero rimasti inadempienti nei suoi confronti, tranne per un acconto di euro 72.000 versato dal RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i convenuti si costituivano, resistendo, il RAGIONE_SOCIALE presentando anche domanda riconvenzionale di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘acconto ; il NOME otteneva di chiamare in causa NOME, NOME e NOME.
Frattanto la Corte di cassazione penale, con sentenza n. 46400/2015, perveniva a confermare, per quanto qui interessa, la responsabilità penale del COGNOME, e quella civile del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente il Tribunale civile partenopeo, con sentenza del 20 luglio 2018, condannava i convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe quote in regresso, dichiarava inammissibile la domanda del COGNOME nei confronti dei terzi chiamati, rigettava la domanda di ripetizione del RAGIONE_SOCIALE e trasmetteva copia degli atti alla Procura Regionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti per le eventuali iniziative di sua competenza.
Il COGNOME proponeva appello, in primo luogo denunciando violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 103, secondo comma, Cost. per la trasmissione degli atti a lla suddetta Procura, con violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 58 l. 142/1990 e 1 l. 20/1994, in riferimento a eventuali domande da presentare davanti al giudice contabile. Sia il RAGIONE_SOCIALE, sia il RAGIONE_SOCIALE si costituivano chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 novembre 2019, rigettava l’appello.
Osservava, in particolare, quanto al motivo attinente al giudice contabile, che dinanzi alla domanda di condanna del RAGIONE_SOCIALE proposta ‘in via di
rivalsa/regresso’, il Tribunale aveva ‘circoscritto la positiva valutazione di sussistenza RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione all’azione di regresso, declinandola in favore del giudice contabile per quanto concerne l’azione di rivalsa alternativamente formulata’ : posizione, questa, alla COGNOME la corte territoriale dichiarava di aderire perché ‘corretta nei riferimenti normativi e conforme all’insegnamento dei Supremi Giudici … secondo cui, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 … spetta alla Corte dei C onti conoscere RAGIONE_SOCIALEa domanda di rivalsa, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del proprio dipendente per i danni da quest’ultimo cagionati ad un terzo che la pRAGIONE_SOCIALE. sia stata costretta a risarcire’.
Il COGNOME ha presentato ricorso, composto di motivi che numera come sei; il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso; si è difeso anche il RAGIONE_SOCIALE con ‘controricorso adesivo valevole anche ai fini di ricorso incidentale’.
La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19 gennaio 2024, per la COGNOME il AVV_NOTAIO Generale ha depositato memoria. È il caso di rilevare che questa attiene esclusivamente al primo motivo del ricorso, al COGNOME dapprima attribuisce inammissibilità per difetto di interesse, in seguito aggiungendo tuttavia ulteriori argomentazioni e concludendo quindi con la richiesta alternativa del rigetto.
Sempre a proposito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 19 gennaio 2024 anche il ricorrente ha presentato memoria.
L’adunanza è stata poi rinviata al 7 giugno 2024; il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha presentato memoria in relazione a quest’ultima adunanza camerale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, ‘n. 1 e comunque n. 3 c.p.c.’, violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 93 d.lgs. 267/2000 e 59 l. 69/2009, nonché ‘difetto di motivazione’, ‘motivazione illogica ed incongrua’ e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Si definisce erronea l’affermazione del giudice d’appello nel senso che la domanda del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presentata ‘in via di rivalsa/regresso’ è stata ‘correttamente e doverosamente’ circoscritta dal primo giudice, il COGNOME ha considerato quella di regresso e ha ritenuto sussistente giurisdizione contabile per ‘l’azione di rivalsa alternativamente formulata’. In realtà, presupposto per l’azione di rivalsa sarebbe ‘la certezza, acclarata con sentenza passata in giudicato, RAGIONE_SOCIALEa determinazione percentuale e RAGIONE_SOCIALEa consequenziale quantificazione RAGIONE_SOCIALEa quota imputata all’ente di pagamento’, per cui , quando un ente agisce in via di regresso, l’azione di rivalsa sarebbe improponibile davanti alla Corte dei conti finché non venga raggiunto il giudicato sulla responsabilità e/o corresponsabilità e sulla sua determinazione e quantificazione del rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ente ( ex multis Cass. 22777/2004).
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 52 r.d. 1214/1934, 93 d.lgs. 267/2000 e 59 l. 69/2009, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 163, terzo comma, nn. 3 e 4, 164, quarto comma c.p.c. in relazione agli articoli 1298, 2055 c.c. e 99 c.p.c., nonché difetto di motivazione, motivazione ‘illogica ed incongrua’ e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
In sintesi, si sostiene che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel presentare la domanda di rivalsa, avrebbe violato l’articolo 163 nn. 3 e 4 c.p.c. ‘per aver escluso nell’atto introduttivo (così come con gli ulteriori scritti proposti) l’esposizione dei fatti e qualsiasi utile riferimento e richiamo agli elementi di diritto costituenti le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa domanda da tale norma voluti’: la domanda di rivalsa, per questo vizio, ‘ben può essere dichiarata improponibile’.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 654 c.p.p., 2055, terzo comma, c.c., 132 c.p.c., nonché difetto di motivazione, motivazione ‘illogica ed incongrua’ e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
La C orte d’appello sarebbe ‘incorsa in commessa grave limitazione -interpretativa e logica RAGIONE_SOCIALE‘autonoma intera rivalutazione del fatto e degli
elementi di prova acquisiti nel processo penale e RAGIONE_SOCIALEa loro interpretazione dal ricorrente proposta’, come invece avrebbe dovuto fare , non sussistendo nel caso in esame sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dopo dibattimento. E sotto il profilo motivazionale avrebbe, appunto, ‘reso una motivazione illogica e incongrua’, in violazione pur e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111 Cost.
Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione agli articoli 651, 652, 653 e 654 c.p.p. nonché agli articoli 2055, terzo comma, e 1298 c.p.c.; denuncia, inoltre, motivazione illogica ed incongrua, difetto di motivazione e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità sugli articoli 115 e 116 c.p.c., si lamenta che il giudice d’appello non ha dato rilievo a quanto era stato allegato dal ricorrente ‘in relazione alle dichiarazioni/prova … del teste COGNOME riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale’; tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate anche in rapporto a varie normative e comunque regole di sicurezza. Così le suddette norme sarebbero state violate, giungendo altresì alla violazi one e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2055, terzo comma, c.c., essendo imputabile alla corte territoriale ‘l’omessa autonoma intera rivalutazione del fatto’ , che ‘non ha dato ragione dei dati controversi e ha compiuto un percorso argomentativo incongruo’.
Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c., nonché vizio di motivazione, illogicità e incongruità, e infine nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Questo motivo censura il giudice d’appello per non avere disposto la CTU che il AVV_NOTAIO aveva chiesto, pure nel gravame, sostenendo la Corte il diniego con un passo motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata trascritto nel ricorso (pagine 32-33) e che , ad avviso del ricorrente, ‘non appare corretto, né condivisibile’.
Si invoca l’articolo 186 d.p.r. 547/1955, non più vigente ma presente nel capo di imputazione penale, per indicare che cosa avrebbe dovuto accertare il consulente tecnico d’ufficio .
Il sesto motivo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 91 c.p.c.
In realtà -e va subito rilevato – non si tratta di un vero e proprio motivo, in quanto vi si limita ad affermare: ‘La chiesta cassazione … comporta una rivalutazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza … nel senso che l’auspicato accoglimento del ricorso comporta anche una nuova decisione sulle spese’.
Il controricorso del RAGIONE_SOCIALE argomenta sull’ammissibilità del terzo motivo del ricorso presentato dal COGNOME, concludendo per la erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in ordine ai profili afferenti alla responsabilità del RAGIONE_SOCIALE in qu anto ‘il Giudice Civile avrebbe dovuto valutare la concreta titolarità sul lato passivo del rapporto obbligatorio in capo al RAGIONE_SOCIALE‘ .
In prosieguo, quanto agli altri motivi del ricorso, il controricorrente dichiara di aderirvi ‘nella misura in cui ineriscano ai dedotti profili di esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del RAGIONE_SOCIALE‘, afferm ando pertanto di aderire ai primi due ‘in ragione dei criteri di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tra A.G.O. e Corte dei Conti in rapporto alle controversie di regresso/rivalsa (I motivo -artt. 52 R.D. 1214/1934 e 59 L. n. 69/2009); ovvero a rilevare la improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di rivalsa da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per assenza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 163 c.p.c. (II motivo)’; aderisce al quarto motivo ‘nella misura in cui l’accoglimento … comporti, a seguito di pronunzia di annullamento con rinvio …, il complessivo e unitario esame RAGIONE_SOCIALEa condotta omissiva del … COGNOME‘ e al quinto solo nella misura in cui sia diretto ‘all’accertamento di tutti i profili di responsabilità’.
Il ricorso principale patisce inammissibilità assoluta per i primi due motivi e parziale per il terzo, il quarto e il quinto motivo, in considerazione del dettato RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.
8.1 Invero, nella prima parte del ricorso – cioè quella dedicata appunto alla esposizione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, e che il ricorrente denomina ‘Fatti di causa’ – viene riportato in modo sufficientemente chiaro e ampio il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (ricorso, pagine 2 -4), ma non è al
contrario riportata poi una minima sintesi RAGIONE_SOCIALEe difese del COGNOME – e del RAGIONE_SOCIALE -, su tali posizioni esternando soltanto quanto segue: ‘Costituitisi in giudizio, il NOME COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE, sia pure per motivi e ragioni diverse, hanno contestato la domanda’.
8.2 Riguardo successivamente al giudizio d’appello, ancora la parte del ricorso formalmente destinata a riassumere, come segnala il suo titolo, i ‘Fatti di causa’ prende le mosse dall’affermazione che il COGNOME aveva ‘sviluppate considerazioni sulle vicende processuali (sentenza penale tribunale, sentenza penale Corte di Appello, sentenza penale Suprema Corte, sentenza – resa in altro giudizio nel COGNOME non era stato coinvolto – del Tribunale civile di Napoli in composizione monocratica) originate dall’ evento luttuoso ragione di causa e valutazioni (preliminari e propedeutiche alla proposta impugnazione) sui principi affermati da i diversi giudici interessati ai succedutisi giudizi, sull’efficacia e sugli effetti RAGIONE_SOCIALEe decisioni assunte dal giudice penale e sulla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa provvisionale’ (ricorso, pagine 5 -6). Di questo coacervo di argomenti, tuttavia, non si illustra poi, neppure nel modo più sintetico possibile, alcun concreto contenuto.
Segue, come conseguenza di queste -rimaste ignote -‘sviluppate considerazioni’, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe rubriche dei quattro motivi d’appello, le quali, per quanto corpose (soprattutto quelle dei primi due motivi), non consentono di apprendere alcunché sulle ragioni che l’appellante aveva posto a loro fondamento.
8.3 Prima di passare alla proposizione dei motivi, il ricorso presenta ancora (pagine 7-10) una specie di paragrafo anteriore, nella prima parte intitolato ‘ante omnia’ e nella seconda ‘in buona sostanza’. Anche da questo settore prodromico, però, nulla è possibile attingere in ordine alle difese di cui l’attuale ricorrente si era avvalso nei due giudizi di merito.
Infatti, la parte ‘ante omnia’ riporta passi motivazionali dei giudici di merito ‘in relazione alle questioni che interessano il ricorrente’, da cui non si apprende che cosa aveva prospettato il COGNOME per difendersi, con l’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘unico
quanto assolutamente generico riferimento, nella sentenza d’appello, ai ‘richiami normativi operati dal COGNOME , ed a suo dire fonte di responsabilità di altri’: richiami normativi che rimangono peraltro ignoti.
La seconda tranche , cioè ‘in buona sostanza’, ripete il medesimo generico riferimento (‘Né si reputa che i richiami normativi operati da COGNOME NOME ed a suo dire fonte di responsabilità di altri, possano elidere la propria’) e nulla di più aggiunge.
8.4 L’ammissibilità rispetto all’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. non è recuperabile neppure dal contenuto dei motivi stessi, salvo quanto si verrà a rilevare infra per parte del terzo, del quarto e del quinto motivo.
Che il primo motivo del ricorso riporti una rubrica in parte coincidente con quella del primo motivo d’appello non equivale , naturalmente, ad accertare un medesimo contenuto. Le argomentazioni del primo motivo del ricorso, poi, non lasciano intendere riferimenti argomentativi con il gravame.
Il secondo motivo offre una rubrica anch’essa in parte coincidente con quella del primo motivo d’appello, senza però che il motivo in esame apporti riferimenti a difese dispiegate nei precedenti gradi. Tra l’altro, il suo nucleo verte proprio su una pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 163, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., e tuttavia non adduce che fosse stata presentata alcuna eccezione al riguardo in primo grado, né tantomeno in appello.
Anche il terzo motivo nulla dice in ordine al contenuto RAGIONE_SOCIALEe difese del ricorrente versate negli atti di primo grado e di secondo grado. Parimenti si presenta il quarto , poiché l’unico riferimento che esso presenta a quanto avvenuto in merito, e cioè alla testimonianza COGNOME, è del tutto generico, nulla apportando del suo contenuto; e tale genericità non è sanata dal mero riferimento a una produzione, che non è dato neppure comprendere se abbia per oggetto una sentenza o il verbale RAGIONE_SOCIALEa testimonianza. Così, infatti, dichiara il quarto motivo, pagina 29 del ricorso: ‘La corte … ha escluso spazio e rilievo a quanto dal ricorrente allegato in relazione alle dichiarazioni/prova – dato nella specie
contro
verso – del teste COGNOME riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale (cfr. in atti produzione appello doc. n. 3)’.
Infine, non è certo sufficiente per rispettare integralmente l’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. informare soltanto e il ricorrente l’ha fatto all’inizio del quinto motivo che era stata chiesta una consulenza tecnica d’ufficio.
8.5 Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ravvisa nel requisito de quo l’obbligo del ricorrente di fornire una, per quanto concisa, comprensibile rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda giudiziaria, indicando pure le reciproche posizioni assunte dalle parti nel dispiegarsi del contraddittorio processuale con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto (cfr., p. es., Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312, Cass. sez. 1, ord. 3 novembre 2020 n. 24432 e Cass. sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425).
La sopravvenienza, di recente, RAGIONE_SOCIALEa nota sentenza COGNOME non ha inciso su siffatta interpretazione, che in realtà non si è mai posta in contrasto con la normativa sovranazionale, bensì ha correttamente enucleato la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa parte che propone il ricorso per cassazione, in quanto tenuta, logicamente ancor prima che giuridicamente, a manifestare al giudice di legittimità tutti gli elementi che potrebbero essere necessari per la sua decisione. Tra le recenti massimate pronunce offre un insegnamento pienamente condivisibile, quindi, Cass. sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117, impostato su un piano ancor più generale ma sine dubio includente la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘articolo 366 n.3 c.p.c.: ‘ Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia ed il contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario in misura tale
da non inciderne la stessa sostanza. ‘ E sulla medesima linea -ineludibile, non potendo certo essere il giudicante l’integratore RAGIONE_SOCIALEa forma -contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di parte – si è collocata la recentissima Cass. sez. 3, ord. 12 gennaio 2024 n. 1352: ‘ Il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa – non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione RAGIONE_SOCIALE‘origine e RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALEe posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe reciproche pretese RAGIONE_SOCIALEe parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, RAGIONE_SOCIALEe eccezioni, RAGIONE_SOCIALEe difese e RAGIONE_SOCIALEe deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, RAGIONE_SOCIALEo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. ‘(così è la sua massima).
8.6 Risulta evidente, dunque , la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 366 n. 3 c.p.c. che, assorbito ogni altro profilo, conduce alla inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso, nonché, quanto alla porzione dei successivi tre motivi attinente alle pretese violazioni normative – che parimenti esige sia stata resa nota in modalità di autosufficienza nel ricorso la conformazione RAGIONE_SOCIALEe difese giuridiche adottate dall’attuale ricorrente nei due gradi di giudizio precedenti -.
9.1 L’unica parte di tali tre motivi che non patisce il vizio ex articolo 366 n. 3 c.p.c., in quanto si rapporta, creando submotivi autonomi, in modo del tutto specifico con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata contro la COGNOME rivolge censura, è quella relativa appunto all’idoneità RAGIONE_SOCIALE‘ apparato motivazionale.
Per comprendere siffatta censura, in realtà, è sufficiente il compimento di una diretta verifica, alla luce RAGIONE_SOCIALEa relativa critica del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘adeguata misura di chiarezza e completezza nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che integri il minimum costituzionale , per cui, interpretando l’articolo
366 n.3 c.p.c. tramite una modalità conservativa e di tutela rispetto al ricorrente – vale a dire, circoscrivendo gli effetti del vizio riscontrato soltanto a quelle censure alla cui corretta e completa comprensione del contenuto ostano -, è ammissibile procedere al vaglio in parte qua .
9.2 La censura motivazionale presente nel terzo motivo investe, in sintesi, la ricostruzione del fatto, il ricorrente attribuendo alla Corte d’appello di avere ‘esternato percorso argomentativo, quanto ad un profilo motivazionale, afflitto da deficienze, logiche ed incongrue, causa, ex art. 132 cod. civ. ( sic ), di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza’, la COGNOME pati rebbe una ‘anomalia motivazionale’ , con conseguente violazione pure RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111 Cost.
Si tratta di una doglianza manifestamente infondata, in quanto il giudice d’appello ricostruisce in modo adeguato e comprensibile, che rientra nel minimo costituzionale (pagine 6-9), la vicenda, in particolare sottolineando – anche mediante la condivisione, dal libero convincimento consentita, di rilievi del giudice penale l’omissione di qualunque strumento di cautela per la circolazione pedonale e veicolare in un ‘ assai evidente situazione di pericolo, in relazione alla COGNOME appunto non era stata posta alcuna segnaletica e non erano state collocate nemmeno transenne per deviare il traffico pedonale e veicolare rispetto allo spazio sottostante la piattaforma mobile; e ciò per concludere che, ‘se anche una soltanto di tali iniziative, in qualunque forma, anche solo a mezzo di una telefonata, fosse stata adottata dal COGNOME, la tragedia si sarebbe potuta certamente e concretamente evitare … La condotta omissiva del Sindac o ha, dunque, determinato il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento non meno RAGIONE_SOCIALE‘attività pericolosa posta in essere dall’impresa’ ( così a pagina 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
9.3 Pure il quarto motivo include un submotivo censurante ‘motivazione illogica e incongruadifetto di motivazione’, che verte, in sintesi, sulla medesima tematica RAGIONE_SOCIALE‘attività del sindaco COGNOME di prevenzione del sinistro.
Si sostiene che ‘alla Corte distrettuale è stato, col proposto appello, chiesto invano di verificare … se l’attività … omessa consisteva … nell’aver omesso, con qualsiasi atto amministrativo o comportamentale … idoneo a prevenire il pericolo
RAGIONE_SOCIALEa pubblica incolumità e gli infortuni sul lavoro, l’adozione di ogni mezzo appropriato, almeno transennando la zona ed impedendo il traffico pedonale e veicolare in prossimità ed, ancor più, nello spazio sottostante il cestello RAGIONE_SOCIALEa piattaforma mobile e cioè … a ridosso RAGIONE_SOCIALEa facciata RAGIONE_SOCIALEa Basilica’.
In termini motivazionali (per il resto, si nota meramente incidenter , sarebbero tutte questioni di fatto) questa censura coincide ictu oculi con quella che era stata inserita nel terzo motivo: pertanto si rimanda a quel che ivi si è già focalizzato in ordine alla sussistenza effettiva di un apparato motivazionale costituzionalmente e comunque normativamente sufficiente. Sussiste, pertanto, manifesta infondatezza anche di questo submotivo , non occorrendo, d’altronde, per strutturare un’adeguata motivazione esaminare espressamente ogni elemento probatorio, come pare invece sostenga il ricorrente a proposito RAGIONE_SOCIALEe ‘dichiarazioni/prova … del teste COGNOME riportate/riportata per buona parte nella sentenza del tribunale penale’.
9.4 Il quinto motivo, a sua volta, include anche una censura di ‘vizio di motivazioneillogicità e incongruità’, prendendo come obiettivo un passo motivazionale con cui la Corte d’appello spiega perché ‘non vi era spazio per l’espletamento di una CTU’ (il passo si rinviene nella sentenza a pagina 9, e viene trascritto nelle pagine 32-33 del ricorso).
A tacer d’altro – e quindi anche che il giudice non è mai obbligato a disporre un’attività ausiliaria, essendo peritus peritorum -, questa censura sotto il profilo del vizio motivazionale è infondata in misura manifesta ancor più RAGIONE_SOCIALEe precedenti rinvenute nel terzo e nel quarto motivo, quanto meno perché il passo riportato è lucido e logico, id est non presenta alcuna intrinseca contraddittorietà e alcuna incomprensibilità tale da renderlo inidoneo a fornire il sostegno motivazionale e dunque da condurlo a lla violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132 c.p.c.
9.5 Essendo il sesto motivo, come già si è visto, un ‘non motivo’, deve concludersi a questo punto con il rigetto del ricorso.
Il controricorso del RAGIONE_SOCIALE viene presentato – si è visto come ‘valevole anche ai fini di ricorso incidentale’.
10.1 In realtà, non contiene effettivi motivi incidentali, bensì assume posizione adesiva al terzo motivo del ricorso principale, offrendo una rubrica ‘sull’ammissibilità’ di esso.
Anche nel denegato caso, peraltro – si osserva ad abundantiam -, si volesse intendere che il contenuto valga come motivo autonomo – appunto, di ricorso incidentale -, questo sarebbe ictu oculi fattuale, in quanto, schermandola dietro l’argomento RAGIONE_SOCIALE‘autonomia RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del giudice civile, verrebbe a censura in realtà la ricostruzione dei fatti ch e hanno fondato l’attribuzione di responsabilità al sindaco nella letale vicenda.
10.2 Quanto poi agli ‘altri motivi di ricorso’ – del COGNOME, naturalmente -, sono offerte alcune argomentazioni ad essi attinenti e non costituenti, con assoluta evidenza, motivi autonomi, per cui vengono assorbite da quel che si è sopra rilevato e che ha condotto al disattendimento RAGIONE_SOCIALE‘unico effettivo ricorso stesso.
In conclusione, deve rigettarsi il ricorso principale con conseguente condanna, in solido per la posizione adesiva al AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese processuali, liquidate come da dispositivo, al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, compensandole tra il AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in solido NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla Città di RAGIONE_SOCIALE le spese processuali, liquidate in un totale di €
4.300, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge; compensa le spese processuali tra NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2024